Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30813 del 22/12/2017


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 30813 Anno 2017
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: ZOSO LIANA MARIA TERESA

SENTENZA
sul ricorso 641-2011 proposto da:
CONSORZIO FRUTTADORO DI ROMAGNA SOCIETA’ COOPERATIVA
AGRICOLA in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA V.
ROTELLINI 88, presso lo studio dell’avvocato ERMANNO
BELLI, che lo rappresenta e difende unitamente
2017

all’avvocato MATTEO TARGHINI giusta delega in calce;
– ricorrente –

1753

contro
COMUNE DI CESENA;
– intimato Nonché da:

Data pubblicazione: 22/12/2017

14,

COMUNE DI CESENA in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA CAMILLUCCIA
785, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO CHIOLA, che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
BENEDETTO GHEZZI giusta delega a margine;
– controricorrente incidentale –

CONSORZIO FRUTTADORO DI ROMAGNA SOCIETA’ COOPERATIVA
AGRICOLA;
– intimato –

avverso la sentenza n. 84/2010 della COMM.TRIB.REG.

di

BOLOGNA, depositata il 20/09/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/12/2017 dal Consigliere Dott. LIANA
MARIA TERESA ZOSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per
la cessata materia del contendere;
udito per il controricorrente l’Avvocato CHIOLA che
deposita in udienza transazione

P adesione alla

cessazione di interessi dell’Avvocato BELLI e chiede la
cessazione della materia del contendere.

contro

R.G. 641/2011
ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA
1. La società Consorzio Fruttadoro di Romagna società cooperativa agricola impugnava il
provvedimento di diniego del rimborso dell’Ici relativa agli anni 2003, 2004 e 2005 frapposto
dal Comune di Cesena. Assumeva la contribuente che i fabbricati oggetto dell’imposta erano
esenti

in quanto essa contribuente svolgeva attività di coltivazione, raccolta,

trasformazione e vendita dei prodotti agricoli conferiti dai soci coltivatori diretti ed i fabbricati
erano funzionali all’attività svolta. La commissione tributaria provinciale di Forlì rigettava il

Romagna sul rilievo che l’attività agricola non era svolta direttamente dalla contribuente e che
gli immobili utilizzati avevano una categoria diversa da quella D/10.
2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la contribuente affidato a
cinque motivi. Il comune di Cesena si è costituito in giudizio con controricorso ed ha svolto
ricorso incidentale affidato a due motivi.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che in data odierna il procuratore del Comune di Cesena ha depositato
atto di definizione stragiudiziale con cui le parti hanno definito la causa in via transattiva con
compensazione delle spese.
Va, pertanto, dichiarata l’estinzione del giudizio a spese compensate.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa le
spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2017.
Il Consigliere estensore

Il Presidente

Liana Maria Teresa Zoso

omenico Chindemi

ricorso con sentenza che era confermata dalla commissione tributaria regionale dell’Emilia-

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