Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3081 del 10/02/2020

Cassazione civile sez. lav., 10/02/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 10/02/2020), n.3081

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16722/2014 proposto da:

B.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI SETTE

METRI 11/E, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO GALEANI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo

Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale

mandatario della S.C.C.I. S.P.A. società di cartolarizzazione dei

crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati LELIO MARITATO, CARLA

D’ALOISIO, GIUSEPPE MATANO e EMANUELE DE ROSE;

– resistenti con mandato –

avverso la sentenza n. 9937/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 21/12/2013, R.G.N. 4526/2011.

Fatto

ODN9DERATO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Roma, confermando la sentenza del Tribunale sia pure con altra motivazione, ha confermato il rigetto dell’opposizione proposta da B.S. avverso una cartella, notificata su istanza dell’Inps per il pagamento di contributi e alla successiva iscrizione ipotecaria.

La Corte, premesso che la notifica della cartella a mezzo posta non era valida in quanto effettuata presso un luogo dove l’appellante pacificamente non era più residente e non risultando dalla cartolina di ricezione le generalità ed il vincolo di convivenza con il B. del soggetto che aveva ricevuto la notifica, ha affermato che nel merito l’opposizione era infondata. Ha rilevato, infatti, l’assoluta genericità dei progetti posti a fondamento dei contratti di lavoro,conclusi ai sensi della L. n. 30 del 2003, art. 4 e D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 61-69, oggetto dell’ispezione INPS ed in relazione ai quali sono stati chiesti i contributi.

2. Avverso la sentenza ricorre il B. con 6 motivi. L’Inps ha rilasciata delega in calce al ricorso notificato.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 1362,1363 e 1366 c.c. e del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 61 e 69. Censura l’affermazione della assoluta genericità dei contratti, basata sulla sola lettura degli stessi senza svolgimento della prova.

Con il secondo motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 61 e 69, per l’assoluta assenza di subordinazione.

Con il terzo motivo denuncia omesso esame di un fatto decisivo lamentando la mancata ammissione della prova per testi.

Con il quarto motivo denuncia violazione dell’art. 2697 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c., lamenta la mancata ammissione della prova.

Con il quinto motivo denuncia la mancata motivazione in relazione al 360 c.p.c., n. 5 e art. 132 c.p.c., circa l’omessa motivazione sulla domanda di compensazione con i contributi versati alla gestione autonoma.

4. Il ricorso è infondato.

5. La Corte ha affermato che il progetto non era specifico in quanto consistente nell’ordinaria attività di vendita le di promozione di prodotti surgelati, non potendo certo costituire un elemento di specificità il cercare di aumentare il volume di affari, che rientra nell’oggetto di qualsiasi attività commerciale.

6. Occorre premettere che nel caso opera la definizione legale del contratto a progetto fornita dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 61, nel testo originario (poi sostituito dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 23, lett. a), modificato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 24 bis, comma 7, conv. in L. n. 134 del 2012, ed ancora dal D.L. n. 76 del 2013, art. 7, comma 2, lett. c), conv. in L. n. 99 del 2013, ed infine abrogato dal D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 52, di attuazione del c.d. Jobs Act) in base al quale per la configurazione della fattispecie, oltre alla presenza di tutti i caratteri della già nota figura delle collaborazioni continuative e coordinate, è necessaria la riconducibilità dell’attività “a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organiria7ione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione della attività lavorativa”.

7. Questa Corte, con riferimento al medesimo testo della disposizione, ha chiarito (Cass. n. 24739 del 2017, Cass. n. 10135 del 26.4.2018, e da ultimo Cass. n. 9471/2019) che la nozione di “specifico progetto”, quale deriva dalli esegesi normativa, deve ritenersi consistere – tenuto conto delle precisazioni introdotte nella L. n. 92 del 2012, art. 61 cit. – in un’attività produttiva chiaramente descritta ed identificata e funzionalmente ricollegata ad un determinato risultato finale, cui partecipa con la sua prestazione il collaboratore, precisando tuttavia che la norma non richiede che il progetto specifico debba inerire ad una attività eccezionale, originale o del tutto diversa rispetto alla ordinaria e complessiva attività di impresa.

8. Il progetto concordato non può comunque consistere nella mera riproposizione dell’oggetto sociale della committente, e dunque nella previsione di prestazioni, a carico del lavoratore, coincidenti con l’ordinaria attività aziendale (Cass. n. 17636 del 06/09/2016), in quanto i termini in questione non possono che essere intesi – pena il sostanziale svuotamento della portata della norma – come volti ad enucleare il contenuto della collaborazione in un quid distinto dalla mera messa a disposizione di energie lavorative nell’attuazione delle ordinarie attività aziendali.

9. Nè diversa interpretazione potrebbe attribuirsi all’espressa possibilità (successivamente venuta meno) che il progetto si riferisca ad una “fase” del lavoro, considerato che è proprio il riferimento ad una porzione, ad un ben individuato segmento dell’attività produttiva, che vale a connotare il progetto di una sua individualità rispetto ad essa.

10. Nella fattispecie in esame la Corte territoriale ha correttamente applicato tali principi ritenendo privo di specificità per la sua coincidenza con l’ordinaria attività aziendale, nell’accertato difetto di alcuna distinzione qualitativa, quantitativa o temporale, rispetto ad essa.

11. La disposizione (nella versione “ratione temporis” applicabile, antecedente le modifiche di cui alla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 23, lett. f)), si interpreta poi nel senso che, quando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senza l’individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni dell’autonomia o della subordinazione, ma ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso (Cass. n. 17127 del 17/08/2016 e, ancora da ultimo, Cass. n. 28156 del 5/11/2018 e C. n. 9471/2019).

12. Le considerazioni che precedono consentono di affermare che correttamente la Corte ha escluso la necessità di indagare in ordine alle effettive modalità con cui si è realizzato il rapporto di lavoro.

13. E’, altresì, infondato il quinto motivo circa l’omessa motivazione sulla domanda di compensazione sia in quanto inammissibile atteso che con esso si denuncia un’omessa pronuncia che avrebbe dovuta essere fatta valere con l’art. 360 c.p.c., n. 4, sia in quanto infondato traducendosi in una generica affermazione di principio senza ulteriori specificazioni circa i versamenti e la necessaria documentazione a conforto di detti versamenti.

14. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato. Non deve provvedersi sulle spese processuali non avendo l’Inps svolto attività difensiva. Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. i sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2020

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