Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30802 del 26/11/2019

Cassazione civile sez. un., 26/11/2019, (ud. 24/09/2019, dep. 26/11/2019), n.30802

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente di Sezione –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente di Sezione –

Dott. MANNA Felice – Presidente di Sezione –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Presidente di Sezione –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33119/2018 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliatoin ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da sè

medesimo;

– ricorrente –

contro

B.M., a cui il ricorso non risulta notificato;

– intimata –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

3155/2017 del TRIBUNALE di ROVIGO;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/09/2019 dal Presidente ANDREA SCALDAFERRI;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Anna

Maria Soldi, il quale chiede che la Corte di Cassazione, in camera

di consiglio, dichiari inammissibile il ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che, con il ricorso in esame, il Trust denominato S.G., premesso che attualmente è pendente la causa per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra S.G. e B.M., ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione chiedendo che questa Corte dichiari che il giudice italiano non può conoscere della predetta controversia atteso che “la istituzione del trust living sui nomi ha prodotto estinzione della potestà statale ab origine, e pertanto anche il matrimonio è estinto ab origine”;

considerato che il ricorso non risulta notificato alla controparte, ed è pertanto inammissibile.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2019

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