Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30806 del 29/10/2021

Cassazione civile sez. lav., 29/10/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 29/10/2021), n.30806

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27250-2017 proposto da:

S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE

MAZZINI 119, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO MASSIMO

CANDREVA, rappresentato e difeso dall’avvocato BRUNO VERDIGLIONE;

– ricorrente –

contro

TRENITALIA S.P.A., (già Ferrovie dello Stato – Società di Trasporti

e Servizi p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CLAUDIO MONTEVERDI 16, presso

lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CONSOLO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 914/2016 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 19/06/2017 R.G.N. 1177/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/03/2021 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.

 

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza del 19 giugno 2017, la Corte d’Appello di Reggio Calabria, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Locri, rigettava la domanda proposta da S.F. nei confronti di Trenitalia S.p.A., alle cui dipendenze prestava servizio quale “Specialista Tecnico Commerciale ex Capo Gestione Supperiore – 7 categoria Area IV Tecnico qualificato”, avente ad oggetto il riconoscimento del superiore inquadramento nell’Area Quadri “categoria Professional Senior ex Area Quadri categoria 9, profilo di Capo Settore Gestioni” o, in subordine, “categoria 8 Capo Gestione Sovrintendente;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto che l’esito dell’istruttoria non consentiva di concludere nel senso della riconducibilità ad alcuna delle superiori categorie rivendicate le mansioni di fatto svolte che, per quanto caratterizzate dal possesso di peculiari cognizioni tecniche, che avevano consentito al S. di porsi, in relazione all’attuazione della nuova procedura informatica BAR, come punto di riferimento su tutto il territorio nazionale, non ravvisandosi in esse, anche in considerazione del carattere molto specifico, sebbene particolarmente strategico in un determinato momento storico, del settore di attività, quegli ulteriori contenuti professionali, dati in particolare dall’autonomia operativa e gestionale, che, alla stregua dei CCNL succedutisi nel tempo, connotavano il superiore inquadramento richiesto;

che per la cassazione di tale decisione ricorre il S., affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, la Società.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, posto sotto la generica rubrica “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro”, il ricorrente lamenta come erroneamente la Corte territoriale abbia imputato al primo giudice lo scostamento dal procedimento logico trifasico che caratterizza il giudizio circa la riconducibilità delle mansioni di fatto svolte dall’istante ai contenuti professionali caratterizzanti la declaratoria del superiore livello rivendicato, quando invece a non risultare corretta è l’interpretazione operata dalla Corte territoriale delle declaratorie contrattuali oggetto della sua valutazione, non avendo la Corte stessa ravvisato le differenze viceversa sussistenti tra quelle previste dal CCNL 1992 e confermate per il periodo successivo e quelle di cui al rinnovo del 2003;

– che, con il secondo motivo, denunciando il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, il ricorrente imputa alla Corte la mancata considerazione della documentazione concernente l’affidamento dell’incarico di implementazione del sistema Bar e dei livelli di riporto che quello specifico incarico comportava;

– che entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi infondati, atteso che, mentre la Corte territoriale mostra, nel dar conto nella motivazione dell’impugnata sentenza dell’iter logico-giuridico seguito, di aver ben presente tanto il tenore delle declaratorie contrattuali succedutesi nel tempo, ivi compreso il grado di autonomia richiesto al personale con la qualifica posseduta dal ricorrente, non eccedente “l’ambito di procedure ed istruzioni ricevute”, quanto il contenuto della documentazione prodotta, con specifico riferimento, non solo al livello nazionale del riporto assegnato al ricorrente ai fini dell’espletamento dell’incarico, ma anche della piena autonomia con cui svolgeva i compiti di istruzione controllo e coordinamento, il ricorrente nel formulare le sue censure, non tiene in alcun conto, senza dunque farne oggetto di specifica impugnazione, l’impostazione di fondo data al giudizio dalla Corte territoriale, in base alla quale questa supera il riferimento a quell’incarico, ritenuto, in quanto estremamente specifico e correlato alla particolare qualificazione tecnica del ricorrente, insuscettibile di incidere sulla ordinaria posizione professionale del medesimo (in più, non diversamente dal primo giudice, la Corte territoriale non manca di sottolineare come, in ogni caso, l’incarico fosse stato svolto “sussistendo un costante raccordo con la struttura nazionale e con gli obiettivi e le strategie da essa delineati”), per dare rilievo, appunto, al mantenimento dei contenuti professionali propri delle mansioni implicate da quella posizione, che la Corte esprime ricordando come fosse stata confermata in sede istruttoria la dipendenza gerarchica del ricorrente dai propri superiori diretti, la predisposizione a livello centrale della Direzione commerciale di Firenze dell’organizzazione e delle strategie commerciali delle biglietterie locali, il mancato affidamento al medesimo di attività gestionali e di vigilanza di particolari impianti;

che il ricorso va dunque rigettato;

che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i ricorsi, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021

 

 

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