Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3081 del 08/02/2011

Cassazione civile sez. VI, 08/02/2011, (ud. 20/12/2010, dep. 08/02/2011), n.3081

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto da Tribunale di

Avellino, con ordinanza n. 179/09, depositata il 23.11.09, nel

procedimento pendente fra:

ARMENTANI SRL;

FILBON SRL;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RENATO BERNABAI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona della Dott.ssa

IMMACOLATA ZENO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

– che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:

Con sentenza 26 marzo – 2 aprile 2009 il tribunale di Nola dichiarava la propria incompetenza territoriale nella procedura prefallimentare promossa nei confronti della ARMENTANI s.r.l., motivando che la sede legale era stata trasferita da (OMISSIS) con Delib. iscritta nel registro delle imprese 23 giugno 2006. Per l’effetto dichiarava la competenza del Tribunale di Avellino, cui trasmetteva gli atti per il prosieguo istruttorio.

Con ordinanza 10 aprile 2009 il Tribunale di Avellino restituiva gli atti, sul presupposto di aver già declinato la propria competenza con precedente sentenza dell’8 marzo 2007.

Con provvedimento del 29 ottobre 2009 il Tribunale di Nola, ritenuto che avverso la sentenza di incompetenza dovesse essere spediti i rimedi di rito, rimetteva a sua volta gli atti al Tribunale di Avellino. Quest’ultimo, con ordinanza 23 novembre 2009, richiedeva d’ufficio alla Corte di cassazione il regolamento di competenza ai sensi dell’art. 45 cod. proc. civ..

Così riassunti i fatti di causa, il regolamento appare ammissibile, stante il conflitto negativo creato si è venuto a creare a seguito delle pronunce sopra citate.

La competenza sembra peraltro spettare al Tribunale di Nola.

E’ vero, infatti, che le precedenti pronunce d’incompetenza emesse dal Tribunale di Avellino in data 17 Ottobre 2006 e 8 Marzo 2007, fondate sul nudo criterio temporale di cui alla L. Fall., art. 9, comma 2 nel testo novellato dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (secondo cui, “il trasferimento della sede intervenuto nell’anno antecedente all’esercizio dell’iniziativa per la dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della competenza”) non sono invocabili in questa sede, in senso preclusivo di un diverso accertamento: dal momento che il presupposto meramente cronologico dell’inefficacia, ai fini della competenza, del trasferimento, ancorchè effettivo, della sede avvenuto nell’anno anteriore all’iniziativa di fallimento temporale non è più attuale in presenza di un nuovo ricorso della creditrice Filbon s.r.l., depositato il 29 Dicembre 2008: e dunque oltre l’anno dall’iscrizione nel Registro delle Imprese del trasferimento di sede, in data 13 Giugno 2006.

Tuttavia, resta imprescindibile la verifica dell’effettività di tale trasferimento: esclusa, in concreto, dall’inesistenza, nel luogo indicato, del centro amministrativo e direttivo, propulsore dell’attività di impresa (Cass., sez. 1, 12 marzo 2002, n. 3655), quando, come nella specie, (cfr. verbale di pignoramento negativo (OMISSIS)), la sede legale, si esaurisca in un recapito presso uno studio professionale, dove non vi siano beni o strutture aziendali (Cass., sez. 1, 10 Giugno 2005, n. 12285; Cass., sez. 1, 10 Febbraio 1999, n. 1116).

Contrariamente, quindi, a quanto ritenuto dal Tribunale di Nola, nella sentenza 26 marzo 2009, non si può affermare l’operatività della nuova sede in Avellino sulla base della mera relazione positiva di notifica del ricorso introduttivo, di significato del tutto neutro rispetto all’oggetto dell’accertamento in questione: onde, la presunzione juris tanturn di coincidenza della sede effettiva con quella legale appare, di fatto, superata da prova contraria.

– che la relazione è stata comunicata al Pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti, che non hanno depositato memorie;

– che all’udienza in camera di consiglio il P.G. non ha mosso rilievi alla relazione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il collegio, discussi gli atti delle parti, ha condiviso la soluzione prospettata nella relazione e gli argomenti che l’accompagnano.

P.Q.M.

– Dichiara la competenza del Tribunale di Nola.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2011

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