Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30805 del 28/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 28/11/2018, (ud. 12/06/2018, dep. 28/11/2018), n.30805

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20685-2014 proposto da:

S.D., (CF. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA FLAMINIA 388, presso lo studio dell’Avvocato FEDERICA

FORTINI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti.

– ricorrente e controricorrente incidentale –

contro

Deloitte Consulting spa, (CF. (OMISSIS)), in persona del legale

rapp.te pt, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIETRO DELLA

VALLE 2, presso lo studio dell’Avvocato Francesco Schillaci che la

rappresenta e la difende giusta delega in atti;

– controricorrente principale e ricorrente incidentale –

e contro

PARS SPA, in persona del legale rapp.te pt, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA VALNERINA 40, presso lo studio dell’Avvocato GINO

SCARTOZZI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente principale – intimata incidentale –

e

DTTS srl, in persona del legale rappresentante pt;

– intimata –

al ricorso principale e a quello incidentale avverso la sentenza n.

8701/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 05/03/2014,

RG N. 11541/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/06/2018 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l’inammissibilità e, in subordine,

per il rigetto di entrambi i ricorsi.

udito l’Avvocato FEDERICA FORTINI;

udito l’Avvocato FRANCESCA AIELLO per delega verbale FRANCESCO

SCHILLACI;

udito l’Avvocato GINO SCARTOZZI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Roma, con la pronuncia n. 13831/2008, in parziale accoglimento della domanda proposta da S.D. riconosceva il diritto di quest’ultima all’inquadramento nel 3^ livello del CCNL Settore terziario-commercio a far data dal settembre 2002 (quando era stata assunta presso la Arthur Andersen Shared Service spa poi confluita nella Deloitte Business Consulting srl nel luglio del 2003 e, dall’agosto dello stesso anno, nella Deloitte Consulting spa ed infine dall’1.4.2005 nella DTTS srl) fino al termine del rapporto; condannava la DTTS srl in solido con la Deloitte Consulting spa al pagamento della somma di Euro 4.347,03 a titolo di differenze retributive sino alla data della intervenuta cessione ex artt. 2112 c.c. nonchè al pagamento della somma di Euro 11.816,17 a titolo di TFR.

2. La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 8701/2013, rigettava il gravame principale proposto da S.D. e accoglieva parzialmente sia l’appello incidentale della Deloitte Consulting spa che quello principale della DTTS srl, condannando in solido le predette società al pagamento della somma complessiva, a titolo di differenze retributive e TFR, di Euro 4.347,03.

3. I giudici di secondo grado, in sintesi, rilevavano che: 1) la S. aveva accettato volontariamente, senza alcuna costrizione, di dimettersi dalla PARS spa e di essere assunta dalla Arthur Andersen Shared Service spa (poi Deloitte Consulting spa) con le nuove condizioni lavorative; b) era legittimo il trasferimento di ramo di azienda effettuato in data 1.4.2005 dalla Deloitte Consulting spa alla DTTS srl ex art. 2112 cc; c) la DTTS srl, al momento del licenziamento, era il datore di lavoro della S. e, quindi, il soggetto legittimato ad intimare il licenziamento; d) le società citate non avevano posto in essere alcuna condotta illecita nè di demansionamento nè di mobbing per cui validamente i giorni di malattia erano stati conteggiati ai fini del superamento del periodo di comporto; e) correttamente in prime cure era stato riconosciuto il 3^ livello, essendo stato dimostrato che la S. aveva svolto mansioni di segretaria di concetto senza però espletare alcuna attività di coordinamento, dal settembre 2002 al termine del rapporto; f) l’esatta somma dovuta era quella di Euro 4.347,03, come riconosciuto dalla stessa appellante, e non quella erroneamente statuita in prime cure di Euro 11.816,17.

4. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione S.D. affidato a 8 motivi.

5. La PARS spa ha resistito con controricorso così come la Deloitte Consulting spa che ha proposto ricorso incidentale sulla base di un motivo cui ha sua volta resistito la S..

6. La DTTS srl è rimasta intimata.

7. Le parti costituite hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo del ricorso principale la S. si duole, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, dell’omesso esame circa un punto decisivo per il giudizio nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, l’error in procedendo in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., perchè la Corte di merito, nel valutare le dimissioni del rapporto di lavoro full-time con PARS spa il 17.9.2012 e la successiva assunzione presso la Arthur Andersen Shared Service spa (poi Deloitte Consulting spa) con rapporto di lavoro di tempo part-time al 50%, aveva limitato la ricognizione dei fatti giuridicamente rilevanti senza considerare la determinante cessione di ramo di azienda avvenuta nel gennaio 2002 tra le due società unitamente ad altri fatti decisivi.

3. Con il secondo motivo si censura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, l’error in procedendo in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame circa i fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in ordine al trasferimento di ramo di azienda attuato in data 1.4.2005 dalla Deloitte alla DTTS, per avere la Corte territoriale tratto delle interferenze logiche incompatibili, incongrue ed illogiche rispetto al contenuto delle deposizioni richiamate e per avere illegittimamente pretermesso i seguenti fatti decisivi: a) che le attività della ricorrente erano connesse a quelle di altri venti partners/manager e che di essi solo quattro erano stati ceduti; b) che alcune dipendenti svolgenti mansioni segretariali analoghe non erano state cedute pur essendo connesse ad un numero maggiore di partners ceduti; c) che posteriormente alla cessione del rapporto di lavoro nel 2005, essa ricorrente non aveva avuto più alcun rapporto lavorativo con il Si..

4. Con il terzo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, l’error in procedendo anche in relazione all’art. 112 c.p.c., in ordine all’ulteriore profilo di illegittimità del licenziamento intimatole dalla DTTS srl nel novembre del 2005, per avere del tutto omesso la Corte di secondo grado di statuire sullo specifico motivo di appello, alla stregua del quale in ogni caso il licenziamento suddetto doveva essere dichiarato illegittimo per essere stato irrogato sulla base del superamento del periodo di comporto di 180 giorni previsto dal CCNL del Commercio, non applicato però dalla DTTS srl ai rapporti di lavoro con i suoi dipendenti, e non già di quello di 9 mesi previsto dal CCNL Metalmeccanici invece applicato dalla suddetta società.

5. Con il quarto motivo si ascrive alla gravata sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, l’error in procedendo anche in relazione agli artt. 112 e 132 c.p.c., nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame circa i fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in ordine al denunziato mobbing, per difetto di esposizione della ratio che aveva condotto alla esclusione della sua sussistenza nonchè per non essere stati considerati alcuni fatti come la mancata formalizzazione e comunicazione alla lavoratrice, che si trovava in maternità, del trasferimento del ramo di azienda e di altre circostanze evidenziate nel ricorso di primo grado.

6. Con il quinto motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, della violazione e falsa applicazione degli artt. 416,115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 2697 c.c. e all’art. 2103 c.c. e dei principi di diritto in materia; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, dell’error in procedendo in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, dell’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in ordine al demansionamento nel periodo dal settembre 2002 all’agosto 2003, per avere la Corte territoriale erroneamente posto l’onere probatorio a carico della ricorrente, per avere inferito conseguenze illogiche dalla deposizione testimoniale del teste L. nonchè per omesso esame di fatti decisivi costituiti dalla svolgimento di mansioni inferiori a quelle svolte nel periodo precedente la maternità, ovvero a quelle di segretaria di direzione.

7. Con il sesto motivo si eccepisce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 416,115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 2967 c.c. e all’art. 2103 c.c., e dei principi di diritto in materia, nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, l’error in procedendo in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c.” in ordine al demansionamento nel periodo dall’aprile 2005 al novembre 2005, per avere la Corte territoriale erroneamente posto l’onere probatorio a carico della lavoratrice e per avere escluso la sussistenza, nella specie, del lamentato demansionamento in contrasto con i principi di diritto effettuati in sede di legittimità, secondo i quali nè le ragioni organizzative nè la breve durata del demansionamento erano fatti idonei ad eludere il precetto perentorio di cui all’art. 2103 c.c.; si sostiene, poi, che da ciò conseguiva anche la cessazione della conseguente statuizione della decisione impugnata alla stregua della quale l’insussistenza del demansionamento nel periodo de quo comportava il rigetto della domanda di illegittimità del licenziamento maturato dalla DTTS srl nel novembre 2005, formulato in via subordinata, viziato anche da error in procedendo.

8. Con il settimo motivo la ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., in relazione all’art. 3, seconda parte CCNL Terziario -Commercio, stipulato il 20.9.1999, con decorrenza dall’1.1.1999 al 31.12.2002, e all’art. 97, titolo 3, stipulato il 2.7.2004, con decorrenza dall’1.1.20003 al 31.12.2006, e la violazione dei principi in materia; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per error in procedendo, in relazione agli artt. 112,114 e 115 c.p.c. e, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in ordine al riconoscimento della qualifica superiore di segretaria di direzione con mansioni di concetto, di cui al 2^ livello del CCNL di settore, per avere la Corte territoriale compiuto un esame parziale ed errato della clausola della contrattazione collettiva, essendo stato limitato il sindacato giurisdizionale al solo elemento del coordinamento e non anche all’elemento dell’autonomia operativa e non essendo stato considerato che le mansioni di segretaria di direzione rivendicate erano espressamente previste tra i profili professionali di cui alla declaratoria di 2^ livello del CCNL di settore: il tutto con una esposizione da cui non si evinceva la ratio che aveva escluso la sussistenza dell’elemento del coordinamento e con una illogicità di deduzione di inferenze rispetto ai riscontri istruttori di causa.

9. Con l’ottavo motivo si censura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, l’error in procedendo, in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in ordine al riconoscimento della qualifica superiore di segretaria di direzione con mansioni di concetto, di cui al 3^ livello della contrattazione collettiva di settore, per difetto di esposizione dell’iter logico seguito per giungere alla decisione, essendo del tutto insufficiente a tal fine il mero richiamo alle deposizioni dei testi indicati e per avere tratto conclusioni inconciliabili proprio con il contenuto delle affermazioni dei suddetti testi ( I. e L.), tale da concretare il vizio di esame di punti determinanti della decisione.

10. Con il ricorso incidentale la Deloitte Consulting spa lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione nonchè la violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in quanto la sentenza impugnata non indicava quali sarebbero state le presunte prove dello svolgimento delle mansioni superiori da parte della lavoratrice, sia perchè comunque in realtà le risultanze istruttorie smentivano le pretese della S. di essere inquadrata nel terzo livello.

11. Per ragioni di pregiudizialità logico-giuridica deve preliminarmente essere esaminato il ricorso incidentale proposto dalla Deloitte Consulting spa.

12. In primo luogo, va rilevato che esso è tempestivo avendo riguardo all’iter cronologico processuale procedimento notificatorio.

13. Invero, il ricorso principale di S.D. è stato notificato alla predetta società il 5.9.2014; il termine per la notifica del controricorso con il ricorso incidentale era quello del 15.10.2014 o, al limite, quello del 18.10.2014 avendo riguardo all’ultima notifica effettuata alle altre parti dell’8.9.2014. La Deloitte Consultin spa ha tentato una prima notifica, presso l’avv. Federica Fortini domiciliataria di S.D., in (OMISSIS) (indirizzo indicato nel ricorso per cassazione quale domicilio eletto, in data 14.10.2014. L’ufficiale Giudiziario non ha proceduto alla notifica specificando nella relata che il destinatario, da informazioni assunte, era sconosciuto all’indicato domicilio. La notifica è stata effettuata nuovamente, allo stesso indirizzo, con il servizio postale e questa volta ha avuto esito positivo in data 22.10.2014, a mani del portiere, cui è seguita in pari data l’invio della comunicazione di avvenuta notifica.

14. E’ agevole rilevare che l’iter notificatorio si è attuato con l’osservanza dei criteri stabiliti in sede di legittimità (cfr. Cass. Sez. Un. 15.7.2016 n. 14594; Cass. 31.7.2017 n. 19095) in una situazione di notifica non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante che si è attivato tempestivamente per conservare gli effetti collegati alla originaria richiesta.

15. Ciò premesso, nel merito il motivo è infondato perchè, affinchè la motivazione del giudice di merito possa essere considerata adeguata e sufficiente, non è necessario che essa prenda in esame, al fine di confutarle o condividerle, tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (cfr. Cass. n. 12121/2004; Cass. n. 19748/2011). Nella fattispecie in esame, sul punto dello svolgimento di mansioni superiori della lavoratrice nel 3^ livello, la sentenza impugnata ha esaminato le circostanze rilevanti ai fini della decisione, svolgendo un iter argomentativo esaustivo, coerente ed immune da contraddizioni o vizi logici, con una valutazione del materiale probatorio che configura una opzione interpretativa del tutto ragionevole, espressione di una potestà propria del giudice di merito che non può essere sindacata nel suo esercizio (cfr. Cass. n. 14212/2010; Cass. n. 14911/2010).

16. Analoghe considerazioni devono essere svolte in relazione alla infondatezza del primo e del secondo motivo del ricorso principale in quanto essi sono essenzialmente intesi alla sollecitazione di una rivisitazione del merito della vicenda e alla contestazione della valutazione probatoria operata dalla Corte territoriale, sostanziante il suo accertamento in fatto, di esclusiva spettanza del giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità (Cass. 16.12.2011 n. 27197; Cass. 18.3.2011 n. 6288).

17. A ciò va aggiunto che, in tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., così limitata e interpretata la censura perchè altrimenti sarebbe inammissibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 (cfr. Cass. 12.10.2017 n. 23940), non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento critico, elementi di prova soggetti a valutazione (Cass. 27.12.2016 n. 27000; Cass. 19.6.2014 n. 13960): ipotesi, queste, non rilevabili nel caso in esame.

18. E’, invece, fondato il terzo motivo.

19. Preliminarmente, deve essere rimarcata la sua ammissibilità sia sotto il profilo della autosufficienza, sia sotto quello della specificità, per essere stato precisato il “chiesto” al giudice del gravame sul quale questi non si è pronunciato, con il contestuale riscontro dettagliato degli atti processuali in cui le richieste erano state formulate (in termini Cass. 11.1.2002 n. 317; Cass. 7.3.2006 n. 4840).

20. Orbene, nella fattispecie, la S. aveva, sia in primo grado che in appello, in quest’ultimo grado con una specifica doglianza, sottoposto ai giudici del merito la questione del CCNL applicabile ai fini di considerare il periodo di comporto: se cioè quello del CCNL Commercio-Terziario o quello dei Metalmeccanici.

21. La vicenda assumeva una rilevanza decisiva tanto per i diversi termini previsti dai due CCNL quanto perchè era emerso che non tutte le società avevano applicato il medesimo contratto collettivo.

22. La Corte di appello, sulla specifica tematica riproposta, non ha delibato per cui il ricorso deve sul punto essere accolto, con rinvio alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, essendo richiesti accertamenti in fatto che precludono una pronuncia in sede di legittimità ex art. 384 c.p.c., per la relativa decisione, affinchè esamini la problematica omessa e provveda, altresì, sulle spese del giudizio di legittimità.

23. Resta assorbita la trattazione degli altri motivi del ricorso principale.

24. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo limitatamente al ricorso incidentale, integralmente respinto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso principale; rigetta i primi due motivi nonchè il ricorso incidentale; dichiara assorbiti i restanti motivi del ricorso principale; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2018

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