Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30810 del 28/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 28/11/2018, (ud. 05/07/2018, dep. 28/11/2018), n.30810

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amalia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18089-2017 proposto da:

M.G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PORTUENSE 104, presso lo studio dell’avvocato ANTONIA DE ANGELIS,

rappresentato e difeso dall’avvocato ROSANNA PATTA giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CAGLIARI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 2, presso lo studio

dell’avvocato NICOLA GIANCASPRO, rappresentato e difeso

dall’avvocato FRANCESCA FRAU, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 221/2016 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 11/07/2016, R.G.N. 274/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2018 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ELISABETTA PISTIS per delega ROSANNA PATTA;

udito l’Avvocato NICOLA GIANCASPRO per delega FRANCESCA FRAU.

Fatto

ESPOSIZIONE DEL FATTO

1. La sentenza attualmente impugnata (depositata l’11 luglio 2016) respinge l’appello di M.G.G. avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari n. 185/2014, di rigetto del ricorso con il quale il M., nei confronti del Comune di Cagliari di cui era dipendente: 1) aveva impugnato tutti i provvedimenti disciplinari irrogatigli nonchè il trasferimento al Servizio igiene del suolo e il licenziamento disciplinare, disposti dal Comune nei suoi riguardi; 2) aveva chiesto l’accertamento e la dichiarazione dei propri diritti ad essere inserito tra gli idonei per la Posizione organizzativa di Fascia A e ad ottenere la retribuzione di produttività per gli anni 2001-2003 nonchè la Progressione economica orizzontale con decorrenza 1 gennaio 2000; 3) infine, aveva domandato l’accertamento della natura vessatoria e mobbizzante del comportamento del Comune e la conseguente condanna al risarcimento di tutti i danni correlati alle domande formulate e all’adozione dei provvedimenti necessari per l’integrale ed effettivo soddisfacimento dei suindicati diritti.

La Corte d’appello di Cagliari, per quel che qui interessa, precisa che:

a) il licenziamento disciplinare del M. è stato preceduto da quattro sanzioni conservative, rispettivamente irrogate il 4 maggio 2006, il 24 agosto 2006, il 22 settembre 2006 e il 16 ottobre 2006;

b) sono insussistenti i vizi formali denunciati in merito alle suddette sanzioni disciplinari in quanto: 1) con riguardo alla prima sanzione adottata il 4 maggio 2006, la comunicazione del dirigente del Servizio ove operava il M. in data 20 dicembre 2005, anche se il relativo oggetto è stato impropriamente indicato come “contestazione di addebito”, per il suo contenuto deve essere considerata come una semplice richiesta di chiarimenti al destinatario inidonea a dare l’avvio al procedimento disciplinare, che ha avuto inizio con la contestazione degli addebiti del 10 febbraio 2006, effettuata sulla base della segnalazione del dirigente del Servizio igiene del suolo in data 31 gennaio 2006, quindi prima della scadenza del previsto termine di decadenza; 2) è immotivato il rilievo secondo cui il primo giudice sarebbe giunto alla suddetta conclusione “a sorpresa” cioè senza suscitare il contraddittorio sul punto, tanto più che dagli atti risulta il M. dopo la contestazione è stato convocato per un’audizione con la quale ha svolto le proprie difese; 3) come è dimostrato anche dalle difese svolte dal ricorrente in sede di audizione, la relativa contestazione appare sufficientemente specifica, considerando che la presente vicenda è caratterizzata dal succedersi di plurimi comportamenti prolungatisi nel tempo; 4) è ininfluente l’erroneità dell’indicazione della norma collettiva di riferimento (art. 26, comma 6, lett. b) che si riscontra nella suddetta contestazione, in quanto l’irrogata sanzione di trenta giorni di sospensione è compresa nell’art. 25, comma 6, lett. d) del CCNL da applicare per l’ipotesi di “scarso rendimento” reiterato nel tempo, che qui ricorre; 5) lo stesso deve dirsi per il procedimento disciplinare del 16 ottobre 2006, nel quale risulta che la contestazione è chiara ed è accompagnata dall’indicazione pertinente dei doveri violati, sicchè è irrilevante la citazione di una disposizione contrattuale sbagliata; 6) esatta è invece l’indicazione della norma contrattuale pertinente nella contestazione della sanzione del 22 settembre 2006, che risulta essere stata correttamente notificata, come è provato dagli avvisi di ricevimento dei plichi raccomandati; 7) nessuna genericità si rinviene nella contestazione relativa alla sanzione del 24 agosto 2006, in quanto in essa viene riportata testualmente una parte della nota del M. in data 19 giugno 2006, contenente gravi affermazioni sul conto della dirigente del Servizio igiene del suolo;

c) infondato è il secondo motivo d’appello con il quale si contestano nel merito tutte le sanzioni disciplinari sul principale assunto secondo cui la pacifica mancata esecuzione degli incarichi impartiti al ricorrente non era da configurare come rifiuto arbitrario ma piuttosto come difficoltà di svolgere attività estranee alla propria professionalità;

d) infatti, in base al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 ciò che conta è l’equivalenza formale delle mansioni, indipendentemente dalla professionalità acquisita e comunque, dato il lungo tempo di sistematico rifiuto di svolgere i propri compiti nel quale il M. ha mostrato indifferenza anche alle sanzioni conservative adottate, gli è stato dato modo di evitare il licenziamento collaborando con l’attività dell’ufficio, dimostrando un minimo di diligenza e iniziativa;

e) le risultanze processuali portano ad escludere che il licenziamento e le sanzioni disciplinari che lo hanno preceduto possano essere considerate vessazioni arbitrarie nei confronti del M., tanto più secondo l’assunto del ricorrente sarebbero state poste in essere da tutti i dirigenti del Comune, mentre ciò è smentito dalle risultanze processuali;

f) il trasferimento al Servizio igiene del suolo è da considerare legittimo, anche se la causale indicata nel relativo provvedimento non corrisponde alla reale causale perseguita dal Comune ed indicata nella memoria di costituzione nel giudizio di primo grado, in quanto per entrambe le suddette causali è consentito dal regolamento del Comune il trasferimento senza necessità di contraddittorio con il dipendente;

g) nessun profilo mobizzante è emerso con riferimento alla trattenuta sullo stipendio praticata nel giugno 2006 per un’assenza ingiustificata;

h) quanto al prefigurato collocamento in ferie d’ufficio, è risultato che nell’anno considerato il M. non aveva provveduto a stilare il proprio piano-ferie fino alla fine di luglio, come da invito rivoltogli dalla dirigente;

i) generiche e infondate sono le censure con le quali si impugna la decisione di primo grado di rigetto dalle domande di condanna della PA al riconoscimento della Posizione organizzativa di Fascia A, della retribuzione di produzione per gli anni 2001-2003, della Progressione economica orizzontale con decorrenza 1 gennaio 2000.

2. Il ricorso di M.G.G. domanda la cassazione della sentenza per otto motivi; resiste, con controricorso, il Comune di Cagliari.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

– Sintesi dei motivi di ricorso.

1. Il ricorso è articolato in otto motivi.

1.1. Con il primo motivo si denunciano, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 a) violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost., artt. 111 e 112 c.p.c. b) violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato nonchè violazione dei principi del giusto processo e del contraddittorio, contestandosi tutte le statuizioni contenute nella sentenza impugnata con riguardo ai provvedimenti disciplinari (sanzioni conservative della sospensione dal servizio) antecedenti il licenziamento, ribadendosi che la configurazione della comunicazione in data 20 dicembre 2005 del dirigente del Servizio ove il M. operava come una semplice richiesta di chiarimenti sarebbe stata effettuata dal primo giudice senza il rispetto del contraddittorio.

1.2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 24 CCNL del Comparto Regioni e Autonomie locali applicabile ratione temporis, del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 (nel testo vigente prima delle modifiche introdotte dalla L. n. 150 del 2009), dell’art. 97 Cost., della L. n. 300 del 1970, art. 7 nonchè degli artt. 2118,2119,1175 e 1375 c.c., rilevandosi che la decorrenza del termine di venti giorni dalla data della conoscenza dei fatti per la contestazione dell’addebito al dipendente non può farsi risalire al momento in cui l’ufficio dei procedimenti disciplinari riceve la segnalazione dal responsabile del Servizio in cui lavora il dipendente senza prevedere alcun termine entro il quale il capo del Servizio, venuto a conoscenza dell’infrazione, deve provvedere ad effettuare la comunicazione all’UPD.

1.3. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 dell’art. 23, comma 3, lett. a) e h) e dell’art. 25, comma 5, lett. c) e comma 6, lett. b) e d), del CCNL di Comparto 1994/1997, come modificato dal CCNL 2002/2005, sempre con riguardo alla prima sanzione conservativa del 4 maggio 2006, ribadendosi la genericità e l’illegittimità della contestazione, in quanto priva della precisa indicazione dei fatti storici addebitati, il che denota che la sanzione è stata inflitta non per specifiche infrazioni ma per un atteggiamento del ricorrente non apprezzato dal dirigente.

1.4. Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 23, comma 3, lett. a) e h) e dell’art. 25, comma 5, lett. c) e comma 6, lett. b) e d), secondo capoverso del CCNL di Comparto 1994/1997, come modificato dal CCNL 2002/2005, dell’art. 24 CCNL, CCNL del Comparto Regioni e Autonomie locali applicabile ratione temporis, del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 (nel testo vigente prima delle modifiche introdotte dalla L. n. 150 del 2009), dell’art. 97 Cost., della L. n. 300 del 1970, art. 7 nonchè degli artt. 2118,2119,1175 e 1375 c.c., contestandosi l’affermazione della Corte d’appello secondo cui la valutazione della tempestività della contestazione della prima sanzione conservativa andava riferita alla globalità dei fatti contestati e, in particolare, al momento in cui essi avevano acquisito rilievo disciplinare, essendosi fatto riferimento a fatti risalenti anche ad un anno prima della contestazione. Si rileva altresì l’erroneità della statuizione con la quale la Corte territoriale ha considerato irrilevante, ai fini della chiarezza della contestazione nel procedimento disciplinare del 16 ottobre 2006, la citazione di una disposizione contrattuale sbagliata.

1.5. Con il quinto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 3,4,32 e 41 Cost., della L. n. 300 del 1970, art. 7 degli artt. 2106,2119,2697 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., ribadendosi le argomentazioni già svolte nei precedenti gradi di giudizio in ordine all’illegittimità, formale e sostanziale, del licenziamento irrogato al M., visto che la pacifica mancata esecuzione degli incarichi impartiti non era da configurare come rifiuto arbitrario ma piuttosto come difficoltà di svolgere attività estranee alla propria professionalità. D’altra parte, la PA non avrebbe fornito alcuna prova sullo “scarso rendimento” del ricorrente.

1.6. Con il sesto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del CCNL 1998/2001 e della dichiarazione a verbale n. 11 del CCNL del 5 ottobre 2001, degli artt. 2106, 2119 e 2697 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., per omessa valutazione dei documenti di causa allegati dal ricorrente a sostegno della domanda volta ad ottenere la posizione economica orizzontale, che pertanto risulterebbe erroneamente respinta.

1.7. Con il settimo motivo si denunciano: a) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 2106,2119 e 2697 c.c., degli artt. 115,116,246 e 252 c.p.c.; b) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, per avere la Corte d’appello escluso il carattere vessatorio dei comportamenti della PA, in base ad una erronea valutazione delle risultanze probatorie e senza pronunciarsi sulla evidenziata inattedibilità di alcuni dei testi escussi (con violazione, sul punto, dell’art. 360, n. 5, cit.).

1.8. Con l’ottavo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 2106,2119,2697 c.c., degli artt. 115,116,246 e 252 c.p.c., contestandosi le statuizioni adottate nella sentenza impugnata a proposito del trasferimento al Servizio igiene del suolo (considerato legittimo, anche se la causale indicata nel relativo provvedimento non corrisponde alla reale causale perseguita dal Comune ed indicata nella memoria di costituzione nel giudizio di primo grado, in quanto per entrambe è consentito dal regolamento del Comune il trasferimento senza necessità di contraddittorio con il dipendente), alla trattenuta sullo stipendio praticata nel giugno 2006 per un’assenza ingiustificata (di cui è stato escluso alcun profilo mobizzante), al prefigurato collocamento in ferie d’ufficio, a proposito del quale la Corte d’appello ha sottolineato che era risultato che nell’anno considerato il M. non aveva provveduto a stilare il proprio piano-ferie fino alla fine di luglio, come da invito rivoltogli dalla dirigente.

2. – Esame delle censure.

2. L’esame complessivo di tutti i motivi di censura porta alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso in quanto – al di là del formale richiamo alla violazione di norme di legge contenuto nella intestazioni di tutti i motivi – nella sostanza le censure con esso proposte si risolvono nella denuncia di errata valutazione da parte del Giudice del merito del materiale probatorio acquisito ai fini della ricostruzione dei fatti posti a base dell’intera vicenda processuale.

Si tratta, quindi, di censure che finiscono con l’esprimere un mero dissenso rispetto alle motivate valutazioni delle risultanze probatorie effettuate dalla Corte d’appello, che come tale è di per sè inammissibile. A ciò va aggiunto che in base all’art. 360 c.p.c., n. 5, – nel testo successivo alla modifica ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile nella specie ratione temporis – la ricostruzione del fatto operata dai Giudici di merito è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi od obiettivamente incomprensibili (Cass. SU 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. SU 20 ottobre 2015, n. 21216; Cass. 9 giugno 2014, n. 12928; Cass. 5 luglio 2016, n. 13641; Cass. 7 ottobre 2016, n. 20207). Evenienze che qui non si verificano.

Inoltre le censure sono prospettate senza il dovuto rispetto del principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, in base al quale il ricorrente qualora proponga delle censure attinenti all’esame o alla valutazione di documenti o atti processuali è tenuto ad assolvere il duplice onere di indicare nel ricorso specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito (trascrivendone il contenuto essenziale), fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l’individuazione e il reperimento negli atti processuali, secondo quanto rispettivamente previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, (a pena di inammissibilità) e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (a pena di improcedibilità del ricorso), nel rispetto del relativo scopo, che è quello di porre il Giudice di legittimità in condizione di verificare la sussistenza del vizio denunciato senza compiere generali verifiche degli atti (vedi, per tutte: Cass. SU 11 aprile 2012, n. 5698; Cass. SU 3 novembre 2011, n. 22726; Cass. 14 settembre 2012, n. 15477; Cass. 8 aprile 2013, n. 8569; Cass. 16 febbraio 2016, n. 2937).

3. In particolare le suddette ragioni di inammissibilità, per quel che riguarda i singoli motivi, si manifestano nel seguente modo.

3.1. Nel primo motivo la denunciata violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato nonchè dei principi del giusto processo e del contraddittorio – con particolare riguardo alla pretesa effettuazione “a sorpresa” da parte del primo giudice della configurazione della comunicazione in data 20 dicembre 2005 del dirigente del Servizio ove operava il M. come una semplice richiesta di chiarimenti al destinatario inidonea a dare l’avvio al procedimento disciplinare, anche se il relativo oggetto era stato impropriamente indicato come “contestazione di addebito” – risulta formulata non solo con argomentazioni non univocamente riferite alla eventuale nullità della decisione derivante dalla violazione denunciata (Cass. SU 24 luglio 2013 n. 17931; Cass. 7 maggio 2018, n. 10862), ma anche senza il necessario rispetto degli oneri di specificazione e di allegazione imposti dall’art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6 e art. 369 c.p.c., n. 4, visto che il ricorrente omette di riportare il contenuto essenziale degli atti processuali di riferimento, con ciò impedendo a questa Corte di verificare ex actis la fondatezza dei rilievi espressi (vedi, per tutte: Cass. 12 aprile 2017, n. 9384).

E’ jus receptum, infatti, che pur configurando la violazione dell’art. 112 c.p.c. un error in procedendo, per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del “fatto processuale”, tuttavia non essendo tale vizio rilevabile d’ufficio, il potere-dovere della Corte di esaminare direttamente gli atti processuali non significa che la medesima debba ricercarli autonomamente, spettando, invece, alla parte di indicarli, nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (Cass. 17 gennaio 2007, n. 978; Cass. SU 14 maggio 2010, n. 11730; Cass. 4 aprile 2014, n. 8008).

A ciò va aggiunto che, nella sentenza impugnata, la censura di mancato rispetto del contraddittorio sul punto da parte del primo giudice viene ritenuta immotivata rilevandosi che dagli atti risulta il M. dopo la contestazione è stato convocato per un’audizione con la quale ha svolto le proprie difese.

Tale ratio decidendi – di per sè idonea a sostenere la decisione sul punto non viene inammissibilmente attinta dalle censure formulate nel primo motivo.

3.2. Con il secondo motivo, sempre con riferimento alla prima sanzione conservativa, si chiede a questa Corte una inammissibile rivisitazione dei fatti posti a base della statuizione contenuta nella sentenza impugnata di esclusione della tardività della relativa contestazione, sempre sulla premessa – posta a base anche del primo motivo – secondo cui il relativo procedimento disciplinare avrebbe avuto inizio con la citata comunicazione in data 20 dicembre 2005, anzichè con la contestazione degli addebiti del 10 febbraio 2006, effettuata sulla base della segnalazione del dirigente del Servizio igiene del suolo in data 31 gennaio 2006, quindi prima della scadenza del previsto termine di decadenza, come affermato dalla Corte d’appello.

3.3. Con il terzo motivo si ribadisce la genericità e l’illegittimità della contestazione sempre con riguardo alla prima sanzione conservativa del 4 maggio 2006, senza impugnare specificamente la ratio decidendi posta a base della pertinente statuizione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui la sufficiente specificità della suddetta contestazione è stata dimostrata anche dalle difese svolte dal ricorrente in sede di audizione, dovendo la relativa valutazione essere effettuata tenendo conto del succedersi di plurimi comportamenti prolungatisi nel tempo che caratterizza la presente vicenda.

Si sostiene inoltre che la prospettata mancanza della precisa indicazione dei fatti storici addebitati denoterebbe che la sanzione è stata inflitta non per specifiche infrazioni ma per un atteggiamento del ricorrente non apprezzato dal dirigente.

Ebbene, premesso che la ricostruzione dei fatti compete al giudice del merito, va comunque precisato che qualunque atto o fatto, omissivo o commissivo – e, quindi, anche un atteggiamento di insofferenza e di sfida nei confronti dei superiori e dei colleghi oltre che di lentezza e/o negligenza – può, in astratto, essere sanzionato disciplinarmente, se posto in essere in contrasto con i doveri di ufficio, purchè non sia espressione di contrapposti diritti del lavoratore come quello di libera manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) e quello di agire in giudizio anche per la repressione di comportamenti datoriali illeciti (art. 24 Cost.).

3.4. Nel quarto motivo oltre a ribadirsi – sotto altri profili, ma sempre inammissibilmente, per quanto si è detto – le contestazioni sulla valutazione di tempestività della contestazione della prima sanzione conservativa contenuta nella sentenza impugnata, si rileva altresì l’erroneità della statuizione con la quale la Corte territoriale ha considerato irrilevante, ai fini della chiarezza della contestazione nel procedimento disciplinare del 16 ottobre 2006, la citazione di una disposizione contrattuale sbagliata.

A tale ultimo riguardo va precisato che non solo la censura non viene proposta in conformità con il principio di autosufficienza su richiamato, ma neppure si contesta in modo specifico la ratio decidendi in base alla quale la Corte d’appello ha ritenuto ininfluente l’erroneità dell’indicazione della norma collettiva di riferimento che si riscontra nella suddetta contestazione, sottolineando che la univocità e chiarezza della contestazione stessa erano desumibili dal suo tenore letterale e dall’indicazione pertinente dei doveri sostanzialmente violati dal dipendente.

In particolare, il ricorrente non dimostra in modo esauriente e autosufficiente che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d’appello, il suddetto errore si sia tradotto, in concreto, in una lesione del diritto di difesa del dipendente.

Pertanto, da questo punto di vista, la censura si pone in contrasto anche con i principi del giusto processo di cui all’art. 111 Cost., comma 2, che in coerenza con l’art. 6 della CEDU, attribuiscono una maggiore rilevanza allo scopo del processo – costituito dalla tendente finalizzazione ad una decisione di merito – imponendo di discostarsi da interpretazioni ispirate ad un eccessivo formalismo, tali da ostacolare il raggiungimento del suddetto scopo (Cass. 1 agosto 2013, n. 18410).

3.5. Nel quinto motivo si ribadiscono le argomentazioni già svolte nei precedenti gradi di giudizio in ordine all’illegittimità, formale e sostanziale, del licenziamento irrogato al M., sostenendosi che la pacifica mancata esecuzione degli incarichi impartiti non era da configurare come rifiuto arbitrario ma piuttosto come difficoltà di svolgere attività estranee alla propria professionalità.

Anche in questo caso il ricorrente – inammissibilmente – si limita ad esprimere un mero dissenso valutativo delle risultanze di causa e invoca, nella sostanza, un diverso apprezzamento di merito delle stesse (vedi: Cass. 31 ottobre 2017 n. 25974).

In particolare, con il presente motivo si chiede a questa Corte di effettuare una “rivisitazione” del giudizio sulla proporzionalità della sanzione espulsiva agli addebiti contestati, che è devoluto al giudice del merito, rientrando nella ricostruzione del fatto da questi operata.

Quanto ai limiti di censurabilità di tale valutazione in sede di giudizio di cassazione, in base a consolidati e condivisi orientamenti di questa Corte:

a) per i giudizi ai quali continua ad applicarsi l’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo antecedente alla modifica di cui al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, la valutazione della gravità della condotta e della proporzionalità ad essa del licenziamento disciplinare è censurabile in sede di legittimità, anche sotto il profilo della motivazione insufficiente e/o contraddittoria, ma con censure che non si risolvano nel sollecitare una lettura delle risultanze processuali diversa da quella accolta dal Giudice del merito (tra le tante: Cass. 13 dicembre 2016, n. 25560; Cass. n. 8293 del 2012; Cass. n. 7948 del 2011; Cass. n. 24349 del 2006; Cass. n. 3944 del 2005; Cass. n. 444 del 2003);

b) per i giudizi, come il presente, ai quali si applica ratione temporis l’art. 360 c.p.c., n. 5 nel testo successivo alla suddetta modifica – che ha molto limitato l’ambito di applicabilità del controllo di legittimità sulla motivazione – l’indicata valutazione è, invece, sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la relativa motivazione manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi od obiettivamente incomprensibili (vedi per tutte: Cass. SU 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 9 giugno 2014, n. 12928);

c) pertanto, in caso di contestazione di una decisione sulla proporzionalità della sanzione espulsiva rispetto alla condotta contestata – che è il frutto di selezione e valutazione di una pluralità di elementi da parte del giudice del merito – la parte ricorrente, per ottenere la cassazione della sentenza impugnata, non solo non può limitarsi ad invocare una diversa combinazione di detti elementi ovvero un diverso peso specifico di ciascuno di essi (come già disposto dal precedente testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5), ma con la nuova norma deve piuttosto denunciare l’omesso esame di un fatto, ai fini del giudizio di proporzionalità, avente valore decisivo, nel senso che l’elemento trascurato avrebbe condotto ad un diverso esito della controversia con certezza e non con grado di mera probabilità (Cass. n. 18715 del 2016; Cass. n. 20817 del 2016).

L’attuale ricorrente, senza tenere conto di tali principi, si limita a contestare la configurazione – come rifiuto arbitrario – della pacifica mancata esecuzione degli incarichi impartiti protrattasi per un lungo periodo, sostenendo che si sarebbe trattato di difficoltà riscontrate dal dipendente di svolgere attività estranee alla propria professionalità, ma non individua alcun fatto autonomamente decisivo il cui esame sia stato omesso, nel senso sopra specificato (Cass. 8 maggio 2018, n. 10949).

3.6. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, come violazione e falsa applicazione sia di norme della contrattazione collettiva sia degli artt. 2106,2119,2697 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., l’omessa valutazione dei documenti di causa allegati dal ricorrente a sostegno della domanda volta ad ottenere la posizione economica orizzontale, che pertanto sarebbe stata erroneamente respinta.

Al riguardo vanno ricordati i consolidati indirizzi di questa Corte secondo cui:

a) la prospettazione da parte del ricorrente di un coordinamento dei dati acquisiti al processo asseritamente migliore o più appagante rispetto a quello adottato nella sentenza impugnata, riguarda aspetti del giudizio interni all’ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti che è proprio del giudice del merito, in base al principio del libero convincimento del giudice, sicchè la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità (Cass. 26 marzo 2010, n. 7394; Cass. 6 marzo 2008, n. 6064; Cass. 20 giugno 2006, n. 14267; Cass. 12 febbraio 2004, n. 2707; Cass. 13 luglio 2004, n. 12912; Cass. 20 dicembre 2007, n. 26965; Cass. 18 settembre 2009, n. 20112);

b) in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicchè la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, , bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012 (Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940).

Ne consegue che, nella specie, il motivo è inammissibile sia per come viene formulato sia perchè nella sostanza con esso di chiede la revisione delle valutazioni e dei convincimenti della Corte d’appello in ordine alla domanda del M. volta ad ottenere la posizione economica orizzontale e quindi si formula una richiesta diretta ad avere una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione.

3.7. Con il settimo motivo si sostiene che la decisione della Corte d’appello di esclusione del carattere vessatorio dei comportamenti della PA sarebbe il frutto di una erronea valutazione delle risultanze probatorie, effettuata senza neppure pronunciarsi sulla evidenziata inattedibilità di alcuni dei testi escussi (con violazione, sul punto, dell’art. 360, n. 5, cit.).

Anche in questo caso le censure mirano inammissibilmente ad ottenere non rispettando neanche il principio di autosufficienza – una rivisitazione dei fatti posti a base della decisione contestata, senza neppure considerare che:

a) in base a consolidati e condivisi orientamenti di questa Corte (vedi, per tutte: Cass. 5 agosto 2010, n. 18283), il lavoratore che sostenga che i provvedimenti sanzionatori adottati nei suoi confronti sia il frutto di vessazioni ha l’onere di dare la dimostrazione di elementi specifici, tali da far ritenere con sufficiente certezza l’intento vessatorio, il quale deve aver avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà del datore di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione del provvedimento illegittimo. Pertanto, in sede di giudizio di legittimità, il lavoratore che censuri la sentenza di merito per aver negato carattere vessatorio ai provvedimenti datoriali, non può limitarsi a dedurre la mancata considerazione, da parte del giudice, di circostanze rilevanti in astratto ai fini della sua prospettazione, ma deve indicare elementi idonei ad individuare la sussistenza di un rapporto di causalità tra le circostanze pretermesse e l’asserito intento vessatorio (Fattispecie in tema di mutamento di mansioni nell’ambito di quelle equivalenti previste dalla contrattazione collettiva del settore pubblico, ai sensi del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 52);

b) in materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all’attendibilità del teste – che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso – forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all’eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità. Il che vuol dire che la suddetta verifica va fatta caso per caso, in concreto (Cass. 18 aprile 2016, n. 7623).

3.8. Con l’ottavo motivo si contestano le statuizioni adottate nella sentenza impugnata a proposito del trasferimento al Servizio igiene del suolo, della trattenuta sullo stipendio praticata nel giugno 2006 per un’assenza ingiustificata, del prefigurato collocamento in ferie d’ufficio.

Anche in questo caso si chiede inammissibilmente a questa Corte di pervenire a soluzioni diverse rispetto a quelle adottate nella sentenza impugnata sulla base di un prospettato preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti.

E neppure si contesta in modo specifico l’affermazione della Corte d’appello – idonea a sorreggere la decisione sul punto – di genericità (oltre che di infondatezza) delle censure con le quali si è impugnata la decisione di primo grado di rigetto dalle domande di condanna della PA al riconoscimento della Posizione organizzativa di Fascia A, della retribuzione di produzione per gli anni 2001-2003, della Progressione economica orizzontale con decorrenza 1 gennaio 2000.

3- Conclusioni.

4. In sintesi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in Euro 200,00 (cento/00) per esborsi, Euro 5000,00 (cinquemila/00) per compensi professionali, oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro, il 5 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2018

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