Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 308 del 09/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 308 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: FRASCA RAFFAELE

ORDINANZA
sul regolamento di competenza d’ufficio, proposto dal
Tribunale di Macerata

Sezione Distaccata di

Civitanova Marche, con ordinanza R.G. 258/2011,
depositata il 15.6.2012, nel procedimento pendente
tra:
EKO MUSIC GROUP SPA – già EKO SRL;
e

TELECOM ITALIA SPA;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

2013
7285

Cn.s-íglio del 26/09/2013 dal Consigliere Relatore
Dott. RAFFAELE FRASCA.
E’. presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. MARIO FRESA.

Data pubblicazione: 09/01/2014

R.g.n. 15373-12 (c.c. 26.9.2013)

Ritenuto quanto segue:
§1. Il Tribunale di Macerata, Sezione Distaccata di Civitanova Marche, con
ordinanza del 15 giugno 2012, ha proposto istanza di regolamento di competenza ai sensi
dell’art. 45 c.p.c. in una controversia fra la Eko Music Group s.p.a. (già Eko s.r.1.) e la
Telecom Italia s.p.a.
Nell’ordinanza si enuncia quanto segue.
In data 18 giugno 2002 la Eko s.r.l. conveniva dinanzi al Tribunale di Macerata la

Telecom, svolgendo nei suoi riguardi una serie di domande inerenti lo svolgimento di un
rapporto di utenza commerciale, che assumeva inadempiuto, e chiedeva la condanna della
convenuta al risa rimeno di due distinte voci di danno.
La Telecom Italia s.p.a. si costituiva ed eccepiva l’incompetenza del tribunale adito,
a favore di quello di Bologna o di quello di Torino.
Con sentenza del 23 aprile 2009 il Tribunale di Macerata declinava la competenza a
favore del Tribunale di Bologna in forza dell’esistenza di una competenza convenzionale.
Con un atto denominato “atto di citazione” notificato il 4 novembre 2009 la società
originariamente attrice, assunta la nuova denominazione, conveniva dinanzi al Tribunale di
Bologna la Telecom e chiedeva, sulla base delle stese deduzioni in fatto svolte
nell’originaria domanda, una condanna ad una somma maggiore.
La Telecom si costituiva e, per quello che interessa, eccepiva l’incompetenza del
Tribunale di Bologna e la competenza di quello di Milano o, in via alternativa, di quello
del Tribunale di Macerata, Sezione Distaccata di Civitanova Marche.
Il Tribunale di Bologna, con ordinanza del gennaio del 2011, previo rilievo che
l’attrice aveva aderito all’eccezione di incompetenza avversaria ai sensi dell’art. 38 c.p.c. e
che era da ritenersi competente il Tribunale marchigiano, disponeva la cancellazione della
causa dal ruolo.
La causa veniva riassunta dalla Eko Music Group s.p.a. con atto di riassunzione del
21 aprile 2001 e la Telecom, costituendosi, ribadiva la sussistenza delle due competenze
alternative di Milano e del Tribunale marchigiano.
§2. Sulla base di questo svolgimento processuale il Tribunale di Macerata, Sezione
Distaccata di Civitanova Marche ha osservato che il giudizio introdotto dopo la propria
originaria declinatoria di incompetenza dinanzi al Tribunale di Bologna doveva,
nonostante la proposizione con una normale citazione e non con atto riassuntivo,
considerasi, data la sua sostanziale identità rispetto alla prima citazione, un giudizio

t
Est. Cons. affaele Frasca

R.g.n. 15373-12 (c.c. 26.9.2013)

riassunto, tenuto conto che la citazione de qua era stata notificata entro il termine
semestrale applicabile ratione temporis alla declinatoria di competenza dell’aprile 2009.
Ha conseguentemente reputato sussistente un conflitto di competenza negativo fra il
Tribunale marchigiano e quello bolognese, avendo i due tribunali ciascuno ritenuto la
competenza dell’altro.
Ha poi osservato che nel caso di specie doveva trovare applicazione l’art. 44 c.p.c.
sostenendo che, di fronte alla declinatoria di competenza operata dalla sentenza del

Tribunale di Macerata ed alla tempestiva riassunzione operata dalle parti senza che vi fosse
stata reazione contro detta sentenza, il Tribunale di Bologna no avrebbe potuto reputarsi a
sua volta incompetente.
Per tale ragione si è ritenuto <>, legittimato a sollevare il conflitto di competenza
d’ufficio.
§3. Nessuna delle parti ha svolto attività difensiva.
§4. Prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-ter
c.p.c. è stata fatta richiesta al Pubblico Ministero presso la Corte di formulare le sue
conclusioni ed all’esito del loro deposito è stata fissata l’odierna adunanza della Corte.
Considerato quanto segue:
§1. Nelle sue conclusioni il Pubblico Ministero ha chiesto l’accoglimento dell’istanza
di regolamento di competenza d’ufficio e la declaratoria della competenza del Tribunale di
Bologna.
Ha motivato tale conclusione rilevando che il Tribunale di Bologna, davanti al quale
il giudizio era stato a suo dire riassunto, avrebbe dovuto considerare che la sua competenza
dichiarata dalla declinatoria operata dal Tribunale di Macerata e l’incompetenza di
quest’ultimo, erano divenute incontestabili sia dalle parti, sia dal giudice, salvo sollevare
conflitto ai sensi dell’art. 45 c.p.c. Ha sostenuto,quindi che il tribunale felsineo, ove avesse
voluto interloquire sulla competenza avrebbe dovuto sollevare conflitto di competenza ai
sensi di tale norma.
§2. Il Collegio non condivide le conclusioni del Pubblico Ministero e ritiene he il
Tribunale confliggente abbia esercitato il potere di cui all’art. 45 c.p.c. al di fuori delle
ipotesi in cui è ammesso.
Queste le ragioni.
Indipendentemente dall’esattezza che il giudizio dinanzi al Tribunale felsineo fosse
stato oggetto di una riassunzione, premessa per la verità più che dubbia, data la

Est. Cons. Rttae1e Frasca

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R.g.n. 15373-12 (c.c. 26.9.2013)

qualificazione dell’atto introduttivo dinanzi al Tribunale di Bologna come “atto di
citazione”, che avrebbe dovuto escludere la sua qualità di atto di riassunzione del primo
giudizio oggetto di declinatoria da parte del Tribunale di Macerata, si osserva che,
quand’anche vi fosse stata riassunzione è corretto ritenere che il Tribunale di Bologna non
avrebbe dovuto più consentire di mettere in discussione la sua competenza, siccome
incontestabile ai sensi dell’art. 44 c.p.c. per difetto di proposizione di istanza di
regolamento di competenza, ma è altrettanto corretto, a differenza di quel che opina il

Pubblico Ministero, ritenere che, vertendosi in tema di competenza per territorio
derogabile, ancorché per clausola convenzionale, quel Tribunale non avrebbe potuto
nemmeno sollevare conflitto di competenza, ammissibile solo (oltre che quando venga in
gioco una competenza per materia) quando venga in giuoco un criterio di competenza
territoriale ex lege inderogabile.
Tuttavia, è altrettanto corretto ritenere che, essendo il criterio di competenza
applicabile convenzionale e, quindi, derogabile, una volta dismessa ipoteticamente la
competenza da Tribunale di Bologna in violazione dell’art. 44 c.p.c., soltanto la parte
interessata si sarebbe potuto dolere della conseguente illegittimità della declinatoria ed
avrebbe dovuto e potuto farlo con regolamento di competenza. Viceversa, una volta
riassunto il giudizio dinanzi all’attuale giudice configgente, poiché il criterio di
competenza che veniva e viene in rilievo continuava come continua ad essere di
competenza territoriale derogabile, quel giudice non aveva la possibilità di sollevare
conflitto ai sensi dell’art. 45 c.p.c., perché a sua vola doveva prendere atto che la
fattispecie, in ragione della mancata impugnazione con il regolamento di competenza della
declinatoria di competenza bolognese (per violazione dell’art. 44 c.p.c.), era davanti a lui
regolata dall’art. 44 c.p.c., dato che non ricorreva un caso di competenza territoriale
inderogabile e considerato che la violazione dell’art. 44 c.p.c. da parte del Tribunale di
Bologna non era di per sé oggetto di possibile esercizio del potere di conflitto, ma sarebbe
stata controllabile solo ad istanza di regolamento di parte, invece non proposta.
Il Tribunale di Macerata, Sezione Distaccata di Civitanova Marche, non avrebbe più
potuto interloquire sulla competenza con il potere di conflitto. E ciò si osserva in disparte
la questione, che qui non rileva, del se tale potere sarebbe invece sussistito ove la prima
declinatoria di competenza avesse riguardato un criterio di competenza territoriale
inderogabile ed il Tribunale di Bologna avesse declinato a sua volta la competenza invece
che sollevare conflitto.

Est. Cons. Rafface Frasca

tt

R.g.n. 15373-12 (c.c. 26.9.2013)

Nella specie assume rilievo il fatto il conflitto è stato proposto inammissibilmente,
perché è stato elevato in funzione dell’assicurazione di un criterio di competenza
territoriale derogabile.
Il principio di diritto che viene in evidenza per giustificare la declaratoria di
inammissibilità dell’istanza ai sensi dell’art. 45 c.p.c. con riguardo alla fattispecie è il
seguente: <<Ove, a seguito di una declinatoria di competenza per ragioni di territorio riassunta davanti al giudice indicato come competente nella declinatoria di competenza, qualora detto giudice, consentendo ancora una discussione sulla detta competenza, declini a sua volta, in violazione dell’art. 44 c.p.c., la competenza sull’accordo delle parti (come nella specie) o anche su eccezione di una di esse a favore del primo giudice e le parti riassumano dinanzi a quest’ultimo la causa, tale giudice non può sollevare conflitto asseritamente negativo di competenza a tutela del criterio di competenza territoriale derogabile assumendo la violazione del citato art. 44 c.p.c., ma deve prendere atto che la riassunzione (nel caso di seconda declinatoria su eccezione di parte, la mancata proposizione dell’istanza di regolamento da parte dell’altra) ha determinato il radicarsi della causa dinanzi a lui, così venendo sciolto il conflitto illegittimamente verificatosi.>>.

Il conflitto è dichiarato, dunque, inammissibile.

P. Q. M.

La Corte dichiara inammissibile l’istanza di regolamento di competenza d’ufficio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 26
settembre 2013.

derogabile non sia stato proposto regolamento ad istanza di parte e la causa sia

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