Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30814 del 22/12/2017


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 30814 Anno 2017
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: ZOSO LIANA MARIA TERESA

SENTENZA
sul ricorso 12136-2012 proposto da:
RIGHETTI GIANFRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato
PAOLO PANARITI, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato GRAZIANO DUSI giusta delega a
margine;
– ricorrente –

2017
1754

contro
COMUNE DI VERONA in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA ORTI DELLA
FARNESINA 155, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIA
ZHARA BUDA, che lo rappresenta e difende unitamente

Data pubblicazione: 22/12/2017

agli avvocati GIOVANNI ROBERTO CAINERI,

FULVIA

SQUADRONI giusta delega a margine;
– controricorrente –

avverso

la

sentenza

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

di

n.

VERONA,

77/2011

della

depositata

il

30/05/2011;

udienza del 06/12/2017 dal Consigliere Dott. LIANA
MARIA TERESA ZOSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per
l’accoglimento del 4 ° motivo di ricorso e
degli altri.

rigetto

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

R.G. 12136/2012
ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA
1. Righetti Gianfranco impugnava gli avvisi di accertamento emessi in materia di ICI dal
Comune di Verona per gli anni di imposta 2003, 2004, 2005 e 2006 relativamente a fabbricati
di sua proprietà. Sosteneva il contribuente trattarsi di fabbricati esenti dall’Ici in quanto rurali
perché strumentali all’attività agricola da lui esercitata. La commissione tributaria provinciale di
Verona rigettava il ricorso con sentenza era confermata dalla commissione tributaria regionale
del Veneto, sezione staccata di Verona.

quattro motivi. Il comune di Verona si è costituito in giudizio con controricorso.
3. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360,
comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in relazione all’articolo 5 del decreto legislativo 218/97 ed agli
articoli 7 e 10 dello statuto del contribuente nonché vizio di motivazione, ai sensi dell’articolo
360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Sostiene che ha errato a CTR nel rigettare il primo motivo
di doglianza avente ad oggetto l’illegittimità del diniego opposto dal Comune di Verona
all’istanza di accertamento con adesione assumendo la mancanza di materia concordabile
come previsto dall’articolo 2, comma 3, del regolamento comunale.
4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360, comma 1,
n. 3, cod. proc. civ., in relazione all’articolo 7 dello statuto del contribuente ed all’articolo 24
della costituzione nonché vizio di motivazione, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, n. 5, cod.
proc. civ.. Sostiene che ha errato la CTR nel ritenere che gli avvisi di accertamento fossero
sufficientemente motivati, dato che essi contenevano un elenco di dati numerici senza alcuna
altra delucidazione in merito alla pretesa impositiva.
5. Con il terzo deduce violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, n. 3, cod.
proc. civ., in relazione agli articoli 7 della legge 212/2000, 24 della Costituzione e 24 del
decreto legislativo 546/92 nonché vizio di motivazione, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, n.
5, cod. proc. civ.. Sostiene che ha errato a CTR nel ritenere che l’ente impositore fosse
legittimato ad integrare la motivazione dell’atto impositivo con deduzioni svolte nel corso del
giudizio.
6. Con il quarto motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, n.
3, cod. proc. civ., in relazione all’articolo 9 del decreto legislativo 597/93. Sostiene che l’Ici
non era dovuta in relazione al fabbricato accatastato nella categoria D/10 e neppure in
relazione agli altri fabbricati in quanto strumentali all’attività agricola che egli svolgeva,
ancorché fosse pensionato.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è infondato. Il contribuente si duole,
nella sostanza, del fatto che il Comune non ha accolto l’istanza di accertamento con adesione
1

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione il contribuente affidato a

sul presupposto che si trattava di materia non concordabile. Sostiene, altresì, che la CTR
avrebbe dovuto dichiarare l’illegittimità del diniego opposto dal Comune in quanto questi non
aveva instaurato con il contribuente il contraddittorio che avrebbe consentito di valutare le
ragioni a sostegno dell’esenzione dall’Ici. Sennonché la CTR ha accertato che il contribuente
non ha provato, neppure nel corso del giudizio instauratosi, i presupposti per l’esenzione, per il
che il contraddittorio, quand’anche si fosse instaurato, non avrebbe consentito al Comune di
accogliere l’istanza di accertamento con adesione.
2.

Il secondo ed il terzo motivo sono inammissibili in quanto privi del requisito

sentenza della commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizio
espresso in ordine alla motivazione egli avvisi di accertamento e della illegittimità della
integrazione della motivazione nel corso del giudizio senza riportarne testualmente i passi che
si sono assunti erroneamente interpretati o pretermessi. Ciò facendo il ricorrente non ha
consentito la verifica esclusivamente in base al ricorso medesimo, dovendosi considerare che
l’avviso di accertamento non è un atto processuale, bensì amministrativo, la cui legittimità è
necessariamente integrata dalla motivazione dei presupposti di fatto e dalle ragioni giuridiche
poste a suo fondamento ( cfr. Cass. n. 9536 del 19/04/2013; Cass. n. 8312 del 04/04/2013 ).
3. Il quarto motivo è ammissibile in quanto la questione della debenza o meno dell’Ici sulla
base della classificazione catastale dell’immobile attiene a questione di diritto che la Corte è
tenuta ad applicare indipendentemente dalla domanda, di talché a nulla rileva il fatto che il
contribuente non abbia prospettato la questione nei precedenti gradi di giudizio. Il motivo è,
poi, parzialmente fondato. Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 1, comma 2, prevede che
“Presupposto dell’imposta dell’ICI è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni
agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o
alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa”. Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.
504, art. 2, comma 1, lett. a) sancisce che “Ai fini dell’ICI:• a) per fabbricato si intende l’unità
immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano…”; il D.L. 30
dicembre 2008, n. 207, art. 23, comma 1 bis, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14,
prevede che “Ai sensi e per gli effetti della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 1, comma 2, il D.Lgs.
30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a), deve intendersi nel senso che non si
considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per
le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui al D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9,
convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni”. Il
D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, conv. nella L. 26 febbraio 1994, n. 133, e successive
modificazioni, ossia quelle da ultimo apportate dal D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, art. 42 bis,
conv. in L. 29 novembre 2007, n. 222 prevede che “Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di
ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola di cui
all’art. 2135 cod. civ. e in particolare destinate: …: i) alla manipolazione, trasformazione,
conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate
2

dell’autosufficienza sancito dall’art. 366 cod. proc. civ., avendo il ricorrente censurato la

da cooperative …”. Nel caso di specie si tratta di fabbricati censiti al catasto edilizio urbano alle
categorie D/10, C/7, A/3 e C/2.
Questa Corte intende dare continuità all’orientamento espresso nel principio sancito dalla
Corte di legittimità a Sezioni Unite con la sentenza n. 18565 del 21/08/2009 e seguito da
numerose altre sentenze ( Cass. n. 17824/17; 16789/17; 16822/17; 12315/17; 12296/17;
13763/16; 12775/16; 25098/16 ) secondo cui “in tema di imposta comunale sugli immobili

(ICI), l’immobile che sia stato iscritto nel catasto fabbricati come rurale, con l’attribuzione della
relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti

modificazioni, non è soggetto all’imposta ai sensi del combinato disposto del D.L. n. 207 del
2008, art. 23, comma 1 bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 14 del 2009, e del D.Lgs.
n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a). L’attribuzione all’immobile di una diversa categoria
catastale deve essere impugnata specificamente dal contribuente che pretenda la non
soggezione all’imposta per la ritenuta ruralità del fabbricato, restando altrimenti quest’ultimo
assoggettato ad ICI: allo stesso modo il Comune dovrà impugnare l’attribuzione della categoria
catastale A/6 o D/10 al fine di potere legittimamente pretendere l’assoggettamento del
fabbricato all’imposta. Per i fabbricati non iscritti in catasto l’assoggettamento all’imposta è
condizionato all’accertamento positivamente concluso della sussistenza dei requisiti per il
riconoscimento della ruralità del fabbricato previsti dal D. L. n. 557 del 1993, art. 9, e
successive modificazioni che può essere condotto dal giudice tributario investito dalla domanda
di rimborso proposta dal contribuente, sul quale grava l’onere di dare prova della sussistenza
dei predetti requisiti. Tra i predetti requisiti, per gli immobili strumentali, non rileva l’identità
tra titolare del fabbricato e titolare del fondo, potendo la ruralità essere riconosciuta anche agli
immobili delle cooperative che svolgono attività di manipolazione, trasformazione,
conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci”.
Le ragioni condivisibilmente espresse dalle Sezioni Unite con la sentenza testé citata si
sostanziano nella considerazione del fatto che la norma di interpretazione autentica di cui al
D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 14 del 2009

(Ai sensi e per gli effetti della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 1, comma 2, il D.Lgs. 30 dicembre
1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a), deve intendersi nel senso che non si considerano
fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali
ricorrono i requisiti di ruralità di cui al D. L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, convertito, con
modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni ) ha la funzione di
determinare in quale categoria catastale è classificabile il fabbricato per il che, se l’immobile è
classificato come rurale con attribuzione della relativa categoria ( A/6 per le unità abitative e.
D/10 per gli immobili strumentali alle attività agricole ) perché in possesso dei requisiti indicati
dalla richiamata norma, esso è automaticamente esente dall’imposizione Ici. Perciò alla
classificazione catastale va ricollegata l’imponibilità. Se il fabbricato è già stato classificato
come rurale, con attribuzione della relativa categoria, perché in possesso dei requisiti indicati
3

previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. con L. n. 133 del 1994, e successive

dalla norma di cui al D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, convertito, con modificazioni, dalla
L. 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, è automaticamente escluso dall’area di
imponibilità ai fini ICI ed è precluso ogni accertamento mentre, qualora il fabbricato non sia
stato catastalmente classificato come rurale, il proprietario che ritenga sussistenti i requisiti
per il riconoscimento come tale deve impugnare la classificazione operata al fine di ottenerne
la relativa variazione. L’accertamento dei predetti requisiti in difformità dalla attribuita
categoria catastale non può essere incidentalmente compiuto dal giudice tributario che sia
stato investito della domanda di rimborso dell’ICI da parte del contribuente poiché compete

all’esito di azione giudiziale promossa dall’interessato. Per i fabbricati non iscritti in catasto,
invece, l’accertamento della ruralità può essere direttamente e immediatamente compiuto dal
giudice che sia investito dalla pretesa del contribuente di conseguire il rimborso dell’ICI pagata
per il fabbricato al quale ritenga spetti il riconoscimento come fabbricato rurale; in questo
caso, trattandosi di domanda fondata su una pretesa esenzione dall’imposta, spetterà al
contribuente dimostrare la sussistenza dei requisiti indicati nel D.L. n. 557 del 1993, art. 9,
commi 3 e 3 bis.
L’orientamento di legittimità così delineato non è scevro da alcuni precedenti di segno
contrario ( v. Cass. 16973/15; 10355/15; 14013/12 e talune altre ), secondo i quali
l’esenzione dall’Ici dovrebbe venire riconosciuta in ragione del solo carattere di ruralità
concretamente rivestito dall’immobile ( nel senso, ricordato, di strumentalità all’esercizio
dell’attività agricola), a prescindere dal suo classamento catastale.
Si tratta però di voci, largamente minoritarie, che si ritiene in questa sede di dover
disattendere; segnatamente perché non basate su una revisione critica del problema tale da
poter superare quanto già affermato dalla pronuncia delle Sezioni Unite n.
18565 del 21/08/2009.
Ne consegue che, non avendo il Comune impugnato il provvedimento di classificazione
catastale del fabbricato accatastato alla categoria D/10, per esso l’Ici non è dovuta. L’Ici è
dovuta, invece, in relazione agli altri fabbricati la cui classificazione catastale non è stata
impugnata dal contribuente, a nulla rilevando la sussistenza di requisiti soggettivi in capo al
contribuente medesimo e neppure assumendo rilevanza la natura abusiva dei manufatti, posto
che la regolarità urbanistica dell’immobile non rientra tra i presupposti dell’imposta.
4. Il ricorso va, dunque, accolto limitatamente al fabbricato accatastato alla categoria
D/10 e l’impugnata sentenza va cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto,
la causa va decisa nel merito, a norma dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ. ed il ricorso
originario del contribuente va accolto limitatamente al fabbricato accatastato alla categoria
D/10 mentre va rigettato per gli altri fabbricati. Le spese dell’intero giudizio si compensano in
considerazione della reciproca soccombenza e del consolidarsi del principio giurisprudenziale
sul punto controverso in epoca successiva alla proposizione del ricorso.

4

all’organo che ha adottato il provvedimento di classamento la modifica di esso, eventualmente

P.Q.M.

La Corte accoglie parzialmente il quarto motivo di ricorso,

rigetta il primo e dichiara

inammissibili il secondo ed il terzo, cassa la sentenza d’appello e, decidendo nel merito,
accoglie il ricorso originario del contribuente limitatamente al fabbricato accatastato alla
categoria D/10 e lo rigetta relativamente agli altri fabbricati. Compensa le spese dell’intero
giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2017.

Liana Maria Teresa Zoso

Il Presidente
Domenico Chindemi

Il Consigliere estensore

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