Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3081 del 06/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/02/2017, (ud. 06/12/2016, dep.06/02/2017),  n. 3081

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO

20, presso lo studio dell’avvocato TRALICCI GINA, rappresentato e

difeso dall’avvocato SALVINO GRECO, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo Procuratore,

elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE 34,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI RABACCHI, che la rappresenta

e difende, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5906/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

3/03/2013, depositata il 05/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA

BARRICA.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1.- Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma ha accolto l’appello incidentale proposto da Aurora s.p.a. e, dichiarato assorbito per quanto di ragione l’appello principale di S.G., in riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 7 luglio 2004, ha dichiarato ammissibile (opposizione proposta da Aurora s.p.a. ed ha perciò dichiarato l’insussistenza del potere di parte opposta (appellante principale, appellata incidentale), di procedere ad esecuzione per Euro 8.180,67 e la sussistenza del diritto di agire in executivis solo per il residuo intimato in precetto, e così ha dichiarato efficace solo per tale residuo il precetto impugnato.

Il ricorso e proposto con un unico motivo articolato in più censure.

Unipol Sai Assicurazioni s.p.a. si difende con controricorso.

2.- Con l’unico motivo si deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3 quanto agli artt. 343-166 e 325 c.p.c..

Con una prima censura il ricorrente sostiene che la Corte di Appello avrebbe errato perchè ha accolto l’appello incidentale, che sarebbe stato inammissibile perchè tardivo, in quanto la società appellata, appellante incidentale, si è costituita oltre i venti giorni prima dell’udienza fissata in citazione.

2.1.- La censura è inammissibile.

Il principio di diritto da applicare è infatti il seguente: “Ai sensi dell’art. 343 c.p.c., comma 1, l’appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all’atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell’art. 166 c.p.c.; poichè tale costituzione deve avvenire almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione fissata nell’atto di citazione, ovvero differita d’ufficio dal giudice, ai sensi dell’art. 168-bis c.p.c., comma 5, ove il giudice si avvalga di tale facoltà di differimento, il termine per la proposizione dell’appello incidentale va calcolato assumendo come riferimento la data dell’udienza differita, e non quella originariamente indicata nell’atto di citazione.” (così Cass. n. 1567/11).

2.2.- Il ricorrente sostiene la tardività dell’appello incidentale facendo riferimento esclusivamente alla data dell’udienza fissata in citazione, cioè ad uno soltanto dei termini ad quem indicati nell’art. 166 c.p.c.; in particolare, non indica in ricorso la data effettiva in cui si è tenuta la prima udienza dinanzi alla Corte di Appello nè chiarisce se tale udienza si sia tenuta nella data fissata in citazione ovvero in data diversa; infine, nemmeno rende noto se vi sia stato un (eventuale) rinvio d’ufficio ai sensi dell’art. 168 bis c.p.c., comma 4 ovvero un (eventuale) rinvio perchè il giudice si è avvalso della facoltà di differimento di cui al quinto comma dello stesso art. 168 bis c.p.c..

Si tratta di dati processuali decisivi, poichè, alla stregua del principio sopra richiamato, il ricorrente avrebbe ragione soltanto se la data della prima udienza fosse coincidente con quella indicata in citazione ovvero fosse conseguente a rinvio d’ufficio; mentre nell’eventualità di un rinvio ai sensi dell’art. 168 bis c.p.c., comma 5, il giudice d’appello avrebbe correttamente ritenuto tempestivo l’appello incidentale.

In ossequio al disposto dell’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6 il ricorrente avrebbe dovuto precisare in ricorso le circostanze di cui sopra tanto più che la resistente sostiene che la prima udienza dinanzi alla Corte di Appello è stata differita ai sensi del quinto comma dell’art. 168 bis c.p.c..

Il vizio di autosufficienza rende inammissibile la prima censura.

3.- Con la seconda censura dello stesso motivo, il ricorrente sostiene che l’appello incidentale sarebbe inammissibile perchè tardivo con riferimento all’art. 327 c.p.c., in quanto proposto oltre l’anno dalla pubblicazione della sentenza di primo grado.

3.1.- La censura è manifestamente infondata perchè non tiene conto del disposto dell’art. 334 c.p.c. che consente alla parte contro la quale è proposta l’impugnazione di proporre l’impugnazione incidentale anche quando per essa è decorso il termine, compreso il termine c.d. lungo ai sensi dell’art. 327 c.p.c..

In conclusione, si propone il rigetto del ricorso.”.

La relazione è stata notificata come per legge.

Non sono state depositate memorie.

Nessuno è comparso in camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto della relazione.

Perciò il ricorso va rigettato.

Il controricorso è inammissibile in quanto non si rinviene in atti l’avviso di ricevimento della raccomandata relativa alla notificazione effettuata a mezzo posta ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 7.

Non essendo comparso il procuratore di Unipolsai alla camera di consiglio del 6 dicembre 2016, in mancanza di attività difensiva non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile – 3 della Corte suprema di cassazione, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2017

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