Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30809 del 28/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 28/11/2018, (ud. 27/06/2018, dep. 28/11/2018), n.30809

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20879/2013 proposto da:

C.B., (OMISSIS), domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato PIERLUIGI ARIGLIANI, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PORTO SANT’ELPIDIO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL VIGNOLA 5, presso lo

studio dell’avvocato LIVIA RANUZZI, rappresentato e difeso

dall’avvocato MASSIMO ORTENZI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 109/2013 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 03/05/2013 R.G.N. 450/2010.

Fatto

RILEVATO

1. la Corte di Appello di Ancona, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto da C.B. nei confronti del Comune di Porto Sant’Elpidio, volto alla condanna di quest’ultimo al pagamento delle differenze retributive correlate al dedotto svolgimento di mansioni di natura dirigenziale;

2. la Corte territoriale ha rigettato l’eccezione di nullità della sentenza di primo grado sul rilievo che la lettura in una al dispositivo delle ragioni della decisione non è prevista dall’art. 429 c.p.c., a pena di nullità;

3. nel merito la Corte territoriale ha ritenuto che: era pacifico che, in forza del Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi del Comune (Delib. Giunta Municipale 6 giugno 2001, n. 190) era stato costituito il Corpo della Polizia Municipale non come area funzionale, al cui vertice sono preposti dirigenti, ma come settore comprendente servizi non affidati ai Dirigenti, con istituzione di apposita posizione organizzativa; le funzioni del Comandante del Corpo di Pulizia Municipale, affidate al C., inquadrato nell’Area D3 del CCNL Comparto Autonomie Locali, erano riconducibili a quelle proprie di un impiegato con funzioni direttive ed erano state oggetto di specifica valorizzazione da parte del Comune che le aveva individuate come posizione organizzativa in conformità all’art. 8 del CCNL di comparto del 31.3.1999; l’avvenuta erogazione delle indennità di posizione e di risultato, connesse alla posizione organizzativa, escludeva la possibilità di configurare in capo al Comune la violazione dell’art. 36 Cost. e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52; doveva escludersi che fosse il ruolo di Comandante della Polizia Municipale, rivestito dal C., a connotare le mansioni svolte, che erano rimaste di tipo impiegatizio; nell’ambito di un Comune di dimensioni medio-piccole, quale era il Comune di Porto Sant’Elpidio, la incontestata dipendenza funzionale tra responsabile del Corpo della Polizia Municipale e Sindaco (ovvero un assessore delegato) non erano incompatibili con la qualificazione del Corpo come autonomo nè con la sua strutturazione come settore e non come Area cui deve essere preposta una figura dirigenziale; la circostanza che il Corpo sia posto alle dirette dipendenze del Sindaco non vale da sè sola a qualificarlo perciò solo come struttura di massima estensione cui preporre negli enti locali di tipo 2, personale rivestente la qualifica dirigenziale;

4. che avverso questa sentenza C.B. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi al quale il Comune di Porto Sant’Elpidio ha resistito con controricorso, illustrato da successiva memoria.

Diritto

CONSIDERATO

5. il ricorrente denuncia:

6. con il primo motivo violazione dell’art. 429 c.p.c. e nullità della sentenza di primo grado; assume che l’omessa lettura delle ragioni di fatto e di diritto della decisione determina nullità della sentenza in quanto a “seguito della riforma deve darsi lettura delle ragioni di fatto e di diritto della decisione a meno il giudice non statuisca nel dispositivo di volere posticipare il deposito della sentenza nel termine di 60 gg dalla lettura di quest’ultimo”; deduce che il giudice di primo grado non aveva indicato nel dispositivo di volere posticipare la motivazione, depositata oltre il termine di 60 giorni;

7. con il secondo motivo omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte territoriale omesso di esaminare le mansioni svolte in via di fatto da esso ricorrente e di confrontarle con la disposizione contenuta nel D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 107; assume che la Corte territoriale non ha negato che esso ricorrente avesse svolto dette mansioni ma aveva negato il diritto alle maggiori retribuzioni;

8. con il terzo motivo falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, per non avere la Corte territoriale ritenuto che la garanzia di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, è applicabile anche a “chi ha svolto mansioni anche di poco superiori nell’ambito dello stesso livello contrattuale e negandola invece a chi ha avuto compiti di maggiore rilievo pur avendo un altro profilo professionale”;

9. il primo motivo, è inammissibile perchè il ricorrente non riproduce nel ricorso, nella parte saliente e rilevante, gli atti processuali (sentenza del giudice di primo grado, verbali di udienza del giudizio di primo grado) e nemmeno ne indica la specifica sede di produzione processuale. Tali omissioni si pongono in contrasto con i principi sanciti dall’art. 366 c.p.c., comma 2, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 1, n. 4, che onerano la parte, ove vengano in rilievo atti processuali ovvero documenti o prove orali la cui valutazione debba essere fatta ai fini dello scrutinio di un vizio di violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., n. 3, di carenze motivazionali, ex art. 360 c.p.c., n. 5, o di un “error in procedendo”, ai sensi dei nn. 1, 2 e 4 della medesima norma, di riprodurre nel ricorso, nelle parti rilevanti e significative, il contenuto dell’atto o della prova orale o documentale e di indicarne l’esatta allocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (Cass. SSUU 8077/2012; Cass. 5696/2018, 24883/2017, 13713/2015, 19157/2012, 6937/2010);

10. il secondo ed il terzo motivo di ricorso, da esaminarsi congiuntamente in ragione della connessione delle censure, sono infondati;

11. secondo i principi affermati da questa Corte (Cass. 350/2018, 13597/2009), condivisi dal Collegio, la considerazione delle specifiche caratteristiche delle strutture organizzative di livello dirigenziale e delle relative attribuzioni regolate dal contratto di incarico, come della diversità delle “carriere”, non può escludere la applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 5, quando venga dedotto, come nella specie, l’espletamento di fatto di mansioni dirigenziali da parte di un funzionario, con la precisazione che ciò presuppone la sussistenza di una posizione organizzativa cui riferire l’esercizio delle funzioni dirigenziali;

12. lo svolgimento di fatto di funzioni dirigenziali non può che espletarsi, infatti, in relazione ad una specifica posizione organizzativa, rispetto alla quale sia stata previsto l’esercizio di funzioni dirigenziali o l’attribuzione a dirigente;

13. la circostanza che, in conformità alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 7 marzo 1986, n. 65, art. 1, il Corpo della Polizia Municipale, cui era preposto pacificamente il ricorrente con funzioni di Comandante, sia stato posto alle dirette dipendenze del Sindaco evidentemente non muta la natura delle funzioni e non vale a qualificarle come dirigenziali;

14. la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi innanzi richiamati perchè ha accertato (punto 3 di questa sentenza) che il Regolamento del Comune aveva costituito il Corpo della Polizia Municipale non come area funzionale, al cui vertice erano preposti dirigenti, ma come settore comprendente servizi non affidati ai Dirigenti e aveva riconosciuto, in ragione della peculiarità delle funzioni del Comandante del Corpo di Polizia Municipale, una specifica posizione organizzativa, cui erano correlate le indennità economiche previste dalla contrattazione collettiva, la cui avvenuta corresponsione escludeva la violazione dei principi di cui all’art. 36 Cost.;

15. diversamente da quanto assume il ricorrente la Corte territoriale non affatto negato che esso ricorrente avesse svolto mansioni di natura dirigenziale ma ha, anzi, affermato che le mansioni svolte fossero proprie del livello di inquadramento del C.;

1. che il ricorso, sulla scorta delle considerazioni svolte, deve essere rigettato;

2. che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte:

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.500,00, per compensi professionali e Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali forfettarie, oltre IVA e CPA.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 27 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA