Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30800 del 22/12/2017


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 30800 Anno 2017
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

ORDINANZA

sul ricorso 11863-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

CENTAURO SERVICE DI GIORGI T. & C.;

intimato

avverso la sentenza n. 23/2009 della COMM.TRIB.REG. di
ROMA, depositata il 12/02/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 05/06/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI
ALESSANDRO SCARANO.

Data pubblicazione: 22/12/2017

1

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 13/2/2009 la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha respinto il
gravame interposto dall’Agenzia delle entrate di Roma avverso la pronunzia della Commissione
Tributaria Provinciale di Roma di parziale accoglimento dell’impugnazione spiegata dalla società
Centauro Service di Giorgi T. & C. s.a.s. in relazione all’avviso di accertamento avente ad oggetto
la rettifica a fini Iva, Irpef ed Irap per l’anno d’imposta 1998 nei suoi confronti emesso dall’Ufficio
dell’Agenzia delle imposte.
Avverso la suindicata sentenza del giudice dell’appello l’Agenzia delle entrate di Roma
propone ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi.
L’intimata non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il 1° motivo la ricorrente denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art.
360, 1° co. n. 4, c.p.c.
Si duole che il giudice dell’appello abbia omesso di pronunziarsi in merito alla lamentata
omessa presentazione della dichiarazione di sostituto d’imposta.
Con il 2°, il 3° e il 4° motivo denunzia insufficienza della motivazione su punti decisivi
della controversia, in relazione all’art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c.
Si duole che il giudice dell’appello abbia ritenuto apodittiche ed illogiche le sue
dichiarazioni con le quali «venivano sottolineate specifiche circostanze (mancata corrispondenza
fra l’ammontare della nota di credito e la differenza fra ricavi dichiarati e ricavi determinati con
l’accertamento; corrispondenza fra rettifica del bilancio e pretesa fiscale ) che risultano totalmente
ed ingiustificatamente obliterate, rendendo monco e deficitario l’iter logico motivazionale della
sentenza».
Va pregiudizialmente osservato come dall’impugnata sentenza emerga che la vicenda in
oggetto attiene ad avviso di accertamento emesso a titolo di Iva, Irpef ed Irap per l’anno d’imposta
1998 emesso nei confronti della società Centauro Service di Giorgi T. & C. s.a.s., e che il giudizio
di merito si è svolto senza la partecipazione dei soci.
Orbene, risulta a tale stregua disatteso il principio posto dalle Sezioni Unite di questa Corte
secondo cui in materia tributaria l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle
dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5 d.p.r. n. 917 del
1986 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio,
proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione
degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da
uno dei soci o come nella specie dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci
( salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali ), sicché tutti questi soggetti devono
essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad
alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione
debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva
dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un
caso di litisconsorzio necessario originario. Con la conseguenza che il ricorso proposto anche da
uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14
d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato
senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni
stato e grado del procedimento, anche d’ufficio ( v. Cass., Sez. Un., 4/6/2008, n. 14815, e
conformemente, da ultimo, Cass., 20/4/2016, n. 7789).
Da questa Corte si è altresì precisato che quando come nella specie risulta integrata la
violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che
non ha disposto l’integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a
rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354, 1° co., c.p.c., resta viziato l’intero
processo, e s’impone, in sede di giudizio per cassazione, l’annullamento -anche d’ufficio- delle
pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure a norma dell’art. 383,

Roma, 5/6/2017

ult. co ., c.p.c. ( cfr. Cass., Sez. Un., 16/2/2009, n. 3678; Cass., 13/4/2007, n. 8825, nonché, da
ultimo, Cass., 26/7/2013, n. 18127).
Pronunziando sul ricorso l’impugnata sentenza va pertanto cassata, con declaratoria di
nullità dell’intero giudizio e conseguente rimessione delle medesime avanti alla Commissione
Tributaria Provinciale di Roma, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo
applicazione del suindicato principio di diritto e pertanto disponendo l’integrazione del
contraddittorio nei confronti dei soci. Spese rimesse.
P.Q.M.
La Corte, pronunziando sul ricorso, cassa l’impugnata sentenza e dichiara la nullità dell’intero
giudizio. Rimette le parti avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, in diversa
composizione. Spese rimesse.

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