Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30803 del 22/12/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 22/12/2017, (ud. 05/06/2017, dep.22/12/2017),  n. 30803

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso alla commissione tributaria provinciale di Salerno O.G., esercente attività di autotrasporto per conto terzi, impugnava l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), emesso dall’ufficio territoriale di Pagani dell’Agenzia delle Entrate ai fini del recupero, relativamente all’anno d’imposta 2003, di maggiori imposte per i.v.a., per i.r.pe.f. e per i.r.a.p. in dipendenza dell’accertamento di ricavi non contabilizzati e di costi non deducibili.

Resisteva l’ufficio territoriale di Pagani dell’Agenzia delle Entrate.

Con sentenza n. 300/2006 l’adita c.t.p. accoglieva parzialmente il ricorso.

Proponeva appello l’ufficio territoriale di Pagani.

Resisteva O.G..

Con sentenza n. 144/5/09 dei 23.2/20.4.2009 la commissione tributaria regionale rigettava l’appello e compensava le spese.

Evidenziava la c.t.r. che l’unico indizio sulla cui scorta l’Agenzia aveva contestato l’omessa fatturazione di maggiori ricavi, era costituito dalla discordanza tra la quantità di carburante acquistata e riportata in contabilità e la quantità dichiarata ai fini della richiesta di agevolazioni ai sensi del D.Lgs. n. 265 del 2000; che siffatta discordanza, in difetto di qualsivoglia addebito in ordine alla tenuta della contabilità, non valeva ad integrare gli estremi di una presunzione grave e precisa idonea fondare l’accertamento induttivo.

Evidenziava altresì che l’accertamento induttivo era stato operato in applicazione di parametri di calcolo – km. 4.000 per il conteggio del percorso medio, km. 2,5 quale consumo medio per ogni litro di carburante – di cui non era stata fornita alcuna giustificazione e comunque inidonei a consentire al contribuente di approntare un’adeguata difesa.

Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese.

O.G. non ha svolto difese.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo.

Deduce che la commissione non ha adeguatamente valutato l’accertata discordanza tra la quantità di carburante che risulta contabilmente acquistata e la quantità che risulta dalla richiesta di agevolazioni ai sensi del D.Lgs. n. 265 del 2000; che il giudizio presuntivo ben può fondarsi su di un unico elemento indiziario univoco e rilevante, allorchè controparte non abbia fornito adeguati elementi di controprova.

Deduce ulteriormente che la valutazione della c.t.r. è in contrasto con le risultanze istruttorie e con la documentazione allegata, segnatamente con i dati emergenti dall’avviso di accertamento e non contestati dall’ O..

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo.

Deduce che i parametri di calcolo, apodittici a giudizio della commissione, sono stati in sede di verifica individuati in contraddittorio con il contribuente, il quale non ne ha mai contestato nel corso dei gradi di merito la veridicità.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’omessa pronuncia su motivo d’appello in relazione all’art. 112 c.p.c…

Deduce che aveva inoltre censurato il primo dictum nella parte in cui la c.t.p. aveva reputato erroneo il ricalcolo dell’ i.v.a. secondo l’aliquota del 20%; che con l’atto di gravame aveva in parte qua dedotto che di contro era corretta l’applicazione dell’aliquota del 20%, trattandosi di operazioni non fatturate e non registrate; che la c.t.r. nulla ha statuito al riguardo.

Il primo ed il secondo motivo di ricorso sono strettamente connessi. Se ne giustifica pertanto la disamina contestuale. Ambedue i motivi in ogni caso sono fondati e meritevoli di accoglimento.

E’ indubitabile, per un verso, che in tema di accertamento del reddito d’impresa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), “l’esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purchè queste siano gravi, precise e concordanti”.

E’ indubitabile, per altro verso, che il convincimento del giudice in ordine al raggiungimento della prova di un fatto può fondarsi anche su una sola presunzione semplice, purchè sia grave e precisa, in quanto il requisito della concordanza ricorre solo nel caso di concorso tra più circostanze presuntive (cfr. Cass. 8.4.2009, n. 8484).

Ebbene alla luce degli operati rilievi si configura il denunciato vizio motivazionale.

Più esattamente l’assunto della c.t.r. secondo cui la riscontrata discordanza tra la quantità di carburante acquistato e la quantità di carburante dichiarata ai fini della richiesta di agevolazioni non assurge ad indizio grave e preciso ai fini dell’operata induttiva rideterminazione del reddito d’impresa, si risolve, quanto meno, in una mera petizione di principio, ancorchè correlata all’affermazione del difetto di contestazioni sulla regolare tenuta della contabilità.

E parimenti del tutto immotivato è il disconoscimento dell’idoneità dei parametri di calcolo utilizzati dall’Agenzia delle Entrate.

La motivazione a supporto dell’impugnato dictum è viepiù deficitaria, giacchè in nessun modo il giudice di seconde cure ha tenuto conto delle risultanze istruttorie, della documentazione e della dedotta sua mancata contestazione, di cui parte ricorrente ha fornito “autosufficiente” riscontro.

E’ inammissibile il terzo motivo di ricorso.

Si è premesso che la c.t.r. ha negato che la discordanza tra la quantità di carburante acquistato e la quantità di carburante dichiarata ai fini di cui al D.Lgs. n. 265 del 2000 fosse in via indiziaria idonea a supportare l’induttivo accertamento del maggior reddito dell’impresa di O.G..

Siffatto convincimento è evidentemente valso ad assorbire e rendere vana la delibazione della censura addotta dall’Agenzia appellante avverso il primo dictum nella parte in cui la c.t.p. aveva, a sua volta, reputato erroneo il ricalcolo dell’i.v.a. secondo l’aliquota del 20%.

In questi termini è sufficiente il riferimento all’insegnamento di questo Giudice del diritto, a tenor del quale non è configurabile il vizio di omessa pronuncia quando il rigetto di una domanda sia implicito nella costruzione logico – giuridica della sentenza, con la quale venga accolta una tesi incompatibile con tale domanda (cfr. Cass. 29.4.2006, n. 10052).

In accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso la sentenza n. 144/5/09 dei 23.2/20.4.2009 della commissione tributaria regionale di Salerno va cassata con rinvio alla stessa c.t.r. in diversa composizione.

In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso; dichiara inammissibile il terzo motivo di ricorso; cassa in relazione ai motivi accolti la sentenza n. 144/5/09 dei 23.2/20.4.2009 della commissione tributaria regionale della Campania e rinvia alla stessa c.t.r. in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sez. quinta civ. – Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, il 5 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2017

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