Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3080 del 06/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/02/2017, (ud. 06/12/2016, dep.06/02/2017),  n. 3080

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26655-2014 proposto da:

D.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se stesso;

– ricorrente –

contro

GEFIL SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 707/2014 del TRIBUNALE di LA SPEZIA,

depositata il 15/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA

BARRECA.

Fatto

Premesso in fatto

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1.- Con la sentenza impugnata il Tribunale di La Spezia ha rigettato l’appello proposto da Gefil spa avverso la sentenza del Giudice di Pace di La Spezia con la quale era stata accolta l’opposizione proposta dall’avv. D. avverso un’ingiunzione di pagamento della somma di Euro 152,82 per violazioni al codice della strada (con condanna di GEFIL SPA al pagamento delle spese del primo grado, liquidate nell’importo di Euro 400,00, oltre accessori); il giudice d’appello ha compensato le spese del secondo grado.

Il ricorso è proposto con due motivi avverso questa compensazione.

L’intimata non si difende.

2.- Col primo motivo si deduce “violazione e falsa applicazione di norme di diritto relativamente agli artt. 91 e 92 c.p.c. in quanto il Tribunale della Spezia ha inteso compensare le spese di lite senza tener conto della soccombenza dell’Ente impositore ed in assenza di idonea motivazione; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo”.

2.1.- Col secondo motivo si deduce “violazione o falsa applicazione di norme di diritto relativamente agli artt. 346 e 333 c.p.c. in quanto il Tribunale della Spezia non ha inteso le difese mosse dall’avv. D. quale riproposizione delle domande ed eccezioni ex art. 346 c.p.c., classificandole invece quale appello incidentale irrituale e pertanto inammissibile, e ciò anche ai fini della compensazione delle spese di lite”.

3.- Quest’ultimo motivo e la seconda censura del primo motivo sono inammissibili.

Quanto al vizio di “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo”, esso è dedotto facendo riferimento alla norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5 nel testo non applicabile al caso di specie.

Dal momento che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 15 luglio 2014, si applica l’art. 360 c.p.c., n. 5, come sostituito dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), convertito nella L. n. 134 del 2012, che consente esclusivamente la censura di “omesso esame circa un fiuto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”;

censura, quest’ultima, diversa da quella in esame.

3.1.- Quanto al secondo motivo, l’inammissibilità consegue al mancato rispetto dell’art. 366 c.p.c., n. 6. Infatti, il motivo si basa sul contenuto dell’atto introduttivo del primo grado di giudizio e della comparsa di costituzione in appello ed il ricorso non ne riporta le parti essenziali ai fini dell’ammissibilità della censura.

4.- La prima censura del primo motivo è infine da rigettare.

Il giudice ha indicato le ragioni di compensazione delle spese del secondo grado di giudizio; risulta perciò rispettato l’obbligo di motivazione su cui tanto insiste il ricorrente.

Quanto al relativo contenuto si osserva che, sebbene il giudice abbia fatto riferimento ai giusti motivi, l’iter logico-giuridico seguito per pervenire alla decisione rende evidente come questa sia, almeno in parte, basata su una valutazione di soccombenza reciproca (per come è fatto palese dal riferimento alle “domande rispettivamente avanzate”). Questa valutazione non è censurata col primo motivo; il secondo motivo, che è da intendersi sostanzialmente riferito proprio a tale valutazione, è, invece, inammissibile per le ragioni già dette.

In conclusione, si propone il rigetto del ricorso.”.

La relazione è stata notificata come per legge.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto della relazione.

La memoria depositata dal ricorrente non offre argomenti per superare detti motivi, nè la riproduzione degli atti processuali ivi contenuta è idonea a colmare le lacune riscontrate nel ricorso per cassazione (cfr. Cass. ord. n. 26670/14, tra le altre).

Perciò il ricorso va rigettato.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità poichè l’intimata non si è difesa.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile – 3 della Corte suprema di cassazione, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2017

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