Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30802 del 28/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 28/11/2018, (ud. 07/03/2018, dep. 28/11/2018), n.30802

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26117-2013 proposto da:

TML DI L.C.N. & C. S.A.S., P.I. (OMISSIS), già TML

S.A.S. DI L.G. & C., già DITTA FRATELLI L. di

L.D. & FRATELLI S.N.C., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

XXI APRILE 11, presso lo studio dell’avvocato CORRADO MORRONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato ORESTE VIA, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

A.L., P.G., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA RENZO DA CERI N. 195, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO

PUGLIESE, rappresentati e difesi dall’avvocato VINCENZO D’AMICO,

giusta delega in atti;

-controricorrente –

avverso la sentenza n. 1168/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 19/09/2013 r.g.n. 2097/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/03/2018 dal Consigliere Dott. FEDERICO DE GREGORIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI di CAUSA

La TML S.a.s. di L.C.N. & C. (già TMS S.a.s. di L.G. & C., già ditta F.lli L. di L.D. & F.lli S.n.c.) in persona del l.r.p.t. L.C.N. con sede in (OMISSIS) con atto dell’undici / dodici novembre 2013 proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1168/13, in data 13 giugno – 19 settembre 2013, pronunciata dalla Corte d’Appello di Catanzaro, che aveva dichiarato inammissibile il gravame di cui all’atto depositato il 14 ottobre 2009 da Fratelli L. di L.D. & F.lli S.n.c., società che risultava fusa per incorporazione con atto del 8 novembre 2007 nella TML S.a.s. di L.G. e C, quindi cancellata del registro delle imprese in data 27 dicembre 2007 (“per fusione mediante incorporazione in altra società”), sicchè ad avviso della Corte calabrese non era consentito a quest’ultima, estinta per effetto della portata costitutiva della conseguente cancellazione, proporre l’impugnazione, giusta il principio affermato sul punto dalla citata pronuncia di questa Corte (sezione lavoro) n. 3820 del 15 febbraio 2013.

Il ricorso è affidato ad un solo motivo, con il quale è stata lamentata la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2504 bis c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. A.L. e P.G., già appellati costituiti in secondo grado, hanno resistito al ricorso avversario con controricorso notificato a mezzo p.e.c. sabato 21 dicembre 2013 alle ore 21.04.

Previ tempestivi avvisi di rito è stata fissata al sette marzo 2018 la pubblica udienza di discussione, alla quale nessuno dei difensori costituiti per le suddette parti è comparso.

Peraltro, l’avv. Oreste Via del foro di Cosenza, “n.q. di procuratore costituito della (ricorrente) TML Sas di L.C.N. & C.”, in vista della suddetta pubblica udienza ha depositato atto datato 28-02-2018, con il quale ha dichiarato “che le parti del giudizio hanno raggiunto un accordo, così definitivamente e bonariamente componendo la medesima controversia”.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

In via preliminare, va ritenuta l’assoluta irrilevanza processuale dell’anzidetta dichiarazione 28-02-18 a firma del solo difensore, avv. Oreste Via, la quale evidentemente di per sè non dimostra in alcun modo una conciliazione (extragiudiziale) del contenzioso in atto, con conseguente venir meno dell’interesse all’impugnazione di cui è qui processo, sicchè nemmeno può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Parimenti, ed a maggior ragione, la suddetta dichiarazione non integra di certo gli estremi di una rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c., non solo per la sua omessa notificazione, ma anche perchè il difensore dichiarante nemmeno si esprime testualmente in tal sensi, nè peraltro deduce di agire quale procuratore all’uopo abilitato di parte ricorrente, “munito di mandato speciale a tale effetto”. Ciò premesso, il ricorso va respinto in base alle seguenti considerazioni.

In effetti, la ricorrente sostiene che, trattandosi di fusione per incorporazione, in forza delle modifiche dell’art. 2504-bis c.c., introdotte dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nella specie ratione temporis applicabile, non vi sarebbe stata la creazione di un nuovo soggetto giuridico, nè estinzione di quello precedente, fuso per incorporazione, e che, a differenza del passato, non si determina neanche l’interruzione del processo, posto che in base al testo normativo è prevista la prosecuzione di tutti i rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.

Invero, la ricorrente (soggetto giuridico peraltro diverso da quello che ebbe a proporre l’appello, però dichiarato inammissibile) ha del tutto ignorato l’effetto costitutivo della cancellazione dal registro delle imprese nella specie intervenuta il 27-12-2007 (“per fusione mediante incorporazione in altra società”, TML S.a.s. di L.G. & C. in virtù di apposita precedente deliberazione precedente delibera, quest’ultima peraltro cambiando denominazione in data 21-12-2010 come TML S.a.s. di L.C.N. & C.) nei riguardi della già convenuta, in primo grado, Fratelli L. di L.D. & F.lli S.n.c. (condannata in prime cure con sentenza pronunciata il 21 luglio 2009 dal giudice del lavoro di Cosenza al pagamento di differenze retributive in favore degli attori A. e P.), poi appellante giusta il ricorso in data 14/10/2009.

Questo collegio, pertanto, giudica del tutto corretta la ratio decidendi della pronuncia qui impugnata, siccome conforme al condiviso principio di diritto affermato da questa Corte (sezione lavoro) con la sentenza n. 3820 in data 11/12/2012 – 15/02/2013, secondo cui in tema di fusione per incorporazione, l’art. 2504 bis c.c. nel testo modificato dal D.Lgs. n. 6 del 2003, nel prevedere la prosecuzione dei rapporti giuridici, anche processuali, in capo al soggetto unificato quale centro unitario di imputazione di tutti i rapporti preesistenti, risolve la fusione in una vicenda evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che, pur in presenza di un nuovo assetto organizzativo, conserva la propria identità. Ove, peraltro, la società incorporata abbia ottenuto, in epoca successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 6 del 2003, art. 4 la cancellazione dal registro delle imprese, si determina, attesa l’efficacia costitutiva del suddetto provvedimento di cancellazione, l’immediata estinzione della società stessa, che non può più mantenere la propria individualità, nè può far valere la persistenza di una propria autonoma legittimazione attiva (in applicazione dell’anzidetto principio veniva quindi rigettato il ricorso, ritenendosi che, correttamente, il giudice d’appello aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta, in epoca successiva all’avvenuta cancellazione dal registro delle imprese, direttamente dalla società incorporata, laddove, richiamate le modifiche introdotte dal legislatore la giurisprudenza di legittimità in materia, si osservava, in particolare: “… Il legislatore del 2003, infatti – ed è innegabile – mostra di dare risalto alla continuazione dell’attività sociale delle società che si fondono (o vengono incorporate) nel nuovo soggetto giuridico risultante dalla fusione, ove per “nuovo” deve intendersi un soggetto rinnovato rispetto al precedente assetto sociale e patrimoniale delle società partecipanti all’operazione.

Sintomatica, in tal senso, appare la dizione contenuta nell’art. 2504 bis c.c., comma 1, secondo cui la società risultante dalla fusione o quella incorporante (nel caso – come quello in esame – di fusione per incorporazione) assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti anteriori alla fusione, lasciando intendere con il verbo “proseguire” che, a seguito dell’operazione di fusione, ha luogo la prosecuzione dei rapporti giuridici nel soggetto unificato, quale centro unitario di imputazione di tutti i rapporti preesistenti. La stessa conclusione è valida anche con riguardo ai rapporti processuali e ciò, all’evidente fine, di evitare irragionevoli interruzioni del giudizio, contrarie, peraltro, ai principi del giusto processo. Orbene, pur rimanendo in tale prospettiva, non può trascurarsi che nella specie la società incorporata prima ha ottenuto la cancellazione dal registro delle imprese e poi ha proposto appello, così venendo contra factum proprium. I suoi organi, inoltre, hanno compiuto, in ordine alla convenienza di proporre appello, una valutazione che ormai spettava agli organi della società incorporante.

In tal modo operando, la S. I. si è posta al di fuori della logica del sistema, come innovato dalla L. del 2003, in quanto la prosecuzione dei rapporti giuridici nel soggetto unificato se, per un verso, giustifica l’originario ricorrente ad insistere nel vedere realizzate, a carico della società incorporata, le sue pretese, per altro verso, non autorizza quest’ultima a mantenere una propria individualità anche dopo l’avvenuta fusione e la cancellazione dal registro delle imprese (art. 2495 c.c.), al punto da far valere la persistenza di una propria autonoma legittimazione attiva. Del resto, opinando diversamente e ritenendo – come sostenuto dalla ricorrente – la non estinzione, in senso tecnico, della società incorporata (nella specie, S. I. S.p.A. appellante dinanzi alla Corte di Torino), non si comprende come il presente ricorso per cassazione sia stato proposto, anzichè dalla suddetta incorporata, dalla incorporante I. S. S.p.A., essendo rimasta inalterata la posizione processuale delle società in sede di appello e di cassazione. Nè poteva essere diversamente, considerato che, secondo l’orientamento di questa Corte in tema di società di capitali, la cancellazione dal registro delle imprese determina l’immediata estinzione della società, indipendentemente dall’esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo, sempre che tale adempimento abbia avuto luogo – come nella specie – in data successiva all’entrata in vigore del D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, art. 4, che, modificando l’art. 2495 c.c., comma 2, ha attribuito efficacia costitutiva alla cancellazione (cfr. Cass. Sez. U. n. 4060/2010)….”).

Peraltro, anche la successiva pronuncia di questa Corte (Cass. 6 – 5, ordinanza n. 24498 del 18/11/2014), nel ritenere ammissibile l’appello proposto nei confronti della società incorporata, nonostante la cancellazione dal registro delle imprese, attesa la sua sopravvivenza in tutti i suoi rapporti, anche processuali, alla vicenda modificativa nella società incorporante, rilevava come ciò non si ponesse in contrasto con quanto affermato da dalla sentenza n. 3820/2013, cit., osservando in particolare nella motivazione: “Nè depone in senso contrario Cass. 15 febbraio 2013, n. 3820, che ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dalla società incorporata, in ragione delle peculiarità della fattispecie, in cui “la società incorporata prima ha ottenuto la cancellazione dal registro delle imprese e poi ha proposto appello, così venendo contra factum proprium”” (cfr. inoltre Cass. lav. n. 19580 del 4/8/2017, secondo cui la cancellazione dal registro delle imprese, causando l’estinzione della società (con la sola eccezione della “fictio iuris” contemplata dalla L. Fall., art. 10), ove intervenga nella pendenza di un giudizio nel quale essa sia parte, determina un’ipotesi di interruzione, con possibilità di prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell’art. 110 c.p.c.. Qualora l’evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non era più possibile, l’impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società, in assenza di ripartizione dell’attivo, deve provenire o essere indirizzata, a pena di inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l’evento estintivo è occorso. In senso conforme Cass. 5 civ. n. 23574 del 05/11/2014, che quindi dichiarava inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti della società cancellata, anzichè degli ex soci, escludendo la sanatoria per effetto dell’avvenuta costituzione di alcuni di questi ultimi, non desumendosi dalle difese delle parti la presenza in giudizio dell’intera compagine sociale. V. ancora, parimenti, Cass. 5 civ. n. 9094 del 07/04/2017. Pure Cass. lav. n. 13183 del 25/05/2017 si è pronunciata nel senso che anche la cancellazione della società di persone dal registro delle imprese determina l’estinzione della società stessa, privandola della capacità di stare in giudizio, sicchè, quando ciò intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la medesima è parte, ancorchè questo non sia interrotto per mancata dichiarazione del corrispondente evento da parte del suo difensore, la legittimazione sostanziale e processuale, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente, ai sensi dell’art. 110 c.p.c., ai soci quali successori a titolo universale divenuti partecipi della comunione in ordine ai beni residuati dalla liquidazione o sopravvenuti alla cancellazione. Cfr. altresì Cass. 6 civ. – 3n. 10071 del 21/04/2017, secondo cui la procura speciale necessaria per la proposizione del ricorso per cassazione è inesistente ove conferita al difensore da una società estinta per pregressa cancellazione dal registro delle imprese, in quanto essa presuppone un rapporto di mandato tra l’avvocato ed il cliente che non può sussistere in mancanza del mandante, derivandone, pertanto, che l’attività processuale svolta resta nell’esclusiva responsabilità del legale, del quale è conseguentemente ammissibile la condanna a pagare le spese del giudizio.

V. ancora Cass. 6 civ. – 5n. 25275 del 05 – 28/11/2014: “In diritto, va osservato che:

– le sezioni unite della Corte (con sentenza 12 marzo 2013, n. 6070), hanno chiarito che “ove l’estinzione della società per sopravvenuta cancellazione della stessa dal registro delle imprese in pendenza di un processo non sia stata dichiarata o sia intervenuta in un momento in cui non sarebbe più stato possibile far constare l’evento, l’impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena di inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta”. L’impugnazione successiva al verificarsi della cancellazione deve quindi essere proposta oppure indirizzata alla giusta parte, ossia ai soci;

– l’appello proposto dalla società estinta non è affetto da nullità: lungi dall’esservi incertezza sull’identità della parte, questa è ben chiara, ma è accaduto che il giudizio sia stato promosso da una parte (la società estinta) diversa da quelle (i relativi soci) che avrebbero dovuto proporlo. Non è, insomma, l’identificazione della parte del processo ad essere in gioco, bensì la stessa possibilità di assumere la veste di parte per l’appellante.

Qualora, dunque, come nella fattispecie, tale possibilità di assumere la veste di parte faccia difetto, si è in presenza di un giudizio (o grado di giudizio) che, per l’inesistenza di uno dei soggetti del rapporto processuale che si vorrebbe instaurare, si rivela strutturalmente inidoneo a realizzare il proprio scopo. Di qui l’inammissibilità dell’atto che lo promuove.

Ne consegue che la sentenza di appello va cassata senza rinvio, ex art. 382 c.p.c., in quanto la fase di appello non poteva essere iniziata, per inesistenza dell’appellante”).

Pertanto, il ricorso va respinto, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese, tenuta altresì come per legge al versamento dell’ulteriore contributo unificato, stante l’esito del tutto negativo dell’impugnazione qui proposta.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 4000,00 per compensi ed in Euro 200,00 oltre spese generali al 15% iva e cpa come per legge, con attribuzione all’avv. VINCENZO D’AMICO, procuratore antistatario costituito per i controricorrenti.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quella dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 7 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2018

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