Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 308 del 10/01/2011

Cassazione civile sez. lav., 10/01/2011, (ud. 26/10/2010, dep. 10/01/2011), n.308

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

Dott. MANCINI Franco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4471-2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA n. 175,

presso la DIREZIONE AFFARI LEGALI DI ROMA POSTE IALIANE, con

l’avvocato URSINO ANNA MARIA ROSARIA, che la rappresenta e difende

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

V.M., R.S., B.R., BO.

A., D.N.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 20/2006 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 10/02/2006 R.G.N. 879/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/10/2010 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza pubblicata il 10 febbraio 2006, ha rigettato l’appello di Poste italiane spa contro la decisione con la quale il Tribunale di Tre viso aveva respinto il suo ricorso volto alla declaratoria di legittimità delle sanzioni disciplinari inflitte ad alcuni portalettere.

2. La contestazione riguardava inosservanze del sistema di consegna della corrispondenza ed. ad areole, in base al quale il singolo operatore è tenuto alla consegna non solo della corrispondenza della zona di sua competenza, ma anche, in quota, della corrispondenza di altra zona ricompresa nel medesimo raggruppamento di zone (areola), in caso di assenza dell’operatore assegnato a quella zona.

3. La Corte ha confermato la sentenza di rigetto della domanda di Poste italiane di accertamento della legittimità delle sanzioni disciplinari per due ragioni.

4. La prima è che “l’addebito sostenuto dalle poste nell’atto di appello è diverso da quello delle lettere di contestazione con le quali si contesta l’omesso recapito pro quota in tutto o in parte della posta della zona rimasta scoperta all’interno dell’aureola e non il fatto del rifiuto del portalettere di uscire con la posta della zona scoperta lasciandola giacente presso l’ufficio recapiti”.

In tal modo, secondo la Corte “Poste ammette di non contestare o meglio di non poter provare che effettivamente tutta la posta potesse essere consegnata nell’arco del normale orario di lavoro settimanale”.

5. La seconda ragione è che, anche alla stregua della nuova contestazione, il comportamento dei portalettere non è sanzionabile in quanto “deve ritenersi legittima, da parte loro, al momento del carico delle borse, in relazione alla quantità della posta di competenza ed aggiuntiva da consegnare, la valutazione della possibilità di consegnarla integralmente. Spettava quindi alle Poste dimostrare “in concreto (valutato il numero, la quantità ed il peso del corriere da recapitare e la lunghezza dei percorsi) che in quei giorni tutta la posta poteva essere consegnata in quello specifico giorno o comunque nell’ambito di una settimana”.

6. Poste italiane ricorre per cassazione articolando due motivi. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

7. Il primo motivo concerne la prima ragione indicata in sentenza. Si denunzia violazione degli artt. 2086, 2094 e 2104 cod. civ., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo prospettato dal ricorrente.

8. Secondo Poste non vi è diversità di contenuti tra la contestazione e l’addebito prospettato in giudizio, perchè i portalettere fasciando giacente in ufficio buona parte della corrispondenza della zona di aureola, hanno manifestato la volontà di non recapitare tale corrispondenza.

9. Il motivo è fondato: l’argomentazione della sentenza in ordine alla diversità degli addebiti non è sufficiente e non spiega in modo adeguato la diversità delle due condotte, posto che il rifiuto di adempiere all’obbligo di consegnare, pro quota, la posta del collega assente, è integrato tanto dalla mancata consegna in sè, che dalla mancata consegna derivante dal non aver neanche ritirato dall’ufficio la corrispondenza da consegnare.

10. Con riferimento alla seconda ragione, si denunzia invece violazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., in relazione agli artt. 2104 e 2105 cod. civ., nonchè violazione degli artt. 1362 e 1363 in relazione agli artt. 51 e 54 del ccnl del 11 gennaio 2001.

11. Nella esposizione si contesta la tesi della Corte “in base alla quale incombeva alla società l’onere di dimostrare che la prestazione aggiuntiva fosse sicuramente e completamente esigibile”, in quanto, una volta dimostrato da parte del datore la mancata esecuzione della prestazione secondo le direttive impartite, spetta al lavoratore la prova della non imputabilità dell’inadempimento”.

Il motivo è fondato.

12. La ripartizione dell’onere della prova in materia è la seguente.

Poste italiane spa aveva l’onere di provare che tra le prestazioni che il lavoratore era tenuto a svolgere vi era anche quella di consegnare la corrispondenza, pro quota, del collega assente, assegnatario di altra zona della medesima areola.

13. Il lavoratore, posto che è pacifico che la prestazione non è stata resa, aveva l’onere di provare che il suo rifiuto non costituiva inadempimento parziale della prestazione lavorativa.

14. Il giudizio di merito deve essere riformulato valutando la prova alla stregua della su indicata ripartizione, cui non si è attenuta la Corte di Venezia. La sentenza pertanto deve essere cassata, con rinvio ad altra Corte d’Appello per il nuovo giudizio di merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Trieste per la decisione anche in ordine alle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2011

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