Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3080 del 10/02/2020

Cassazione civile sez. lav., 10/02/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 10/02/2020), n.3080

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13001-2014 proposto da:

DUCA BORTINI DI MONTEBELLO S.R.L., IN LIQUIDAZIONE, in persona del

Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA D.

CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO NUCCI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ROBERTO CORDINI e

IRENE ANNA D’ONGHIA;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo

Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale

mandatario della S.C.C.I. S.P.A. società di cartolarizzazione dei

crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO

MARITATO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE e GIUSEPPE MATANO;

– resistenti con mandato –

avverso la sentenza n. 615/2013 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 23/11/2013, R.G.N. 588/2013.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di rigetto dell’opposizione a cartella proposta dalla soc. Duca Bortini di Montebello a r.l. per il pagamento all’Inps di contributi omessi per 20 lavoratori ritenuti dall’Istituto lavoratori subordinati, e non collaboratori autonomi.

La Corte ha osservato che dalle dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori e dalle deposizione assunte era risultato che i 20 lavoratori erano addetti al telemarket telefonico consistente nel procacciare per telefono, dal lunedì al venerdì e per tre o quattro ore giornaliere, segnalazioni per la vendita di prodotti dell’appellante (vino e altro) dietro un compenso fisso mensile e provvigioni uguali per i più e diversificati per alcuni, attività svolta in ambienti della società ove erano collocate varie postazioni telefoniche.

La Corte ha, poi, affermato, con riferimento alle eccezioni sollevate dall’appellante, che nessuna disposizione imponeva di comunicare alla società, prima del giudizio, le dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori che, comunque, erano state prodotte in causa tempestivamente; che non risultava che i testi escussi avessero interesse nel giudizio e, comunque, l’incapacità non era stata opposta tempestivamente; che il nomen iuris utilizzato dalle parti non era determinante; che, pur in assenza di un assoggettamento evidente,risultava che i 20 lavoratori avevano svolto l’attività elementare e ripetitiva in modo continuativo in locali e con mezzi della società a clienti indicati dalla società con potere organizzativo della società; che vi era un orario di lavoro sia pure elastico e persino un controllo di tipo disciplinare.

2. Avverso la sentenza ricorre la società con sette motivi. L’Inps ha rilasciato procura in calce al ricorso notificato. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3. Con il primo motivo la società denuncia violazione degli artt. 3 e 24 Cost. e L. n. 241 del 1990, art. 3, per non avere l’Inps fornito le dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori prima del giudizio, nè indicato la documentazione acquisita, impedendo l’esercizio del diritto di difesa della società.

Con il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c., non avendo l’Inps fornito la prova su di esso incombente e con il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 2094 e 2222 c.c., mancando la prova della subordinazione.

Con il quarto motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, non avendo tenuto conto che almeno 8 dei lavoratori non svolgessero attività di sondaggio,ma di vendita telefonica,operassero anche presso la clientela o da casa, non avessero alcun orario, gestissero il loro portafogli clientelari ed avessero un compenso esclusivamente a provvigione cosi come gli agenti di commercio S. e M., ritenuti dall’Inps lavoratori autonomi.

Con il quinto motivo la soc. denuncia omessa contraddittoria motivazione comportante la nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, non avendo esaminato la posizione degli otto addetti alle vendite inseriti erroneamente dall’Inps nell’elenco dei collaboratori addetti all’attività di sondaggio.

Con il sesto motivo denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., per aver omesso la pronuncia sull’eccezione sollevata in base alla quale l’Inps non aveva spiegato come aveva quantificato le giornate e le ore e i compensi.

Con il settimo motivo denuncia omessa motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, non avendo in alcun modo motivato circa la decisione di non svolgere un’istruttoria completa sull’attività di B.R. che svolgeva attività di vendita e coordinamento e non di sondaggio, nè, a seguito del decesso di questa, aveva consentito la sostituzione con altro teste.

4. I motivi, congiuntamente esaminati stante la loro connessione, sono infondati.

5. Premesso che i verbali redatti dagli ispettori con le dichiarazioni acquisite dei lavoratori sono stati depositati in causa e che dunque la difesa della società si è potuta compiutamente realizzare senza alcuna concreta limitazione, va osservato che il ricorso, pur attraverso la formale denuncia della violazione di diverse disposizioni codicistiche, risulta sostanzialmente inteso a sollecitare una rivisitazione del quadro probatorio, inibita a questa Corte in presenza di una congrua e non illogica valutazione dello stesso da parte del giudice di merito.

E’ noto che un’autonoma questione di malgoverno dell’art. 2697 c.c., può porsi soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece ove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (cfr. Cass. n. 15107/2013, n. 13395/2018), come nella specie i laddove parte ricorrente critica l’apprezzamento operato concordemente dai giudici di merito circa la natura subordinata dei rapporti dei 20 lavoratori opponendo una diversa valutazione che non può essere svolta in questa sede di legittimità.

I motivi si incentrano, infatti, essenzialmente sulla prova, che la ricorrente ritiene non raggiunta, della natura subordinata dell’attività svolta dai 20 lavoratori individuati dagli ispettori.

A riguardo la Corte territoriale si è uniformata alla giurisprudenza di legittimità sul valore da attribuire ai verbali di accertamento ispettivo la cui attendibilità può essere incrinata solo da una prova contraria (cfr. tra le tante Cass. n. 20768/2017 ed i precedenti ivi richiamati). Correttamente la Corte di merito ha ribadito che i verbali ispettivi fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ivi compresa l’esistenza e provenienza delle dichiarazioni raccolte a verbale, ma non anche delle valutazioni dell’ispettore o dei fatti non percepiti direttamente ma affermati dall’ispettore in base ad altri fatti (cfr. fra le tante, Cass. n. 9632 del 2016). Nella specie la Corte territoriale ha rilevato che le dichiarazioni rese agli ispettori erano concordanti e che, prese nel loro insieme e confortate dalle deposizioni assunte, provavano la natura dell’attività svolta dai lavoratori, il compenso, l’utilizzo di beni della società per lo svolgimento dell’attività.

6. Va, altresì ricordato, con riferimento alla denuncia (motivo n. 6) di vizio di motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, che come noto, le Sezioni unite di questa Corte (Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014) hanno espresso sul punto n. 5) dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nella versione di testo applicabile al caso che ci occupa, introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), conv. con modificazioni in L. n. 134 del 2012, i seguenti principi di diritto (principi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici): a) la disposizione deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella 2 R.G. n. 5383/2014 “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”; b) il nuovo testo introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia); c) l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie; d) la parte ricorrente dovrà indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il “come” e il “quando” (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la “decisività” del fatto stesso.

Nella fattispecie la denuncia di violazione in relazione all’art. 360, n. 5, contenuta nel motivo n. 6, risulta irrispettosa di tali enunciati, pretendendo una diversa valutazione delle risultanze processuali e non enucleando un singolo fatto storico decisivo, traducendosi piuttosto in un diverso convincimento della parte soccombente rispetto a quello concordemente espresso in entrambi i gradi di merito nella valutazione del materiale probatorio.

Va, altresì, rilevato che secondo la Corte territoriale la diversa attività svolta da alcuni lavoratori di vendita le non di sondaggio telefonico, non modificava la natura del rapporto. Nè con riferimento a detti lavoratori si concretizza la violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo la Corte territoriale fornito una motivazione a riguardo.

7. Quanto alle censure relative alle modalità di quantificazione dei compensi, delle ore lavorate, il motivo difetta di autosufficienza non avendo riportato il contenuto del verbale ispettivo, della cartella e delle censure formulate in primo grado ed in appello e comunque l’entità del contributo non potrebbe che essere parametrato al minimale contributivo ed alla retribuzione determinata dalla contrattazione nazionale di settore.

8. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato. Non si deve provvedere sulle spese non avendo l’Inps svolto attività difensiva neppure attraverso il deposito di memorie ex art. 378 c.p.c..

Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA