Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30813 del 28/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 28/11/2018, (ud. 19/09/2018, dep. 28/11/2018), n.30813

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23044/2014 proposto da:

ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A., AIR ONE S.P.A., in persona

dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in

ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio degli avvocati ROBERTO PESSI e

MAURIZIO SANTORI, che le rappresentano e difendono giusta delega in

atti;

– ricorrenti –

contro

C.A., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dagli avvocati ANTONIO CIVITELLI, FRANCESCA VERDURA, TIZIANA

LARATTA, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 256/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 22/04/2014 r.g.n. 2487/2011.

Fatto

rilevato che:

il Tribunale di Milano, con sentenza nr. 2487 del 2011, rigettava la domanda proposta da C.A. (assunta da Air One SpA, in qualità di assistente di volo, con contratto a tempo indeterminato dal 2006) diretta ad accertare la nullità e/o l’illegittimità del termine apposto a plurimi contratti di lavoro sottoscritti in precedenza tra la lavoratrice ed Air One SpA, con il conseguente accertamento di sussistenza, ab origine, di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato e condanna di Alitalia CAI SpA, subentrata ad Air One SpA nel rapporto di lavoro, ex art. 2112 c.c., alla ricostruzione della carriera ed alle differenze di retribuzione;

la Corte di Appello di Milano, investita con gravame dalla lavoratrice, con sentenza nr. 256 del 2014, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava, invece, la nullità dei termini apposti ai contratti di lavoro, con accertamento ab initio di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con Air One S.p.A.; condannava, per l’effetto, Alitalia CAI S.p.A. alla ricostruzione della carriera, con riconoscimento dell’anzianità fin dall’1.6.2002, ed al pagamento delle maturate differenze di retribuzione;

hanno proposto ricorso per cassazione Alitalia Compagnia Aerea Italiana S.p.A. (ora Compagnia Aerea Italiana S.p.A.) ed Air One S.p.A, affidato a cinque motivi;

ha resistito la lavoratrice con controricorso;

le ricorrenti hanno depositato memoria, in cui hanno dato atto di un accordo transattivo, intervenuto nelle more, e richiamato l’atto di rinuncia al ricorso in cassazione.

Diritto

considerato che:

è stato depositato atto di rinuncia al ricorso in cassazione, regolarmente sottoscritto dalle società ricorrenti, per aver le parti definito transattivamente la lite de qua;

la rinuncia è stata comunicata alla controricorrente che ha personalmente aderito;

sussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 c.p.c., perchè venga dichiarata l’estinzione del processo, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese processuali ex art. 391 c.p.c., comma 4;

la declaratoria di estinzione esonera le ricorrenti dal versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis (cfr. Cass. nr. 3688 del 2016; Cass. nr. 23175 del 2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 19 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2018

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