Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30807 del 26/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 26/11/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 26/11/2019), n.30807

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16580-2018 proposto da:

F.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CESARE PAVESE,

173, presso lo studio dell’Avvocato PIZZI FEDERICA, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 7083/10/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 05/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

DELL’ORFANO ANTONELLA.

Fatto

RILEVATO

Che:

F.E. propone ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, indicata in epigrafe, che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone n. 209/2012, con cui era stato accolto il ricorso proposto avverso avviso di accertamento IRPEF 2006 effettuato con metodo sintetico in relazione ad incremento patrimoniale derivante dall’acquisto di un immobile e di un quadriciclo leggero;

l’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo scopo di partecipare all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.1. si lamenta violazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 4) per avere la CTR accolto le doglianze dell’Ufficio sul presupposto che le autocertificazioni, prodotte dalla contribuente circa la provenienza dal coniuge delle somme relative alle spese sostenute dalla ricorrente, non avessero alcun valore probatorio;

1.2. la doglianza va disattesa in quanto le censure della ricorrente non individuano correttamente la doppia ratio decidendi, contenuta nella sentenza della Corte territoriale, circa la mancata prova liberatoria sulla presunzione di maggior reddito, costituita non solo dalla mancanza di valore probatorio delle autocertificazioni, ma in primo luogo dalla mancanza di correlazione tra le somme risultanti sul c/c su cui il coniuge avrebbe depositato le somme in questione e l’acquisto dell’immobile, risultando infatti non solo accrediti per una somma inferiore a quella dichiarata dalla ricorrente ma anche che l’acquisto dell’immobile era stato effettuato con titoli di credito emessi da Istituto Bancario differente da quello su cui il coniuge avrebbe effettuato i versamenti in questione;

1.3. in tal modo, la decisione è sorretta da una doppia ratio, sicchè la ricorrente avrebbe dovuto dirigere la propria impugnazione anche contro la statuizione processuale di inammissibilità;

1.4. come è noto, infatti, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (cfr.: Cass. S.U. n. 7931/2013; Cass. n. 4293/2016, 22753/2011);

1.5. il motivo di ricorso risulta, pertanto, carente, in punto di ammissibilità, per la mancata censura della seconda ratio decidendi;

2. per quanto fin qui osservato il ricorso va integralmente rigettato;

3. nulla sulle spese stante la mancanza di attività difensiva della resistente;

4. sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente mancando in atti la delibera di ammissione al patrocinio gratuito a carico dello Stato

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2019

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