Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30806 del 28/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 28/11/2018, (ud. 20/06/2018, dep. 28/11/2018), n.30806

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11949/2013 proposto da:

AS.TER. AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A., (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO 7, presso lo studio

dell’avvocato MARIA TERESA BARBANTINI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ENRICO SIBOLDI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), S.C.C.I. S.P.A. – Società di Cartolarizzazione dei

Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS), EQUITALIA NORD S.P.A.;

– intimate –

nonchè da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS) in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro

tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliate in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentate e difese dagli

avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, CARLA

D’ALOISIO, giusta delega in atti;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

AS.TER. AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO 7, presso lo studio

dell’avvocato MARIA TERESA BARBANTINI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ENRICO SIBOLDI, giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

e contro

EQUITALIA NORD S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1049/2012 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 30/10/2012 R.G.N. 67/2012.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale che aveva rigettato l’opposizione proposta dalla soc Aster spa (Azienda servizi Territoriali Genova) avverso le cartelle esattoriali con le quali l’Inps aveva ingiunto il pagamento di contributi per CIG ordinaria e straordinaria, per mobilità, accogliendo,invece, l’opposizione della soc Aster relativa ai contributi per disoccupazione fino all’entrata in vigore del D.L. n. 112 del 2008, nonchè in ordine ai contributi per maternità relativi al personale iscritto all’Inpdap.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso in Cassazione la soc. Aster formulando due motivi. L’Inps ha depositato controricorso con ricorso incidentale cui ha resistito l’Aster con controricorso.

3. Con atto notificato all’Inps la soc. Aster ha rinunciato al ricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

4. Il ricorso principale, a seguito della rinuncia comunicata da parte della ricorrente, deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse.

Deve, peraltro, esaminarsi, comunque, il ricorso incidentale dell’Inps non essendo applicabile alla fattispecie l’art. 334 c.p.c., comma 2, secondo cui, ove l’impugnazione principale sia dichiarata inammissibile, l’impugnazione incidentale tardiva perde efficacia -. Tale norma, infatti, non trova applicazione nell’ipotesi di rinuncia all’impugnazione principale; poichè, infatti, la parte destinataria della rinuncia non ha alcun potere di opporsi all’iniziativa dell’avversario, l’ipotetica assimilazione di tale ipotesi a quelle dell’inammissibilità e dell’improcedibilità dell’impugnazione principale finirebbe per rimettere l’esito dell’impugnazione incidentale tardiva all’esclusiva volontà dell’impugnante principale. (cfr. Cass. SU n. 8925/2001).

5. Con il ricorso incidentale l’Istituto previdenziale ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Genova nella parte in cui ha accolto l’opposizione della soc. Aster per il pagamento del contributo per disoccupazione relativo al periodo 2004/2007 ravvisando la stabilità di impiego (1^ motivo violazione R.D. n. 1827 del 1935, art. 40, con in L. n. 1135 del 1936; D.P.R. n. 818 del 1957, art 36; artt. 1362 c.c. e segg., art. 2697 c.c.; del CCNL 1995, 2002, 2007), nonchè con riguardo alla determinazione della contribuzione per maternità secondo l’aliquota ridotta di cui al D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 79 e non quella intera come invece dovuta, per i lavoratori dipendenti che avevano mantenuto il rapporto presso l’Inpdap (2^ motivo violazione D.Lgs. n. 151 del 2001, artt. 78 e 79).

Il primo motivo è fondato, mentre va rigettato il secondo.

Circa il contributo per disoccupazione involontaria, va rilevato che la società afferma di essere esonerata dal pagamento di detti contributi in forza delle disposizioni di cui al R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 40, n. 2 e al D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 36, in quanto rientrante tra le pubbliche amministrazioni, aziende pubbliche e aziende esercenti pubblici servizi, per le quali la stabilità del rapporto di lavoro con i propri dipendenti deriva direttamente dalle norme regolanti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale, ovvero sia stato accertato con provvedimento del Ministero del lavoro. Osserva che essa è azienda esercente pubblici servizi e che il suo personale godeva e gode della garanzia della stabilità dell’impiego alla stregua della normativa contrattuale di settore che limita, ad ipotesi tassative e specificamente predeterminate, la risoluzione del rapporto di lavoro, con previsione idonea ad integrare il presupposto richiesto per l’esonero suddetto.

6. La soluzione seguita dalla Corte di appello va disattesa. Deve, infatti, essere confermata la giurisprudenza di questa Corte, anche recentemente ribadita alla quale si intende dare continuità con la presente decisione, che richiamata la normativa di riferimento, all’epoca costituita dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 40 e dal D.P.R. n. 818 del 1957, art. 36 – ha affermato che dalla coordinata lettura di tali norme si evince che:

– anche in relazione al personale dipendente delle aziende esercenti pubblici servizi l’esenzione dall’assicurazione obbligatoria per la disoccupazione volontaria opera soltanto ove ai medesimi sia garantita la stabilità d’impiego;

– anche in relazione ai personale dipendente delle aziende esercenti pubblici servizi detta stabilità d’impiego, ove non risultante da norme regolanti lo stato giuridico e il trattamento economico, deve essere accertata dal Ministero competente su domanda del datore di lavoro, con decorrenza dalla data di tale domanda. Del pari, non essendo ricomprese le clausole pattizie di cui alla contrattazione collettiva di diritto comune fra le “norme regolanti lo stato giuridico e il trattamento economico”, l’eventuale stabilità d’impiego garantita da detta contrattazione collettiva non potrebbe di per sè condurre all’esenzione contributiva in difetto di domanda di accertamento al riguardo da parte del datore di lavoro e di conseguente riconoscimento di detta stabilità da parte dell’Autorità amministrativa competente (ex plurimis, n. 7332/2017; Cass., 19761/2015; Cass. n. 18455/2014; Cass. 24524/2013; 20818/2013).

7. Alla luce di tali considerazioni deve essere affermato l’obbligo della società di corrispondere il contribuito per disoccupazione.

8. Con riferimento al contributo per la maternità e all’applicazione dell’aliquota ridotta anche per i dipendenti della società che avevano optato per il mantenimento del rapporto pensionistico presso l’Inpdap, I’Inps afferma che l’aliquota ridotta era applicabile esclusivamente al lavoro privato con esclusione del settore pubblico,settore al quale erano riconducibili i dipendenti della Aster che per loro scelta avevano mantenuto il rapporto con l’Inpdap.

Il motivo è infondato. Questa Corte in numerose pronunce ha chiarito che il D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 78, comma 1, prevede a decorrere dall’1/1/2002 la riduzione degli oneri contributivi quale conseguenza della fiscalizzazione degli importi delle indennità di maternità erogate per eventi successivi al 10/7/2001 e per i quali è riconosciuta la tutela previdenziale obbligatoria senza alcun riferimento all’aumento dell’aliquota contributiva dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 23. Ne consegue l’applicabilità della riduzione contributiva anche sulle retribuzioni dei lavoratori che siano dipendenti da datori di lavoro privati e che in forza di pregresse disposizioni di legge abbiano optato per il mantenimento della posizione assicurativa presso l’Inpdap (cfr. Cass, n. 8211/2014, n. 9593/2014, n. 7834/2014, n. 18455/2014, n. 14098/2014, n. 24667/2015, n. 312/2016). E’ stato precisato in particolare che il D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 78 (in cui è stato trasfuso la L. n. 488 del 1999, art. 49, commi 1, 4 e 11) introduce la riduzione degli oneri contributivi quale conseguenza (“conseguentemente”) della prevista messa a carico del bilancio statale (nei limiti indicati) degli importi delle prestazioni relative ai parti, alle adozioni e agli affidamenti intervenuti successivamente al luglio 2001 e per i quali è riconosciuta la tutela previdenziale obbligatoria, senza far quindi alcun riferimento all’aumento dell’aliquota contributiva dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 23.

Sotto il profilo testuale va rilevato,inoltre, che il D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 79, stabilisce espressamente che il contributo in attuazione della riduzione degli oneri di cui all’art. 78 “è dovuto dai datori di lavoro…sulle retribuzioni di tutti i lavoratori dipendenti”, senza alcuna eccezione, con la conseguenza che la tesi dell’Inps secondo cui la riduzione non dovrebbe applicarsi ai dipendenti che abbiano optato per l’iscrizione all’Inpdap non trova fondamento.

6. Per le considerazioni che precedono il primo motivo del ricorso incidentale deve essere accolto e rigettato il secondo. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso principale;accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, rigetta il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2018

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