Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30799 del 28/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 28/11/2018, (ud. 22/11/2017, dep. 28/11/2018), n.30799

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25648/2013 proposto da:

S.P., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA G. BATTISTA MARTINI 2, presso lo studio dell’avvocato

STEFANO GENOVESE (STUDIO LEGALE MARASCIO), rappresentato e difeso

dall’avvocato BENINO MIGLIACCIO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA C.

MONTEVERDI 16, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CONSOLO, che

la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3793/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/05/2013 R.G.N. 5322/2010;

il P.M., ha depositato conclusioni scritte.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza depositata in data 15.5.2013, la Corte di Appello di Roma ha parzialmente accolto – limitatamente alla censura sulle spese – il gravame interposto da S.P. avverso la pronunzia del Tribunale della stessa sede con la quale era stata rigettata la domanda del medesimo, diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità del termine apposto al contratto, stipulato con Poste Italiane S.p.A., ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1-bis, così come modificato dalla L. n. 266 del 2005, relativamente al periodo 2.4.2007-30.6.2007, nonchè la riassunzione in servizio ed il diritto al risarcimento del danno pari alle retribuzioni medio tempore maturate; che avverso tale decisione il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi;

che Poste Italiane S.p.A. ha resistito con controricorso;

che il P.G. ha formulato richiesta di rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che con il ricorso per cassazione si censura: 1) l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (mansioni di sportellista del ricorrente) ed altresì la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e si deduce che la sentenza impugnata avrebbe omesso di esaminare il fatto che il ricorrente, avendo svolto mansioni di sportellista, era anche addetto all’espletamento di servizi finanziari, incorrendo così nella violazione dell’art. 112 c.p.c., “per omessa pronunzia su tutta la domanda”; 2) la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 1 e 2 e si lamenta che, dall’omesso esame dell’attività in concreto svolta dal S., sia derivato l’errore dei giudici di seconda istanza che hanno ritenuto applicabile quest’ultima norma al caso di specie; 3) l’omesso esame di un punto decisivo per il giudizio (“superamento del limite di contingentamento”) e si deduce che la sentenza di appello non prenderebbe, se non genericamente, posizione riguardo al dedotto mancato rispetto dei limiti di contingentamento; per la qual cosa, si chiede che la sentenza venga “cassata per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti”; 4) la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., artt. 112,421 e 437 c.p.c., ed in particolare, si lamenta che la sentenza impugnata non sarebbe “rispettosa della regola dell’onere della prova relativamente alla percentuale delle assunzioni a termine” e sarebbe “carente sul piano motivazionale, quanto agli elementi probatori che potrebbero sostenere la valutazione di rispetto di tale clausola nel caso esaminato”;

che i primi due motivi, da trattare congiuntamente per ragioni di connessione, non sono meritevoli di accoglimento: ed invero, perchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità la violazione dell’art. 112 c.p.c. – fattispecie riconducibile ad una ipotesi di error in procedendo ex art. 360 c.p.c., n. 4 – sotto il profilo della mancata corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato, deve prospettarsi, in concreto, l’omesso esame di una domanda o la pronunzia su una domanda non proposta (cfr., tra le molte, Cass. nn. 13482/2014; 9108/2012; 7932/2012; 20373/2008); ipotesi, queste, che non si profilano nel caso di specie, in cui i giudici di seconda istanza facendo propri i prevalenti – ed ormai consolidati – arresti giurisprudenziali di legittimità (v., ex plurimis, Cass. nn. 6765/2017; 13609/2015), hanno motivatamente sottolineato che, “in tema di contratto di lavoro a tempo determinato, il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1-bis, fa riferimento esclusivamente alla tipologia di imprese presso cui avviene l’assunzione – quelle concessionarie di servizi e settori delle poste – e non anche alle mansioni del lavoratore assunto, in coerenza con la ratio della disposizione, ritenuta legittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 214 del 2009, individuata nella possibilità di assicurare al meglio lo svolgimento del c.d. servizio universale postale, ai sensi del D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 1, comma 1, di attuazione della direttiva 1997/67/CE, mediante il riconoscimento di una certa flessibilità nel ricorso allo strumento del contratto a tempo determinato, pur sempre nel rispetto delle condizioni inderogabilmente fissate dal legislatore. Ne consegue che, al fine di fissare la legittimità del termine apposto alla prestazione di lavoro, si deve tenere conto unicamente dei profili temporali e percentuali (sull’organico aziendale) previsti dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1-bis”;

che, ancora con riguardo ai primi due mezzi di impugnazione, è altresì da rilevare che, a fronte del fatto che la Corte di merito ha compiutamente dato atto delle ragioni per le quali ha ritenuto che le attività di sportello notoriamente rientrano nel servizio postale universale, la censura relativa al dedotto vizio di motivazione attiene ad una questione (il preteso omesso esame delle mansioni di sportellista del S., dalle quali “quindi” si dovrebbe dedurre che lo stesso fosse “adibito a servizi anche finanziari”), riguardo alla quale il ricorrente dichiara genericamente di “averla dedotta puntualmente sia in primo che in secondo grado”, senza però specificare dove l’abbia proposta, nè se abbia richiesto di fornire prove in merito (a pag. 91 del ricorso in sede di legittimità si fa un richiamo alla pagina 3 dell’atto di appello, ma quest’ultimo risulta versato in atti con la numerazione delle pagine da 46 a 58); e ciò, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, che pone a carico del ricorrente l’onere di indicare specificamente nel ricorso anche gli atti processuali su cui si fonda e di trascriverli nella loro completezza con riferimento alle parti oggetto di doglianza, al fine di renderne possibile l’esame e di dare modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità delle asserzioni addotte (Cass., S.U., nn. 16887/2013; 7161/2010; Cass. nn. 8569/2013; 1435/2013; 15628/2009);

che quanto testè sottolineato vale anche per la doglianza articolata con il terzo mezzo di impugnazione, il quale ultimo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo il ricorrente indicato con precisione dove avrebbe censurato il mancato rispetto della clausola di contingentamento da parte della società datrice di lavoro (facendosi, anche in questo caso, un generico riferimento alla pagina 3 del ricorso in appello che, come innanzi rilevato, è versato in atti con una numerazione incompatibile con la detta citazione); peraltro, lo stesso S. ha affermato che la sentenza di primo grado ha respinto “le doglianze inerenti alla asserita inosservanza della soglia percentuale di assunzione di personale a termine…. essendo il giudice chiamato a pronunciarsi su fatti che siano sostanzialmente controversi tra le parti”, non essendo sufficiente “a tal fine che l’attore deduca genericamente l’esistenza della prova a carico di controparte su alcuni fatti o li contesti genericamente”, ma occorrendo che “ciò faccia mediante il richiamo a circostanze fattuali e significative (Cass. n. 8933/09)” e che la sentenza oggetto del presente giudizio recepisce totalmente il ragionamento svolto dal giudizio di primo grado;

che, sempre con riferimento al terzo motivo, va pure osservato che lo stesso è inammissibile, anche in considerazione del fatto che, nella fattispecie, si applica, ratione temporis, il nuovo testo dell’art. 360, comma 1, n. 5), come sostituito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, essendo stata la sentenza impugnata pubblicata, come riferito in narrativa, il 15.5.2013; ed invero, come sottolineato dalle Sezioni Unite di questa Corte (con la sentenza n. 8053 del 2014), per effetto della riforma del 2012, per un verso, è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione); per l’altro verso, è stato introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ma nel caso in esame, il motivo di ricorso che denuncia il vizio motivazionale non indica il fatto storico (v., tra le altre, Cass. n. 21152 del 2014), con carattere di decisività, che sarebbe stato oggetto di discussione tra le parti e che la Corte di Appello avrebbe omesso di esaminare; nè, tanto meno, fa riferimento, alla stregua della pronunzia delle Sezioni Unite, ad un vizio della sentenza “così radicale da comportare” in linea con “quanto previsto dall’art. 132 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per mancanza di motivazione”;

che, dunque, non potendosi più censurare, dopo la riforma del 2012, la motivazione relativamente al parametro della sufficienza, rimane il controllo di legittimità sulla esistenza e sulla coerenza del percorso motivazionale del giudice di merito (cfr., tra le molte, Cass. n. 25229 del 2015) che, nella specie, è stato condotto dalla Corte territoriale con argomentazioni logico-giuridiche del tutto congrue, e scevre da vizi, in ordine all’accertamento della legittimità dell’apposizione del termine al contratto di cui si tratta;

che neppure il quarto motivo è meritevole di accoglimento, non avendo il S. formulato in modo esplicito le ragioni delle sue doglianze; la Corte territoriale, invero, ha dimostrato di condividere il ragionamento svolto dal giudice di prima istanza in ordine alla attendibilità della prova offerta da Poste Italiane S.p.A. circa il rispetto del profilo percentuale del 15% dell’organico aziendale; peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di ribadire, in più occasioni, che in appello possono trovare ingresso prove nuove solo nel caso in cui, senza alterare il regime delle preclusioni, siano ritenute dalla Corte indispensabili ai fini della decisione, sempre che il fatto che si vuole provare sia stato già dedotto nel giudizio di primo grado (cfr., tra le molte, Cass. n. 1370/2013), ed altresì che “la valutazione di indispensabilità non deve essere neppure esplicitata nella motivazione”, con la conseguenza che “il relativo esercizio è svincolato da ogni onere di motivazione ed il provvedimento di rigetto dell’istanza non è sindacabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa essere acquisita con altri mezzi e l’iniziativa della parte istante non abbia finalità esplorativa” (v. Cass. nn. 24188/2013; 22305/2007; 2379/2007);

che condivisibilmente, a parere del Collegio, i giudici di seconda istanza non hanno reputato che fosse indispensabile disporre l’acquisizione di nuove prove nel processo per approfondire elementi già obiettivamente presenti nello stesso;

che, pertanto, il ricorso va respinto;

che le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; che, avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate complessivamente in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 22 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2018

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