Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30808 del 28/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 28/11/2018, (ud. 26/06/2018, dep. 28/11/2018), n.30808

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28843/2013 proposto da:

D.M.F., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

ANGELICO 249, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA CARPENTIERI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GAETANO D’ARMA, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA, (già Azienda

Sanitaria Locale n. (OMISSIS) di Caltanissetta), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA COLLINA 36, presso lo studio dell’avvocato GAETANO IACONO,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO GAGLIANO, giusta delega

in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 206/2013 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 22/07/2013 r.g.n. 589/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/06/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO BELLE’;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato GAETANO D’ARMA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. D.M.F. ha proposto ricorso per cassazione, con due motivi, avverso la sentenza n. 206/2013 della Corte d’Appello di Caltanissetta, reiettiva del gravame da lui proposto nei riguardi della pronuncia del Tribunale della stessa sede che aveva accolto, in misura inferiore a quanto preteso, la sua domanda volta ad ottenere il ricalcolo del compenso aggiuntivo sostitutivo dell’indennità c.d. di carovita, spettante secondo gli Accordi Collettivi vigenti nel corso del tempo, per l’attività svolta quale medico di medicina generale convenzionato con la locale Azienda Sanitaria Provinciale.

La Corte territoriale, richiamando i principi sanciti da Cass. S.U. 26633/2009, precisava che il calcolo del predetto compenso aggiuntivo restasse insensibile agli incrementi dell’onorario professionale e che la previsione di un massimale di ore mensili, ancorchè inferiore al numero effettivo di ore svolto, impedisse di riconoscere il compenso aggiuntivo per quanto eccedente rispetto al predetto massimale. Riteneva quindi di condividere il calcolo svolto dal c.t.u. nominato in prime cure e, nel rigettare l’appello, condannava il D.M. a rifondere alla controparte le spese del giudizio di gravame.

Il ricorso per cassazione è stato resistito dall’Azienda Sanitaria Provinciale con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente adduce la violazione dell’art. 45, lettera C dell’Accordo Economico Collettivo recepito nel D.P.R. n. 484 del 1996, del punto F del D.P.R. n. 314 del 1990, art. 41 e dell’art. 45 del C.C.N.L. reso esecutivo con D.P.R. n. 270 del 2000.

In sostanza il ricorrente lamenta che, nel ricalcolo del compenso aggiuntivo in suo favore, nella c.t.u. i cui esiti sono stati fatti propri nella sentenza impugnata, si sarebbero alla fine considerati, nel calcolo del compenso aggiuntivo complessivamente dovuto, solo 477 assistiti, mentre il massimale era di 1.500,00 e quindi il calcolo doveva essere pari al valore mensile diviso 477 per il numero effettivo di assistiti. Oltre a ciò si lamenta che il calcolo sarebbe stato svolto secondo valori di base risalenti al 1992, sicchè dovrebbe applicarsi l’ulteriore rivalutazione fino al gennaio 1995.

2. Il motivo è inammissibile.

2.1 Il ricorso per cassazione riporta soltanto per stralci l’elaborato del c.t.u. e fa riferimento parimenti per stralci a chiarimenti resi dal perito d’ufficio.

Ciò non consente un adeguato confronto dialettico tra l’iter logico, nella sua completezza, che ha portato alle conclusioni infine assunte e l’argomentare critico contenuto nel motivo di ricorso.

Negli stralci riportati si fa ad esempio riferimento ad un prospetto esemplificativo, che non è riportato (se non per una sintetica tabella inerente l’anno 1995, che non è noto peraltro se fosse parte di quel prospetto) e non si trascrive il conteggio che avrebbe condotto al risultato finale complessivo. L’estrapolazione unilaterale dei passaggi rende poi incompleta la ricostruzione dei criteri di calcolo cui avrebbe effettivamente fatto riferimento il c.t.u. per giungere a tali risultati finali e non consente di verificare già ex actis la effettiva pertinenza, rispetto all’elaborato, delle critiche e degli errori asseritamente commessi.

Mancano quindi passaggi salienti necessari per apprezzare la effettiva ricorrenza e decisività degli errori, il che comporta l’inammissibilità ex artt. 4 e 6 c.p.c., per difetto di specificità del motivo, sotto il profilo della sua autosufficienza (Cass. 17 luglio 2014, n. 16368; Cass. 12 febbraio 2014, n. 3224; Cass. 13 giugno 2007, n. 13845).

2.2 L’inammissibilità come sopra delineata prescinde dal fatto che vi sia stata o meno produzione della c.t.u. in sede di legittimità (per quanto si debba dare atto che, pur menzionandosi nel ricorso la produzione della c.t.u. di primo grado e chiarimenti, tali documenti non sono reperibili nei fascicoli di parte agli atti, nè il deposito di essi risulta altrimenti certificato) in quanto il vizio si radica in un’incompletezza logico-argomentativa del motivo che non consente, in parte qua, l’esame di merito del ricorso.

3. Con il secondo motivo il ricorrente assume la violazione dell’art. 91 c.p.c. (rectius art. 92), per avere la Corte disposto la condanna a suo carico per il rimborso alla controparte delle spese del giudizio di secondo grado, mentre avrebbe dovuto pronunciare la loro compensazione, attesa la particolarità della materia.

3.1 Il motivo è infondato, in quanto è consolidato e qui condiviso il principio per cui “in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi” (Cass. 17 ottobre 2017, n. 24502; Cass. 5 aprile 2003, n. 5386).

4. La reiezione del ricorso comporta la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2018

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