Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3081 del 11/02/2010

Cassazione civile sez. III, 11/02/2010, (ud. 03/12/2009, dep. 11/02/2010), n.3081

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SENESE Salvatore – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni B. – Consigliere –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. CHIARINI M. Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

FORUMNET s.p.a. (già Sporting Gestioni Milanofiori s.r.l.), in

persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma,

Via Gavinana n. 1, presso lo studio dell’avv. Pecora Francesco, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avv. Francesco Anaclerio

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

PHILIPS s.p.a., in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliato in Roma, Via Giuseppe Ferrari n. 2, presso lo studio

dell’avv. Antonini Giorgio, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avv. Carmine Ferro giusta delega in atti;

contro

– ricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 3352/04 in

data 21 dicembre 2004, pubblicata il 31 dicembre 2004.

Udita la relazione del Consigliere dott. Giancarlo Urban;

udito l’avv. Francesco Pecora;

udito l’avv. Giorgio Antonini;

udito il P.M. in persona del Cons. Dr. RUSSO Alberto Libertino che ha

concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto ingiuntivo in data 11 gennaio 1993 il Presidente del Tribunale di Milano disponeva la condanna della Philips s.p.a. al pagamento dell’importo di Euro 30.970,96 in favore di Sporting Gestioni Milanofiori s.r.l., quale corrispettivo di un contratto di sponsorizzazione; in esito all’opposizione proposta dalla debitrice il Tribunale di Milano, con sentenza 27 giugno 2002, accoglieva l’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo, rigettava le domande proposte dall’opposta Sporting Gestioni Milanofiori e condannava quest’ultima a rifondere all’opponente le spese processuali.

Il Tribunale osservava che non era emerso alcun elemento idoneo a dimostrare la avvenuta stipulazione del contratto di sponsorizzazione, poichè i documenti prodotti dall’opposta provavano semplicemente che tra le parti erano intercorse trattative, senza che risultasse la conclusione di un accordo; il decreto ingiuntivo era stato emesso sulla base di fatture emesse dalla società opposta e degli estratti delle scritture contabili della stessa, ma, per giurisprudenza costante, tali documenti di provenienza unilaterale non provano l’esistenza del contratto e quindi del credito.

La Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 31 dicembre 2004, rigettava l’appello proposto dalla Forumnet s.p.a. (già Sporting Gestioni Milanofiori s.r.l.), che condannava alla rifusione delle spese di lite.

Propone ricorso per cassazione Forumnet s.p.a. con quattro motivi.

Resiste con controricorso Philips s.p.a..

La ricorrente Forumnet s.p.a. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente denuncia con il primo motivo l’insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia nonchè la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in quanto la Corte d’ Appello aveva disatteso le dichiarazioni del teste C. sul rilievo che, in quanto dipendente della società attrice, non fosse indifferente all’esito della controversia; erano stati inoltre acquisiti elementi tali da ritenere sufficientemente precisato il contenuto dell’accordo. Si osserva che in tema di valutazione delle risultanze delle prove e di giudizio sull’attendibilità dei testi, si configurano apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti.

Consegue che il controllo di legittimità da parte della Corte di Cassazione non può riguardare il convincimento del giudice di merito sulla rilevanza probatoria degli elementi considerati, ma solo la sua congruenza dal punto di vista dei principi di diritto che regolano la prova (in tal senso: Cass. 1 settembre 2003 n. 12747). Nel caso di specie, la sentenza impugnata dà conto in modo specifico e puntuale delle ragioni per cui le dichiarazioni del teste C. non sono state ritenute sufficienti a ritenere provata la sussistenza del contratto: non tanto e non solo perchè in quanto collaboratore della società ricorrente, egli aveva un interesse sia pure indiretto all’accoglimento della domanda proposta dalla Forumnet; ma soprattutto perchè egli non sarebbe stato in grado di giustificare il ribasso del compenso pattuito (da L. 150 a 50 milioni), nè avrebbe riferito le modalità di diffusione del messaggio pubblicitario che sarebbero state concordate tra le parti.

Il motivo risulta perciò infondato.

Con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2712 c.c. e dell’art. 115 c.p. in quanto la sentenza impugnata aveva escluso efficacia della prova offerta, rappresentata dalla videocassetta contenente alcune scene della manifestazione sponsorizzata dalla Philips, nell’ambito delle quali sono visibili gli striscioni apposti sulla pista di pattinaggio, con la pubblicità della Philips, sul rilievo che tale produzione sarebbe stata disconosciuta dalla controparte. In realtà si tratterebbe di una contestazione generica e meramente tuzioristica, in quanto estranea alla finalità di rilevare la mancanza di corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta.

Con il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in quanto la Corte d’Appello aveva omesso ogni valutazione sulla efficacia di detta prova relativa alla videocassetta.

Il secondo e il terzo motivo vanno trattati congiuntamente, in quanto tra loro connessi.

Ogni valutazione sulla natura dal disconoscimento operato dalla Philips ai sensi dell’art. 2712 c.c. della videocassetta prodotta dalla Forumnet e quindi sulla dedotta genericità di tale disconoscimento, risulta preclusa dalla mancata riproduzione nel ricorso del testo dell’eccezione formulata nel corso del giudizio di merito: è stato pertanto disatteso il principio di autosufficienza, in base al quale il ricorso deve contenere in se tutti gli elementi necessari a individuare le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti estranee allo stesso ricorso e quindi ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (Cass. 13 luglio 2004 n. 12912, Cass. 11 giugno 2004 n. 11133, Cass. 15 aprile 2004 n. 7178, tra le altre; da ultimo, vedi Cass. 24 maggio 2006 n. 12362, Cass. 4 aprile 2006 n. 7825; Cass. 17 luglio 2007 n. 15952).

I due motivi debbono essere quindi disattesi.

Con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. ante riforma entrata in vigore il 30 aprile 1995 e la insufficiente ed errata motivazione su un punto decisivo della controversia in quanto la Corte d’ Appello aveva ritenuto di non ammettere la prova per testi volta a confermare la realtà del contenuto della videocassetta, in quanto si sarebbe trattato di questione priva del carattere della novità, come richiesto dalla norma all’epoca vigente.

Il motivo risulta assorbito in conseguenza della inammissibilità dei due precedenti motivi.

Il ricorso merita quindi il rigetto; segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.700, di cui Euro 1.500 per onorari, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2010

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