Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3080 del 11/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3080 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per

legge

Ricorrente
Contro

Novellini Chiara elett.te dom.to in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,
rapp.ta e difesa dall’avv. Elena Finocchiaro, giusta procura in atti

Controricorrente

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n.
59/10/11 depositata il 21/4/2011 ;
Udita la relazione della causa svolta una Camera di consiglio del giorno 2211/2014 dai
Dott. Marcello Iacobellis;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Novellini Chiara

contro l’Agenzia delle Entrate è stata

definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agen-

Corte Suprema di Cassazione – VI Sez. Civ. – T– R.G. n.

14609/12

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 11/02/2014

zia contro la sentenza della CTP di Livorno n. 80/1/2008 che aveva accolto il ricorso

V

avverso l’avviso di liquidazione delle maggiori imposte di registro a seguito di revoca delle
agevolazioni concesse per l’acquisto della” prima casa”. Il relatore ha depositato relazione

ex art. 380 bis c.p.c. alleskieslo -Zigeagbizieage,..gdokock~94 . Il presidente ha fissato
l’udienza del 22/1/2014 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio.

Assume la ricorrente la violazione dell’art. 1 parte I della tariffa allegata al dpr 131/1986
laddove la CTR ha escluso la decadenza dal beneficio in considerazione della data di realizzazione del fabbricato- 1990-, anteriore al Prg approvato nel 1999, ed all’acquisto — 2005. La censura è infondata.
La dizione dell’art. 1 D.M. 2.8.1969, che considera di lusso le costruzioni nelle aree destina-

te a “ville”, “parco privato”, o direttamente qualificate come tali dallo stesso strumento urbanistico, assume rilievo non già in riferimento a caratteristiche di lusso intrinseche all’edificio qualificato come “villa”, bensì in relazione alla collocazione urbanistica, considerata,
ove destinata a “ville”, come indice di particolare prestigio e, quindi, come caratteristica
idonea di per sé a qualificare l’immobile come “di lusso”. E’ tuttavia evidente come
l’adozione o l’approvazione di uno strumento urbanistico che destini l’area a villa o parco
privato debba precedere la costruzione dell’immobile; e ciò in quanto si presuppone che la
costruzione realizzata in area destinata a villa o parco privato, corrisponda tipologicamente
al tipo di abitazione che su quell’area può essere realizzato — villa o parco privato-. Deve
pertanto irrilevante per la qualificazione dell’abitazione come “di lusso” l’adozione di uno
strumento urbanistico che destini l’area a “villa” o “parco privato” successivamente alla
realizzazione della costruzione stessa.
Le circostanze che caratterizzano la vicenda giustificano la compensazione delle spese del
giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso dichiarando compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, 22/1/2014
Ftmaionario Gin

o

Il

Motivi della decisione

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