Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30800 del 26/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 26/11/2019, (ud. 25/09/2019, dep. 26/11/2019), n.30800

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6505-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.A.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4382/2017 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 17/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/09/2019 dal Consigliere Dott. MARINA CIRESE.

Fatto

RITENUTO

Che:

con ricorso per cassazione notificato a mezzo posta elettronica certificata L. n. 53 del 1994, ex art. 3-bis e della L. n. 69 del 2009, art. 5, l’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR del Lazio in data 17.7.2017 che aveva rigettato l’appello avverso la sentenza della CTP di Roma n. 20241/2015 che aveva accolto il ricorso proposto da F.A.M. avverso l’avviso di accertamento con il quale era stata effettuata la revisione parziale del classamento dell’immobile di sua proprietà, sito in (OMISSIS), ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335.

A sostegno della decisione il giudice di seconde cure argomentava che la disciplina riguardante il riclassamento sulla base delle c.d. microzone richiede il riferimento ad elementi individualizzanti sopravvenuti o comunque prima non valutati attinenti agli specifici caratteri strutturali della singola unità immobiliare ritenendo che nella specie l’avviso di accertamento non fosse congruamente motivato.

Parte intimata non si costituiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con l’unico motivo di ricorso rubricato “Violazione e/o falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, della L. n. 212 del 2000, art. 7 e della L. n. 241 del 1990, art. 3, dei principi generali in ordine alla motivazione degli atti in materia catastale e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” parte ricorrente deduceva che la CTR aveva errato nel ritenere che l’avviso di accertamento non fosse sufficientemente motivato.

Il motivo è infondato.

Va premesso che, come chiarito dalle sezioni unite (Cass., sez. un., 18 aprile 2016, n. 7665), quando si procede all’attribuzione di ufficio di un nuovo classamento ad un’unità immobiliare a destinazione ordinaria, l’Agenzia competente deve specificare se il mutamento è dovuto ad una risistemazione dei parametri relativi alla microzona in cui si colloca l’unità immobiliare e, nel caso, indicare l’atto con cui si è provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano, trattandosi di uno dei possibili presupposti del riclassamento. Quando si tratta di revisione del classamento delle unità immobiliari private site in microzone comunali ai sensi della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, la ragione giustificativa è l’accertamento di una modifica nel valore degli immobili presenti nella microzona, attraverso le procedure previste dal successivo comma 339 ed elaborate con la determinazione direttoriale del 16 febbraio 2005 cui sono allegate linee guida definite con il concorso delle autonomie locali. Nello specifico, l’intervento è possibile nelle microzone “per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato e il corrispondente valore medio catastale si discosta significativamente dall’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali (comma 335).

Il singolo classamento deve avvenire mediante l’utilizzo e la modifica dell’insieme delle microzone, avente portata generale in ambito comunale. Si tratta di atti amministrativi volti a risolvere specifici problemi tecnico estimativi posti in astratto dall’ordinamento fiscale e destinati ad operare nei confronti di una generalità indeterminata di destinatari, individuabili solo ex post.

La Corte Costituzionale pronunciandosi sulla legittimità dello strumento introdotto con la legge finanziaria 2005, (Corte Cost., 1 dicembre 2017, n. 249), ha affermato che la scelta fatta dal legislatore con il comma 335 non presenta profili d’irragionevolezza. La decisione di operare una revisione del classamento per microzone si basa sul dato che la qualità del contesto di appartenenza dell’unità immobiliare rappresenta una componente fisiologicamente idonea ad incidere sul valore del bene, tanto che il fattore posizionale già costituisce una delle voci prese in considerazione dal sistema catastale in generale.

Può quindi ritenersi non irragionevole che l’accertamento di una modifica del valore degli immobili presenti in una determinata microzona abbia una ricaduta sulla rendita catastale. Il conseguente adeguamento, proprio in quanto espressione di un’accresciuta capacità contributiva, è volto in sostanza ad eliminare una sperequazione esistente a livello impositivo.

In relazione a tale accertamento assume valore centrale l’obbligo motivatorio in ordine agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere diffuso” dell’operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento.

In tema di motivazione degli atti di riclassamento di immobili già muniti di rendita catastale questa Corte ha precisato che se il nuovo classamento è stato adottato, ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra valore di mercato e valore catastale in tale microzona rispetto all’analogo rapporto nell’insieme delle microzone comunali, l’atto deve essere adeguatamente motivato in merito agli elementi (da individuarsi tra quelli indicati nel D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, quali la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, in modo che il contribuente sia posto in condizione di conoscere “ex ante” le ragioni che ne giustificano in concreto l’emanazione (vedi da ultimo Cass., 6-5, n. 9770/2019; Cass., Sez. 5, n. 19810/2019).

Posti tali principi, correttamente il giudice di appello ha ritenuto che la motivazione dell’avviso di accertamento, che non faceva alcun riferimento alle caratteristiche strutturali della singola unità immobiliare, non fosse adeguata.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Nulla sulle spese stante la mancata costituzione di parte resistente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2019

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