Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30802 del 22/12/2017


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 30802 Anno 2017
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

ORDINANZA
sul ricorso 3076-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

REGA ILARIA, GIORGI TITO, elettivamente domiciliati in
2017
1176

ROMA VIA CAIROLI 34, presso lo studio dell’avvocato
ILARIA CERCI, rappresentati e difesi dall’avvocato
ANTONIO ROBERTO SODO;

controricorrenti

avverso la sentenza n. 301/2009 della COMM.TRIB.REG.
di ROMA, depositata il 10/12/2009;

Data pubblicazione: 22/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 05/06/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI

ALESSANDRO SCARANO.

1

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 10/12/2009 la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha respinto il
gravame interposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la pronunzia della Commissione Tributaria
Provinciale di Roma n. 372/2007 di accoglimento dell’impugnazione spiegata dai sigg. Ilaria Rega
e Tito Giorgi, soci al 50% della società Centauro Service di Giorgi T. & C. s.a.s., in relazione
all’accertamento a fini Irpef per l’anno d’imposta 1998, all’esito della ripresa a tassazione con
separato atto di accertamento effettuato nei confronti della predetta società, poi giudizialmente
annullato.
Avverso la suindicata sentenza del giudice dell’appello l’Agenzia delle Entrate di Roma
propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.
Resistono con controricorso la Rega e il Giorgi, che hanno presentato anche memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo la ricorrente denunzia violazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art.
360, 1° co. n. 3, c.p.c.
Si duole che il giudice dell’appello abbia «ritenuto di estendere ai soci gli effetti di una
decisione presa tra altre parti ( l’Agenzia delle entrate e la società ) peraltro non passata in
giudicato».
Va pregiudizialmente osservato come dall’impugnata sentenza emerga che la vicenda in
oggetto attiene ad avviso di accertamento emesso a titolo di Irpef per l’anno d’imposta 1998 emesso
nei confronti della Rega e del Giorgi, soci al 50% della società Centauro Service di Giorgi T. & C.
s.a.s., in relazione all’accertamento a fini Irpef per l’anno d’imposta 1998, in ragione della ripresa a
tassazione con separato atto di accertamento effettuato nei confronti della predetta società poi
giudizialmente annullato. E che il giudizio di merito si è svolto senza la partecipazione della
società.
Orbene, risulta a tale stregua disatteso il principio posto dalle Sezioni Unite di questa Corte
secondo cui in materia tributaria l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle
dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5 d.p.r. n. 917 del
1986 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio,
proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione
degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica
dalla società o come nella specie dai soci riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci
(salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali), sicché tutti questi soggetti devono essere
parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni
soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o
dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta
nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio
necessario originario. Con la conseguenza che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti
interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la
possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione
di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del
procedimento, anche d’ufficio ( v. Cass., Sez. Un., 4/6/2008, n. 14815, e conformemente, da ultimo,
Cass., 20/4/2016, n. 7789).
Da questa Corte si è altresì precisato che quando come nella specie risulta integrata la
violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che
non ha disposto l’integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a
rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354, 1° co., c.p.c., resta viziato l’intero processo
e s’impone, in sede di giudizio per cassazione, l’annullamento -anche d’ufficio- delle pronunce
emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure a norma dell’art. 383, ult. co.,
c.p.c. ( cfr. Cass., Sez. Un., 16/2/2009, n. 3678; Cass., 13/4/2007, n. 8825, nonché, da ultimo, Cass.,
26/7/2013, n. 18127).

Pronunziando sul ricorso l’impugnata sentenza va pertanto cassata, con declaratoria di
nullità dell’intero giudizio e compensazione tra le parti delle relative spese, e con conseguente
rimessione delle medesime avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che in diversa
composizione procederà a nuovo esame, facendo applicazione del suindicato principio di diritto e
pertanto disponendo l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci. Spese rimesse.
P.Q.M.
La Corte, pronunziando sul ricorso, cassa l’impugnata sentenza e dichiara la nullità dell’intero
giudizio. Rimette le parti avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, in diversa
composizione. Spese rimesse.

Roma, 5/6/2017

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