Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30803 del 28/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 28/11/2018, (ud. 06/04/2018, dep. 28/11/2018), n.30803

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – rel. Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 578-2016 proposto da:

D.S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA

5, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE PINO’, rappresentato e

difeso dall’avvocato SALVATORE PERRUCCIO giusta delega in atti:

– ricorrente –

contro

HILTON ITALIANA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 114,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIO VALLEBONA, che la rappresenta

e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5412/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 01/07/2015 R.G.N. 3064/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2018 dal Consigliere Dott. LAURA CURCIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato CORBO NICOLA per delega Avvocato PERRUCCIO

SALVATORE;

udito l’Avvocato VALLEBONA ANTONIO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 1.7.2005 la corte d’Appello di Roma ha riformato la decisione del tribunale di ROMA che aveva accertato la natura subordinata del rapporto di lavoro tra d.S.M. e la società Hilton, condannando la società al ripristino del rapporto.

Il tribunale aveva ritenuto che la società non avesse assolto la prova piena del rispetto delle condizioni previste dalla legge per la legittimità delle numerose assunzioni del D.S. in qualità di cameriere extra ai sensi del CCNL settore turismo, in base alle fattispecie previste da tale contratto ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23 avendo le prestazioni superato la giornata – ciò fino al 1999- e poi le tre giornate consecutive dopo tale data, come previsto dalla normativa successiva, di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 10, comma 3.

La corte distrettuale, premessi cenni generali sulla tipologia di tali contratti così come previsti dalla normativa legale e contrattuale che li regola, ha ritenuto che nel caso di specie la prova testimoniale esperita di due testi, responsabili della banchetteristica e dei ricevimenti, aveva confermato l’impiego di D.S. solo in caso di necessità di personale in aggiunta per eventi come congressi e banchetti, mai avendo il ricorrente servito clienti ordinari. Tali testimonianze sono state ritenute più attendibili di altre due, in quanto fornite da colleghi del lavoratore, egualmente impegnati in controversie identiche con la società datrice di lavoro. Ancora la corte ha ritenuto rilevante la circostanza, non considerata dal giudice di prime cure, della libera scelta del ricorrente di aderire o meno alla richiesta di utilizzazione come lavoratore “extra”.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione D.s. affidato a due motivi. Ha resistito la società con controricorso, illustrato poi dal memoria ex art. 378 c.p.c.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi del’art. 360 c.p.c., commi 1, 3 e 5 l’omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, ossia la l’esistenza di rapporti di lavoro svoltisi per più giorni consecutivi in ragione di un’unica assunzione, oltre che la violazione delle norme di cui all’art. 2967 c.c. e L. n. 604 del 1962, art. 3: la corte di merito avrebbe omesso di analizzare e poi di statuire sulla mancanza di prova offerta dalla Hilton Italia srl in dal 1989 in avanti ordine all’eventuale esistenza di una specifica chiamata per assunzione per ognuna delle chiamate consecutive di lavoro, come previsto dalla normativa sui contratti a termine – L. n. 56 del 1987, art. 23, comma 3 e poi dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 10, comma 3 e dalla contrattazione collettiva del settore. Dal prospetto delle giornate di lavoro allegato in primo grado dalla società era invece emerso il fatto storico della prestazione lavorativa per più giorni attaccati e consecutivi e tale fatto era stato esaminato dalla sentenza di primo grado, che aveva premesso che dai documenti allegati emergeva la circostanza del lavoro svolto oltre i limiti di legge, anche per più di tre giorni consecutivi, circostanza non presa in esame dalla corte benchè avesse formato oggetto di discussione. Tale prova risulterebbe dalla stessa documentazione prodotta dalla società in primo grado e l’onere di tale prova incombeva sulla datrice di lavoro.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 2967 c.c. e dell’art. 116 e 257 c.p.c., poi anche un “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. La sentenza avrebbe seguito un iter logico ed argomentativo del tutto viziato escludendo tutti gli elementi probatori forniti dai testi indotti dal lavoratore, ritenuti di fatto inattendibili rispetto ad altri per il solo fatto di aver avuto controversie con la stessa azienda.

Deve preliminarmente respingersi l’eccezione sollevata dalla società contro ricorrente di inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura in quanto in essa non sarebbe stato specificato trattarsi del giudizio di Cassazione. Questa corte ha statuito che “Il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione è per sua natura mandato speciale, senza che occorra per la sua validità alcuno specifico riferimento al giudizio in corso ed alla sentenza contro la quale si rivolge, poichè in tal caso la specialità del mandato è deducibile dal fatto che la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso od il controricorso al quale essa si riferisce” (cfr Cass. n. 16692/2009). Ed infatti la procura al difensore apposta a margine del ricorso (principale o incidentale) per cassazione deve considerarsi conferita, salva diversa volontà, per il giudizio di cassazione, in quanto, costituendo corpo unico con l’atto cui inerisce, esprime necessariamente il suo riferimento a questo e garantisce così il requisito della specialità del mandato al difensore, restando irrilevante il mancato riferimento nel testo della procura stessa alla sentenza impugnata(così Cass. 4980/2006).

Il ricorso tuttavia non merita accoglimento. I motivi possono esaminarsi congiuntamente perchè connessi, in quanto entrambi censurano in realtà un non corretto esame da parte della corte di merito dei fatti, ossia dei giorni lavorativi consecutivi ai contratti ai termine stipulati tra la società ed il lavoratore in violazione della specifica normativa sulle assunzioni nel settore turismo e pubblici esercizi.

I motivi sono in parte inammissibili ed in parte infondati.

Il primo motivo difetta di autosufficienza laddove si fa riferimento ai prospetti dei giorni di lavoro, allegati dalla Hilton Italia in primo grado, dai quali secondo il ricorrente si evincerebbe la circostanza, decisiva, della consecutività dei giorni lavorati successivamente alla scadenza dei contratti a termine per l’esecuzione di speciali servizi (oltre 1 giorno sino al 1999 e successivamente, oltre tre giorni dopo le tale scadenza, in base alla normativa di legge applicabile ratione temporis); tuttavia tali prospetti non vengono trascritti integralmente o comunque nella parte rilevante ai fini della loro valutazione, ma neanche se ne indica il deposito o comunque l’esatta collocazione nel fascicolo di parte, con violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1 e art. 369 c.c., comma 2, n. 4.

Se in sede di legittimità si denuncia un difetto di motivazione – o un omesso esame sulla valutazione di un documento – si ha l’onere di indicare specificamente il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla sua trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e quindi, delle prove stesse che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, la S.C. deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (cosi Cass. n. 17915/2010, Cass. n. 19985/2017).

Tale omissione vi è stata peraltro anche con riferimento al secondo motivo di gravame dove si lamenta un omesso e non corretto esame delle testimonianze, che tuttavia vengono trascritte solo in parte e non integralmente, con evidente violazione anche in tal caso del principio di autosufficienza prima ricordato.

Ma comunque anche in tal caso le doglianze del ricorrente, che non riguardano una violazione di legge, pur indicata in rubrica, ma di fatto aventi ad oggetto la censura all’iter motivazionale della corte, non meritano accoglimento. E’ stato più volte ribadito da questa corte (cfr Cass. 17097/2010, Cass. 16056/2016) che l’esame delle deposizioni dei testimoni, nonchè la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.

Nel caso in esame il ricorrente rimette in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie effettuata dalla corte territoriale, effettuando in realtà una revisione degli accertamenti di fatto preclusa in sede di legittimità.

Il ricorso deve quindi essere respinto, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, segue altresì il pagamento del contributo unificato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2018

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