Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3081 del 11/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3081 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Casoria Ventura s.r.1., in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma,
alla via Tembien 15, presso lo studio dell’avv. Flavi Maria Musto, dal quale è rapp.to e
Ricorrente

difeso, giusta procura in atti
Contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
Controricorrente

per legge

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n.
358/2011/8 depositata il 16/12/2011;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 22/1/2014 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udito l’avv. Musto per la ricorrente;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Casoria Ventura s.r.l.

contro l’Agenzia delle Entrate è

stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla

Corte Suprema di Cassazione—VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 14705/12

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 11/02/2014

socigià contribuente

contro la sentenza della CTP di Napoli 507/45/10 che ne aveva

parzialmente accolto

il ricorso avverso l’avviso di rettifica e liquidazione n.

20071T005801000, per imposta di registro, ipotecaria e catastale 2007.
Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Resiste con controricorso l’Agenzia delle
Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento

Camera di Consiglio.
Motivi della decisione
Assume la ricorrente l’omessa motivazione della decisione circa un fatto controverso. La
CTR non OfoRfIliSereile “nessuno dei motivi articolati dalla società nel contesto del ricorso
in appello”. La censura è fondata ravvisandosi nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, un’ obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla
formazione del proprio convincimento in relazione ai motivi di appello.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della
Campania

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di
questo grado, ad altra sezione della CTR della Campania
Così deciso in Roma, 22/1/2014
idente

del ricorso. Il presidente ha fissato l’udienza del 22/1/2014 per l’adunanza della Corte in

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