Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30814 del 28/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 28/11/2018, (ud. 04/10/2018, dep. 28/11/2018), n.30814

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12762/2016 proposto da:

GARDALAND S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 21/23, presso

lo studio dell’avvocato CARLO BOURSIER NIUTTA, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIANPIERO M. BELLIGOLI, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MERULANA 76,

presso lo studio dell’avvocato GUIDO GABRIELLI, che lo rappresenta e

difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 677/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 01/12/2015, R.G.N. 466/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/10/2018 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

per rinuncia non accettata;

udito l’Avvocato PAOLA POTENZA per delega verbale GIANPIERO M.

BELLIGOLI;

udito l’Avvocato GUIDO GABRIELLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ordinanza emessa in fase sommaria, il Tribunale di Verona aveva annullato il licenziamento intimato dalla s.r.l. Gardaland a M.I. il 7 maggio 2013 all’esito di procedura ai sensi della L. n. 223 del 1991, condannando la società alla reintegrazione del M. nel posto di lavoro ed al risarcimento nella misura non superiore a 12 mensilità. In sede di opposizione, lo stesso Tribunale aveva dichiarato risolto il rapporto di lavoro intercorso tra le parti e condannato la società al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata a 18 mensilità, accogliendo parzialmente l’opposizione di quest’ultima.

2. Con sentenza non definitiva del 1.12.2015, la Corte di appello di Venezia accoglieva il reclamo del M. e, per l’effetto, in riforma della sentenza, annullava il licenziamento e condannava la reclamata a reintegrare il reclamante nel posto di lavoro, ai sensi della L. L. n. 300 del 1970, art. 18, commi 4 e 7, novellati. Rilevava la Corte che doveva escludersi l’incompletezza della comunicazione di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 3, evidenziata dal reclamante, che non consentiva di ritenere recessiva la posizione del M. rispetto a quella di altri lavoratori. Il giudizio veniva proseguito per l’individuazione dell’aliunde perceptum e percipiendum ed all’esito veniva resa pronunzia definitiva del 17.3.2016, contenente l’accertamento del diritto della parte reclamante al risarcimento del danno commisurato a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, detratto quanto percepito, a titolo di aliunde perceptum, dalla data del licenziamento fino al compimento del dodicesimo mese successivo alla data del licenziamento, nonchè la condanna al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali sino all’effettiva reintegra, detratta la contribuzione versata al lavoratore per lo svolgimento di altre attività lavorative fino all’effettiva reintegra.

Di tali decisioni domanda la cassazione la società, affidando l’impugnazione a sei motivi, cui ha resistito con controricorso il M.. Vi è stata rinuncia al mandato dell’avv. Lorenzo Taddei e rituale costituzione di nuovo difensore (avv. Guido Gabrielli).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ stata depositata rinuncia della società agli atti del giudizio.

2. Ai sensi dell’art. 390 c.p.c., deve ritenersi che tale rinuncia sia stata comunicata alla parte costituita, essendo presente in udienza il suo difensore e consentendo tale presenza la presa di conoscenza della volontà dismissiva dell’altra parte.

3. La rinuncia è, pertanto, idonea a determinare l’estinzione del giudizio, che può conseguire quando la stessa sia stata regolarmente comunicata alla controparte, pur in assenza di formale accettazione (cfr., da ultimo, Cass. n. 3971 del 26/02/2015; Cass. S.U. n. 7378 del 25/03/2013; Cass. n. 9857 del 05/05/2011).

4. L’accettazione della controparte rileva unicamente quanto alla regolamentazione delle spese, stabilendo dell’art. 391 c.p.c., comma 2, che, in assenza di accettazione, la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese;

5. Nella specie va dunque statuita la condanna alle spese della parte che ha dato luogo ai giudizio, spese liquidate nella misura indicata in dispositivo.

6. La declaratoria di estinzione esonera la parte ricorrente dal versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del citato D.P.R..

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del processo e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonchè al rimborso delle spese forfetarie in misura del 15%.

Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2018

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