Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3080 del 08/02/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 3080 Anno 2018
Presidente: AMBROSIO ANNAMARIA
Relatore: CENICCOLA ALDO

sul ricorso n. 2322\2012 proposto da
ISAGRO s.p.a. (CF 09497920158), in persona del legale rapp.te p.t.,
rapp.to e difeso per procura in calce al ricorso, dagli avv. Emanuele
Alemagna, Tiziana Boneschi e Roberta Gambelli, elettivamente
domiciliato presso lo studio di quest’ultima in Roma alla v. Giulio Caccini
n. 1
– ricorrente contro
SNIA s.p.a. in Amministrazione Straordinaria, in persona del
commissario straordinario, rapp.to e difeso per procura in calce al
controricorso dagli avv. Alberto Santa Maria, Claudio Biscaretti di Ruffia
e Stefano Vinti, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in
Roma alla v. Emilia n. 88

c.

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i/406

ZQ

– controricorrente –

Data pubblicazione: 08/02/2018

avverso il decreto n. 14980 del 2011 e depositato il 13 dicembre 2011
del Tuìbundl ti !Nano;
udita lo relazione della causa svnita nella camera di consiglio del giorno
12 ottobre 2017 dal relatore dr. Aldo Ceniccola.

Rilevato che:

l’opposizione al passivo proposta da Isagro s.p.a. nei confronti della
Snia s.p.a. in Amministrazione Straordinaria, volta ad ottenere il
riconoscimento del proprio credito per l’importo di C 8.750.000;
evidenziava il Tribunale che il credito traeva origine da una garanzia
rilasciata da Caffaro s.r.I., nella qualità di promittente alienante di un
ramo di azienda e di un’area circostante, promessi in vendita alla
Isagro, avente ad oggetto l’obbligo di effettuare a propria cura e spese
le attività necessarie ai fini del rilascio della certificazione ambientale ex
art. 12, comma 2, del d.m. n. 471 del 1999, all’epoca vigente, per la
messa in sicurezza del sito; evidenziava, inoltre, che il credito nasceva
dall’obbligazione ‘ex lege’ che grava sul soggetto responsabile
dell’inquinamento, tenuto a rispondere dei costi per gli adempimenti
necessari ai fini della bonifica del sito inquinato;
la stessa responsabilità doveva poi gravare su Snia s.p.a. in A.S., quale
obbligazione assunta ex art. 2462 c.c. dal socio unico per le obbligazioni
della partecipata Caffaro, anch’essa in A.S., per il periodo dal 3.4.2000
al 2.2.2009 per il quale era stata omessa la pubblicità di cui all’art.
2470 c.c.;
sotto tale aspetto la Isagro s.p.a., quindi, si qualificava come
proprietario incolpevole del sito e soggetto passivo della rivalsa
azionabile dagli Enti territoriali locali per effetto dell’indisponibilità del
soggetto responsabile dell’inquinamento;
osservava dunque il Tribunale che, alla data in cui cessava la
responsabilità del socio unico Snia per le obbligazioni contratte dalla
partecipata Caffaro s.r.I., nessuna prova era stata fornita circa il fatto

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con decreto n. 14980 del 2011 il Tribunale di Milano respingeva

che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito fosse superiore
ai valori di soglia del rischio, per cui non poteva considerarsi ‘insorto a
tale data l’inadempimento del responsabile dell’inquinamento riguardo
all’obbligo di predisporre il progetto operativo degli interventi di bonifica
o di messa in sicurezza;
nemmeno poteva considerarsi sorta, alla data del 2.2.2009,

effetto dell’esecuzione delle opere di bonifica da parte degli Enti
territoriali, non essendo stata eseguita alcuna di tali opere e mancando
il provvedimento emanato dall’autorità competente diretto a giustificare
l’impossibilità di accertare l’identità del soggetto responsabile o
l’impossibilità di esercitare le azioni di rivalsa (o la loro infruttuosità) nei
confronti del medesimo soggetto;
né poteva tale credito considerarsi originato dalla stipula del contratto
del 2001, posto che la scrittura era fonte, oltre che dell’obbligazione di
Caffaro di far conseguire alla Isagro la certificazione ambientale, della
sola obbligazione contrattuale di manleva di Caffaro verso Isagro di
quanto quest’ultima fosse stata costretta a pagare agli Enti territoriali in
caso di esecuzione delle opere di bonifica in danno del responsabile,
manleva che insorge solo in caso di accertamento che la concentrazione
di contaminanti presenti nel sito sia superiore ai valori di concentrazione
soglia di rischio nonché laddove, a fronte dell’inadempimento del
responsabile dell’inquinamento, alla bonifica abbiano provveduto in via
sussidiaria e di ufficio gli Enti territoriali;
tale obbligazione, dunque, non solo non poteva reputarsi certa ma
nemmeno definitivamente insorta nel periodo in cui la Snia aveva la
responsabilità illimitata per le obbligazioni di Caffaro (ai sensi degli artt.
2462 e 2470 c.c.) e ciò impediva anche di ammettere il credito in via
condizionale, venendo in rilievo non già un credito inesigibile ma, più
radicalmente, un credito eventuale;

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l’obbligazione di rivalsa nei confronti del proprietario incolpevole per

avverso tale decreto Isagro s.p.a. propone ricorso per cassazione
affidato a due motivi; resiste la Snia s.p.a. in A.S. mediante
controricorso; Isagro ha depositato memoria.

Considerato che:
con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa

1218, 1362 c.c. e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione,
ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., circa la natura futura ed eventuale del
credito azionato da Isagro, atteso che, contrariamente a quanto ritenuto
dal giudice di merito, l’obbligazione assunta da Caffaro trae origine dalla
clausola 10.8 del contratto che impone chiaramente l’obbligo di
bonificare a proprie spese il sito, sicchè il mancato adempimento espone
chiaramente a risarcire Isagro del costo per fare effettuare tali
interventi da parte di terzi (e non solo quelli di cui la PA potrebbe
chiedere il rimborso a Isagro);
più nello specifico, secondo il ricorrente il giudice di merito avrebbe
violato il canone interpretativo di cui all’art. 1362 c.c. trascurando la
reale volontà delle parti espressa con l’art. 10.8 del contratto con il
quale Caffaro ha espressamente assunto l’obbligo di compiere a proprie
cure e spese tutte le azioni necessarie al fine dell’ottenimento della
certificazione ambientale, il che implica che Caffaro si era impegnata a
compiere tutte le azioni necessarie a bonificare e mettere in sicurezza il
sito ai sensi della normativa vigente, presupposto di fatto per ottenere
la predetta certificazione; sicchè l’interpretazione restrittiva fornita dal
Tribunale, secondo il quale l’impegno contrattuale di Caffaro sarebbe
limitato alla sola rifusione delle spese di bonifica che Isagro
potenzialmente dovrebbe rimborsare alla P.A., sarebbe chiaramente in
contrasto con la reale volontà delle parti espressa nel contratto;
sostiene, inoltre, che l’interpretazione della clausola sarebbe affetta da
manifesta illogicità, apparendo contraddittorio affermare che di fronte
all’inattività di Caffaro, Isagro non disponesse di alcun rimedio

applicazione, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., degli artt. 1173, 1183,

contrattuale nei suoi confronti e dovesse quindi attendere che la P.A. si
attivasse, bonificando il sito in luogo di Caffaro, per poter domandare il
risarcimento del danno alla controparte: Isagro, infatti , ben potrebbe
vantare un interesse alla bonifica immediata del sito acquistato, sia al
fine di potervi svolgere le proprie attività, sia in vista di un’eventuale
rivendita a terzi ed è tale interesse, trascurato dal tribunale, che le parti

il motivo è infondato;
in realtà la proposta censura non coglie la reale ragione posta dal
Tribunale a fondamento della decisione: ciò perché, al di là della
questione interpretativa della clausola evidenziata dal ricorrente, resta
insuperato il rilievo centrale esposto dal giudice di merito e cioè che alla
data del 3.2.2009, nella quale cessava l’obbligazione di Snia, quale
socio unico di Caffaro ex art. 2462 c.c., nessuna prova era stata fornita
circa il fatto che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito
fosse superiore ai valori di soglia di rischio (CSR), per cui non potrebbe
ritenersi insorto a tale data l’inadempimento del responsabile
dell’inquinamento dell’obbligo di predisporre il progetto operativo degli
interventi di bonifica o di messa in sicurezza;
a tale data, secondo il Tribunale, era sorta la sola obbligazione ‘ex lege’
del soggetto responsabile dell’inquinamento di predisporre il modello
concettuale allo scopo di procedere all’analisi di rischio per determinare
le concentrazioni della soglia di rischio, che si sarebbe dovuto
presentare alla Regione Lazio nei sei mesi successivi all’approvazione
del piano di caratterizzazione, obbligo scadente in data successiva al
3.2.2009 e precisamente in data 6.5.2009;
ne consegue che, anche volendo porre l’accento sull’interpretazione
suggerita dal ricorrente (e cioè che nel caso in esame occorreva
verificare semplicemente se fosse maturato l’inadempimento del dovere
da parte di Caffaro di compiere tutte le attività necessarie per il rilascio
della certificazione ambientale), è anche vero che il Tribunale ha
accertato che alla data in cui cessava l’obbligazione della Snia, quale

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avevano inteso tutelare mediante la clausola contrattuale in oggetto;

socio unico di Caffaro, il procedimento amministrativo era ancora in
corso (e dunque si trovava in una fase interlocutoria) e dunque non
poteva considerarsi insorto ancora a carico del responsabile
dell’inquinamento l’obbligo di predisporre il progetto operativo degli
interventi di bonifica e di messa in sicurezza;
con il secondo motivo il ricorrente si duole dell’omessa motivazione ai

depositata all’udienza del 29.9.2011, elaborata nell’ambito di un
procedimento pendente tra Isagro e Caffaro innanzi al Tribunale di
Udine (ove si discute dell’ammissione al passivo di Caffaro dello stesso
credito qui in esame) e confermativa del superamento delle
concentrazioni di soglia di contaminazione, in alcun modo presa in
considerazione dal Tribunale di Milano;
così, secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe trascurato i risultati della
consulenza dalla quale si ricavava chiaramente l’inquinamento dei
terreni e delle acque sotterranee che presentavano, per diversi
contaminanti, un superamento delle concentrazioni di soglia di
contaminazione;
il motivo è infondato;
il rilievo svolto dal ricorrente, infatti, non apporta alcun elemento di
novità rispetto al percorso motivazionale seguito dal giudice di merito,
in quanto l’eventuale valorizzazione dei risultati di quella c.t.u. non
avrebbe in alcun modo potuto indurre il tribunale ad una decisione
differente, atteso che la circostanza che il livello di concentrazione della
soglia di contaminazione (CSC) fosse già stato superato (al momento in
cui cessava l’obbligazione di Snia) costituisce una circostanza che il
Tribunale ha già considerato pacifica (sebbene non rilevante ai fini della
decisione: cfr. l’inizio di pag. 6 del decreto impugnato).
Le ragioni che precedono impongono, in definitiva, il rigetto del ricorso.
Le spese della fase di legittimità seguono la soccombenza e vengono
liquidate come da dispositivo.

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sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. in riferimento alla consulenza d’ufficio

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle
spese del giudizio di cassazione, liquidate in C 14.200 (di cui C 200 per
esborsi) oltre accessori come per legge e contributo spese generali

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 ottobre 2017.

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