Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30808 del 22/12/2017


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 30808 Anno 2017
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 4701/2013 R.G. proposto da
Chiquita Italia Spa incorporata in Chiquita Europe B.V.,
rappresentata

e difesa

dal Prof. l’Avv. FranLo GMlo

,

ivi

elettivamente domiciliata, in Roma, viale Giuseppe Mazzini, n. 11,
giusta procura speciale notarile;
– ricorrente contro
Agenzia delle dogane,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi n. 12;
– con troricorrente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del
Lazio n. 456/14/12, depositata il 2 luglio 2012.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 11 ottobre 2017
dal Cons. Giuseppe Fuochi Tinarelli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Rita Sanlorenzo, che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso;
udito l’Avv. Franco Gallo che ha si riporta al ricorso;

Data pubblicazione: 22/12/2017

udito l’Avv. Mario Capolupo che si riporta al controricorso.
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle dogane contestava alla Chiquita Italia Spa di essersi
avvalsa, nelle operazioni di acquisto ed importazione di banane
dalla Chiquita International Ltd, di una pluralità di soggetti
meramente interposti per il conseguimento dei benefici derivanti

vigente normativa.
La Commissione tributaria regionale del Lazio, confermando la
sentenza della CTP di Roma, riteneva legittimi gli avvisi di rettifica
di revoca dell’agevolazione daziaria derivante dall’impiego del titolo
AGRIM utilizzato dalle società interposte ed affermava il carattere
elusivo della manovra prospettata dall’Agenzia.
Chiquita Italia Spa (incorporata in Chiquita Europe B.V.), ricorre
per cassazione con nove motivi, cui resiste l’Agenzia delle dogane
con controricorso, e deposita altresì memoria ex art. 378 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. È pregiudiziale l’esame del settimo motivo del ricorso, con cui si
denuncia la violazione degli artt. 215 CDC e del d.P.R. n. 43 del
1973 attesa l’incompetenza dell’Ufficio di Roma ad emettere gli
avvisi di rettifica.
1.1. Il motivo è fondato: questa Corte, in relazione a fattispecie
similari, ha già avuto occasione di affermare (Cass. n. 22176 del
2015 e Cass. n. 26045 del 2016) che l’accentramento presso un
unico ufficio doganale delle pratiche relative alla revisione degli
accertamenti effettuati da uffici diversi è possibile, in base ad
un’interpretazione estensiva dell’art. 6 del d.P.R. n. 43 del 1973,
solo in presenza di un apposito e motivato provvedimento del capo
dell’unità territoriale sovraordinata, trattandosi di deroga al criterio
generale secondo cui per l’accertamento delle violazioni doganali è
territorialmente competente l’autorità presso la quale è sorta
l’obbligazione tributaria.

dall’applicazione del dazio agevolato al di là dei limiti previsti dalla

1.2. Né può trovare applicazione l’art. 11, comma 9, d.lgs. n. 374
del 2000 (nel testo novellato dalla I. n. 44 del 2012, che, in sede di
conversione del d.l. n. 16 del 2012, ha introdotto il comma 3 decies
dell’art. 9 del decreto), secondo cui «l’ufficio doganale che effettua
le verifiche generali o parziali con accesso presso l’operatore è
competente alla revisione delle dichiarazioni doganali oggetto del

trattandosi di disposizione a cui va riconosciuta natura innovativa e
non di interpretazione autentica (Cass. n. 26045 del 2016).
1.3. La mancanza di tale provvedimento, la cui esistenza non è
stata neppure allegata, comporta la fondatezza della censura
d’incompetenza essendo incontroverso che le autorità di insorgenza
delle obbligazioni erano quelle di Genova e Salerno e non Roma.
2. Tutte le altre doglianze – il primo ed il terzo motivo concernenti
vizi di motivazione apparente e di omessa pronuncia, il sesto,
sull’intervenuta parziale decadenza dell’attività di accertamento,
nonché il secondo, il quarto, il quinto, l’ottavo e il nono, afferenti,
per diversi profili, al merito della controversia – restano assorbite.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, il giudizio va
deciso nel merito, con accoglimento dell’originario ricorso proposto.
3. Atteso il recente consolidamento della giurisprudenza, le spese
dell’intero giudizio vanno integralmente compensate.
P.Q. M.
La Corte accoglie il settimo del ricorso, assorbiti gli altri; cassa la
sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario
ricorso della contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.
Deciso in Roma, il 11 ottobre 2017

Am- FILERIA

controllo anche se accertate presso un altro ufficio doganale»,

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