Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30804 del 22/12/2017


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 30804 Anno 2017
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Relatore: ABETE LUIGI

ORDINANZA
sul ricorso n. 17921 – 2010 R.G. proposto da:
AGENZIA delle ENTRATE – c.f. 06363391001 – in persona del direttore pro
tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i

cui uffici, in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia.
RICORRENTE
contro
MARCELLINI GABRIELE – c.f. MRCGRL69513E897C – rappresentato e difeso in
virtù di procura speciale a margine del controricorso dall’avvocato Riccardo Birga
ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Albenga, n. 45, presso lo studio
dell’avvocato Rita Brandi.
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza n. 79/6/09 dei 4.3/20.5.2009 della commissione tributaria

L

regionale cri.31à9Zsar, ite L

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 giugno 2017 dal
consigliere dott. Luigi Abete,

1

Data pubblicazione: 22/12/2017

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso alla commissione tributaria provinciale di La Spezia Gabriele
Marcellini, esercente attività di ristorante, trattoria e pizzeria, impugnava l’avviso
di accertamento n. R4K01A200817/2004, con cui era stata rettificata la
dichiarazione modello Unico 2001 relativamente all’anno d’imposta 2000, con cui,

reddito d’impresa, con conseguente maggiorazione dell’i.r.pe.f., dell’addizionale
i.r.pe.f., dell’i.r.a.p. e dell’i.v.a. e con irrogazione della sanzione amministrativa
di importo pari ad euro 93.112,12.
Resisteva l’ufficio territoriale di La Spezia dell’Agenzia delle Entrate.
Con sentenza n. 21/02/07 l’adita c.t.p. accoglieva parzialmente il ricorso.
Proponeva appello Gabriele Marcellini.
Resisteva l’ufficio territoriale di La Spezia.
Con sentenza n. 79/6/09 dei 4.3/20.5.2009 la commissione tributaria
regionaledj

/.”3accoglieva l’appello e compensava le spese.

Evidenziava la c.t.r. che l’esigenza della specificità dei motivi d’appello doveva
reputarsi assolta pur per il tramite della riproposizione dei motivi già esperiti in
primo grado.
Evidenziava altresì, in relazione all’operata induttiva ricostruzione dei ricavi,
che l’ufficio territoriale non aveva contestato che l’attività imprenditoriale era
iniziata nel mese di giugno dell’anno 2000, sicché era al suo primo anno di
esercizio, ed era stata avviata praticando prezzi medi significativamente diversi
rispetto a quelli ex adverso supposti.
Evidenziava quindi che in assenza di una precisa ricostruzione dell’ufficio ben
si giustificavano le prospettazioni dell’appellante.

2

segnatamente, si erano accertati induttivamente maggiori ricavi ed un maggior

Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per
cassazione; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni
conseguente statuizione in ordine alle spese.
Gabriele Marcellini ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi l’avverso
ricorso con il favore delle spese.

cod. proc. civ. la nullità della sentenza per violazione dell’art. 342 cod. proc. civ.
e dell’art. 53 dec. Igs. n. 546/1992.
Deduce che il gravame proposto avverso la sentenza di prime cure non
conteneva censure specifiche, sibbene generiche formule e la mera letterale
reiterazione degli argomenti già spiegati in primo grado.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 10 co., n.
3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. in
combinato disposto con gli artt. 39 d.p.r. n. 600/1973 e 54 d.p.r. n. 633/1972.
Deduce che non era onere dell’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate
dimostrare, in presenza di un reddito dichiarato inferiore a quello accertato,
l’origine del maggior reddito del Marcellini.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 10 co., n. 5,
cod. proc. civ. l’insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per
il giudizio.
Deduce che la c.t.r. non ha in alcun modo tenuto conto degli allegati elementi
di fatto sui quali si basava l’accertamento né ha considerato che all’accertamento
si era addivenuti in contraddittorio con il contribuente; che dunque la
motivazione dell’impugnato

dictum

non riflette l’ampiezza delle operate

allegazioni.
Il primo motivo di ricorso è destituito di fondamento.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4,

E’ sufficiente ribadire l’insegnamento di questo Giudice del diritto a tenor del
quale, ai fini della specificità dei motivi d’appello richiesta dall’art. 342 cod. proc.
civ., l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del
gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle stesse ragioni
addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e

percepire con certezza il contenuto delle censure in riferimento alle statuizioni
adottate dal primo giudice (cfr. Cass. 12.2.2016, n. 2814).
Evidentemente la circostanza che la c.t.r. abbia in ogni caso statuito in ordine
al merito dell’esperito gravame, è segno univoco della concreta possibilità che il
medesimo giudice ha avuto di acquisire piena contezza delle censure prospettate
avverso la decisione di primo grado.
Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono strettamente connessi. Se
ne giustifica perciò la disamina contestuale. Ambedue i motivi in ogni caso sono
fondati e meritevoli di accoglimento.
E’ indubitabile, per un verso, che in tema di accertamento del reddito
d’impresa ai sensi dell’art. 39, 1° co., lett. d), del d.p.r. n. 600/1973 “l’esistenza
di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile
anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e
concordanti”.
E’ indubitabile, per altro verso, che il convincimento del giudice in ordine al
raggiungimento della prova di un fatto può fondarsi anche su una sola
presunzione semplice, purché sia grave e precisa, in quanto il requisito della
concordanza ricorre solo nel caso di concorso tra più circostanze presuntive (cfr.
Cass. 8.4.2009, n. 8484).

4

specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di

Ebbene alla luce degli operati rilievi si accredita la deduzione della ricorrente
secondo cui “la pronuncia della C.T.R. di Genova (…) è censurabile per non aver
fatto buon governo delle regole di riparto dell’onere della prova in materia di
accertamento del reddito” (così ricorso, pag. 6).
Al contempo, con precipuo riferimento al terzo motivo, si configura il

Più esattamente è da riconoscere che il giudice di seconde cure non ha in
alcun modo tenuto conto delle significative e, contrariamente all’assunto del
controricorrente (cfr. controricorso, pag. 8), per nulla marginali allegazioni di
fatto – ovvero, tra l’altro, che Gabriele Marcellini si è avvalso “della
collaborazione di ben 13 addetti” (così ricorso, pag. 9) – operate dall’Agenzia
delle Entrate.
In accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso la sentenza n.
79/6/09 dei 4.3/20.5.2009 della commissione tributaria regionale (p:1E52Ra va
cassata con rinvio alla stessa c.t.r. in diversa composizione.
All’enunciazione – in ossequio alla previsione dell’art. 384, 1° co., cod. proc.
civ. – del principio di diritto – al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio può farsi luogo per relationem, negli stessi termini espressi dalla massima
desunta dall’insegnamento di questa Corte n. 8484/2009 dapprima citato.
In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente
giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo ed il terzo
motivo di ricorso; cassa in relazione ai motivi accolti la sentenza n. 79/6/09 dei
_
4.3/20.5.2009 della commissione tributaria regionale da
il
a e rinvia alla

5

denunciato vizio motivazionale.

stessa c.t.r. in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese
del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della V sez. civ. – Tributaria
della Corte Suprema di Cassazione, il 5 giugno 2017.
Il presidente

dott. Ernestino Luigi Bruschetta

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