Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30799 del 26/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 26/11/2019, (ud. 25/09/2019, dep. 26/11/2019), n.30799

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5512-2018 proposto da:

N.A., elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI VILLA EMILIANI

48, presso lo studio dell’avvocato CECI GINISTRELLI NICOLA, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE ROMA TERRITORIO, in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6656/2017 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 16/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/09/2019 dal Consigliere Dott. CIRESE MARINA.

Fatto

RITENUTO

Che:

Con ricorso per cassazione articolato in tre motivi Alda Negroni impugnava la sentenza della CTR del Lazio in data 16.11.2017 che, in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, aveva riformato la sentenza della CTP di Roma datata 5.4.2016 che aveva a sua volta accolto parzialmente il ricorso proposto dal contribuente avverso l’avviso di accertamento con cui era stata effettuata la revisione del classamento di un immobile di sua proprietà, siti in (OMISSIS), ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335.

A sostegno della decisione il giudice di seconde cure riteneva l’atto congruamente motivato atteso che “.. il comma 335 nell’introdurre la nuova procedura speciale non ha fatto salvi i precedenti metodi di estimi catastali individuali basati sul contraddittorio preventivo, sulla DOCFA, sulla necessità del sopralluogo e del confronto tra immobili similari e sulle caratteristiche intrinseche ed estrinseche delle unità immobiliari, per cui al contribuente che ritiene che il suo immobile non possa rientrare nella ratio del classamento.. è sempre fatta salva la possibilità di dimostrarlo nella fase contenziosa”.

Parte resistente si costituiva con controricorso chiedendo il rigetto del gravame.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con il primo motivo di ricorso rubricato “Violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, omesso esame dell’eccezione di inammissibilità dell’appello dell’ufficio per mancanza di specificità dei motivi rispetto al contenuto della sentenza di primo grado per violazione del D.Lgs. n. 564 del 1992, art. 53 (anche alla luce dell’art. 342 c.p.c.) Error in procedendo, nullità della sentenza” parte ricorrente deduceva che la CTR si era limitata a riportare nelle premesse l’eccezione di inammissibilità dell’appello per carenza di specificità dei motivi senza tuttavia pronunciarsi in modo esplicito sulla medesima.

Con il secondo motivo di ricorso rubricato “Violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, omessa pronuncia della CTR sull’eccezione della signora Negroni di inammissibilità dell’appello dell’Ufficio per mancanza di specificità dei motivi rispetto al contenuto della sentenza di primo grado con violazione del D.Lgs. n. 564 del 1992, art. 53. Error in procedendo, nullità della sentenza” parte ricorrente deduceva che la CTR non aveva pronunciato in ordine all’eccezione di inammissibilità dell’atto di appello.

Con il terzo motivo di ricorso rubricato “Violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2 e 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, motivazione apparente in relazione ai motivi di appello incidentale subordinato della Negroni ritualmente formulati in giudizio e decisivi ai fini del decidere, error in procedendo, nullità della sentenza” parte ricorrente deduceva che la CTR non si è pronunciata sui motivi di appello incidentale proposti dalla contribuente afferenti alla illegittimità dell’avvenuta inversione dell’onere della prova, ovvero spostando sul contribuente l’onere della prova circa le ragioni di eccezione che si pongono tra il cespite specifico e la rivalutazione standardizzata nell’accertamento di riclassamento e alla illegittimità della procedura di riclassificazione per microzone di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, posta in essere in concreto dall’ufficio.

I primi due motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente in quanto afferenti alla medesima questione, sono infondati.

Ed invero “Non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo. (Nella specie, la S.C. ha ravvisato il rigetto implicito dell’eccezione di inammissibilità dell’appello nella sentenza che aveva valutato nel merito i motivi posti a fondamento del gravame) (Cass., Sez.5, n. 29191/17).

Nel caso di specie, la CTR, dando prima atto della proposizione dell’eccezione di inammissibilità dell’appello e passando quindi ad esaminare il merito del ricorso, ha così mostrato implicitamente di aver ritenuto infondata la proposta censura.

Il terzo motivo di ricorso è fondato.

Va premesso che, come chiarito dalle sezioni unite (Cass., sez. un., 18 aprile 2016, n. 7665), quando si procede all’attribuzione di ufficio di un nuovo classamento ad un’unità immobiliare a destinazione ordinaria, l’Agenzia competente deve specificare se il mutamento è dovuto ad una risistemazione dei parametri relativi alla microzona in cui si colloca l’unità immobiliare e, nel caso, indicare l’atto con cui si è provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano, trattandosi di uno dei possibili presupposti del riclassamento. Quando si tratta di revisione del classamento delle unità immobiliari private site in microzone comunali ai sensi della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, la ragione giustificativa è l’accertamento di una modifica nel valore degli immobili presenti nella microzona, attraverso le procedure previste dal successivo comma 339 ed elaborate con la determinazione direttoriale del 16 febbraio 2005 cui sono allegate linee guida definite con il concorso delle autonomie locali. Nello specifico, l’intervento è possibile nelle microzone “per le- quali il rapporto tra il valore medio di mercato e il corrispondente valore medio catastale si discosta significativamente dall’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali (comma 335).

Il singolo classamento deve avvenire mediante l’utilizzo e la modifica dell’insieme delle microzone, avente portata generale in ambito comunale. Si tratta di atti amministrativi volti a risolvere specifici problemi tecnico estimativi posti in astratto dall’ordinamento fiscale e destinati ad operare nei confronti di una generalità indeterminata di destinatari, individuabili solo ex post.

La Corte Costituzionale pronunciandosi sulla legittimità dello strumento introdotto con la legge finanziaria 2005, (Corte Cost., 1 dicembre 2017, n. 249), ha affermato che la scelta fatta dal legislatore con il comma 335 non presenta profili d’irragionevolezza. La decisione di operare una revisione del classamento per microzone si basa sul dato che la qualità del contesto di appartenenza dell’unità immobiliare rappresenta una componente fisiologicamente idonea ad incidere sul valore del bene, tanto che il fattore posizionale già costituisce una delle voci prese in considerazione dal sistema catastale in generale.

Può quindi ritenersi non irragionevole che l’accertamento di una modifica del valore degli immobili presenti in una determinata microzona abbia una ricaduta sulla rendita catastale. Il conseguente adeguamento, proprio in quanto espressione di un’accresciuta capacità contributiva, è volto in sostanza ad eliminare una sperequazione esistente a livello impositivo.

In relazione a tale accertamento assume valore centrale l’obbligo motivatorio in ordine agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere diffuso” dell’operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento.

In tema di motivazione degli atti di riclassamento di immobili già muniti di rendita catastale questa Corte ha precisato che se il nuovo classamento è stato adottato, ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra valore di mercato e valore catastale in tale microzona rispetto all’analogo rapporto nell’insieme delle microzone comunali, l’atto deve essere adeguatamente motivato in merito agli elementi (da individuarsi tra quelli indicati nel D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, quali la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, in modo che il contribuente sia posto in condizione di conoscere “ex ante” le ragioni che ne giustificano in concreto l’emanazione (vedi da ultimo Cass., 6-5, n. 9770/2019; Cass., Sez. 5, n. 19810/2019).

Nella specie, dalla lettura della decisione impugnata si evince che, disattendendo i principi fin qui enucleati, la CTR ha ritenuto che il riclassamento L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335, si fonda su una valutazione astratta incombendo invece sul contribuente l’onere di offrire gli elementi volti ad escluderne i presupposti nella ipotesi concreta.

In conclusione, in accoglimento del terzo motivo di ricorso, rigettati i primi due, la sentenza impugnata va cassata, e decidendo nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto ex art. 384 c.p.c., va accolto il ricorso della contribuente con conseguente annullamento dell’avviso di accertamento impugnato.

Le spese di lite vanno compensate in ragione del recente consolidarsi della giurisprudenza in materia.

P.Q.M.

In accoglimento del terzo motivo di ricorso, rigettati i primi due, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario della contribuente.

Compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA