Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 308 del 10/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 10/01/2017, (ud. 15/06/2016, dep.10/01/2017),  n. 308

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10634-2015 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANNIA

REGILLA, 194, presso lo studio dell’avvocato ANDREA CORSETTI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DOMENICO CANCILLA

MIDOSSI giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

avverso il provvedimento n. 6105/29/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA dell’1/10/2014, depositata il 16/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CIGNA MARIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il contribuente ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza con la quale la Commissione Tributaria Regionale, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, ha riformato la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da P.A. avverso avvisi con i quali l’Agenzia delle Entrate, in relazione agli anni 2006 e 2007, aveva accertato D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, – ai fini IRPEF – maggior reddito imponibile; la CTR, in particolare, ha evidenziato che l’accertamento sintetico (quale quello in questione) “si fonda sugli indici di spesa, da cui con presunzione legale sono dedotte le entrate imponibili”; di conseguenza, secondo i giudici d’appello, è da ritenere “irrilevante l’attività svolta dal contribuente” ed è quindi erronea la decisione di primo grado, fondata sull'”assunto che l’attività di commercio di roulotte svolta dal contribuente fosse stata esercitata per due soli anni e che ciò costituisse un valido indizio per non ritenere l’impresa estremamente produttiva di reddito”.

L’Agenzia delle Entrate si costituisce al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.

Con il primo motivo di ricorso, il contribuente, denunziando violazione di legge, si duole che la CTR abbia considerato che i coefficienti ministeriali di cui al D.M. del 1992 (che quantificano il reddito in applicazione del c.d. redditometro) costituiscano una presunzione legale, quando invece essi hanno valore di presunzione semplice, che -come tale- consente di dimostrare nello specifico caso che le spese per quello specifico bene siano state inferiori a quelle legislativamente presunte.

Con il secondo motivo, il contribuente, denunziando vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., n. 5, si duole che la CFR non abbia per nulla esaminato e considerato fatti decisivi per il giudizio già oggetto di discussione tra le parti (in particolare: vetustà e tipologia dei veicoli e dell’immobile oggetto dell’accertamento).

Il primo motivo è infondato.

Questa Corte, invero, ha da tempo chiarito che la disponibilità di beni previsti dalla norma in questione costituisce una presunzione di “capacità contributiva”; presunzione da qualificare “legale” ai sensi dell’art. 2728 c.c., perchè è la stessa legge che impone di ritenere conseguente al fatto (certo) di tale disponibilità la esistenza di una “capacità contributive”; di conseguenza, il Giudice tributario, una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici “elementi indicatori di capacità contributiva” esposti dall’Ufficio, non ha il potere di togliere a tali elementi la capacità presuntiva contributiva che il legislatore ha connesso alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile o perchè già sottoposta ad imposta o perchè esente) delle somme necessarie per mantenere il possesso dei beni indicati dalla norma (Cass. 19252/2005; 22936/2007; v. di recente Cass. 9539/2013, secondo cui “in tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai Decreti Ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cosiddetto redditometro, … dispensa l’amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, giacchè codesti restano individuati nei decreti medesimi.

Ne consegue che è legittimo l’accertamento fondato sui predetti fattori-indice, provenienti da parametri e calcoli statistici qualificati, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore”).

Anche il secondo motivo è infondato, in quanto la C.T.R. ha affermato di avere esaminato “la documentazione versata in atti dal contribuente” (anche dunque quella inerente la vetustà e tipologia dei veicoli e gli immobili), ritenendola non idonea ad inficiare la validità della pretesa tributaria.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis, del cit. art. 13.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 3.000,00, oltre spese prenotate a debito ed accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2017

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