Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30799 del 22/12/2017


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 30799 Anno 2017
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: LA TORRE MARIA ENZA

ORDINANZA

sul ricorso 20572-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

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SHAF SPArl elettivamente- do
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ciliato, in

ROMA VIA

MAROCCO 18, presso lo STUDIO TRIVOLI & ASSOCIATI,
rappresentatR

e

difes

dall’avvocato

GIUSEPPE

CACCIATO;

controricorrente

avverso la sentenza n. 15/2010 della COMM.TRIB.REG. d’
Pti- 9- 0 N7E
TORINOq depositata il 17/03/2010;

Data pubblicazione: 22/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 16/05/2017 dal Consigliere Dott. MARIA

ENZA LA TORRE.

R.G. 20572/2010 Agenzia delle entrate c/ SHAF s.p.a.
Ritenuto che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza
della C.T.R. Piemonte, n. 15/25/10 dep. 17/03/2010, che su
separati ricorsi proposti da

Shaf s.p.a.

contro tre avvisi di

finanza, ai fini Irpeg e Ilor per gli anni 2002, 2003, 2004, riuniti
dal giudice di prime cure, ha parzialmente accolto l’appello della
contribuente “limitatamente alle sopravvenienze attive ad
eccezione della sopravvenienza attiva di C. 81.704,18”.
La C.T.P. di Novara aveva annullato l’avviso di accertamento per
l’anno d’imposta 2002; per le annualità 2003 e 2004, aveva
confermato gli accertamenti, quanto ai recuperi conseguenti alle
sopravvenienze attive, accogliendo i ricorsi limitatamente ai costi
ritenuti indeducibili e non inerenti.
La C.T.R., accogliendo parzialmente l’appello della società, ha per quanto ancora rileva – accolto la domanda della Shaf s.p.a.
quanto all’omessa iscrizione delle sopravvenienze per fatture non
ricevute, in relazione alle provvigioni, riconosciute ad agenti e
aziende italiane e straniere al fine di procacciare nuovi clienti, in
base a mandato conferito verbalmente. La C.T.R., pur
ammettendo la poca verosimiglianza di un mandato solo verbale,
in assenza di fatture da parte degli agenti di commercio,
tuttavia, preso atto che l’Ufficio non ha contestato l’esistenza
delle operazioni o l’inerenza e congruità dei costi, ha statuito che
gli importi relativi agli indicati mandati non concorrono alla
formazione del risultato di esercizio della società. Ciò in quanto

R. G. 20572/2010 Agenzia delle entrate c/ SHAF s.p.a.

accertamento emessi a seguito di verifica della Guardia di

non risultano “forniti dall’Ufficio o ricavabili in atti elementi tali da
far desumere che nell’esercizio successivo si fosse estinta
l’obbligazione nei confronti degli agenti”, e di conseguenza far
concorrere il costo a componente positivo del reddito soggetto a
imposizione; né l’Ufficio ha opportunamente dimostrato
l’esistenza di una prassi contabile, solo genericamente

Shaf s.p.a. si costituisce con controricorso.
Considerato che:

1. Con l’unico motivo del ricorso l’Agenzia delle entrate deduce
violazione di legge (art. 88, ex 55, TUIR), per avere la C.T.R.
erroneamente statuito che l’insussistenza passiva deve essere
iscritta quale sopravvenienza attiva soltanto nell’esercizio in cui
la posizione debitoria debba considerarsi cessata con esattezza,
invece della regola di cui alla norma citata – secondo cui la
sopravvenienza attiva corrispondente al costo insussistente deve
essere registrato nel bilancio redatto a fini fiscali – qualora
successivamente all’esercizio in cui la spesa è stata dedotta per
competenza il relativo costo non sia stato effettivamente
sostenuto.
2. Il ricorso è fondato e va accolto.
2.1.Va premesso che le sopravvenienze attive, a norma dell’art.
88 TUIR, sono costituite dai “ricavi o altri proventi conseguiti a
fronte di spese, perdite o oneri dedotti o di passività iscritte in
bilancio in precedenti esercizi e i ricavi o altri proventi conseguiti
per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il
reddito in precedenti esercizi, nonché la sopravvenuta
insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività
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R.G. 20572/2010 Agenzia delle entrate c/ SHAF s.p.a.

richiamata.

iscritte in bilancio in precedenti esercizi”; esse concorrono alla
formazione del reddito dell’esercizio e sono, pertanto,
fiscalmente tassabili.
2.2.Va ancora premesso che il bilancio delle società di capitali
deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della

essendo la disciplina legale del bilancio d’esercizio delle società
volta a garantire la veridicità e correttezza dei risultati contabili,
oltre alla più ampia trasparenza dei dati di bilancio che a quei
risultati conducono.
2.3. I costi sostenuti dall’impresa, per essere deducibili, devono
possedere, ex art. 75, ora 109, TUIR, i requisiti:

a)

di

competenza, quanto al tempo, per cui per dedurre i costi in anni
successivi è necessaria la presenza di fatti certi e precisi in forza
di una contabilità regolarmente tenuta, con cui si possa
dimostrare che alla fine dell’esercizio di competenza mancavano
ancora i requisiti di certezza e/o oggettiva determinabilità (Cass.
n. 2168 del 2001); b)

di certezza, quanto all’esistenza; c) di

oggettiva determinabilità,quanto all’ammontare; d) di inerenza,
all’attività dell’impresa, inclusi anche costi che non sono correlati
specificamente ai ricavi, ma riferiti al più ampio concetto di
attività esercitata (Cass. n. 10062 del 2000).
2.4.Questa Corte ha poi affermato il principio secondo il quale
grava sul contribuente l’onere di provare non solo l’indefettibile
requisito dell’inerenza dei costi, ma anche la loro effettiva
sussistenza ed il loro preciso ammontare (Cass. n. 6650 del
2006, n. 1709 del 2007, n. 23626 del 2011, nn. 16896 e 23550
del 2014 e 1951 del 2015), attraverso una documentazione di
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società e il risultato economico dell’esercizio (art. 2423 c.c.),

supporto dalla quale possa ricavarsi, oltre che l’importo, anche la
ragione della spesa, di cui non è sufficiente addurre l’avvenuta
contabilizzazione (Cass. n. 14570 del 2001). Pertanto, è
necessario che la prova dei costi deducibili sia opportunamente
documentata – in modo tale che dalla documentazione relativa si
possa ricavare “l’inerenza del bene o servizio acquistato

servizio stesso” rispetto all’attività da cui derivano i ricavi o gli
altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa (cfr.
Cass. n. 16853 del 2013).
2.5.Alla luce delle superiori premesse la C.T.R., in fattispecie in
cui il costo per il pagamento delle provvigioni agli agenti e
mandatari era stato solo appostato in bilancio senza la
necessaria documentazione – mancando le relative fatture non
riportate in bilancio neanche negli anni successivi -/ ha
erroneamente applicato il principio secondo il quale
l’insussistenza passiva deve essere iscritta nell’esercizio, pur
essendo la posizione debitoria incerta, in quanto, trattandosi nel
caso di specie di imputazione di presunti costi stimati a fine
esercizio, la loro mancata successiva documentazione fa venir
meno il presupposto dell’applicazione del principio di
competenza, legittimando la ripresa dell’Ufficio. Solo in caso di
accertato pagamento, documentato da fattura, il contribuente
può portare successivamente in detrazione il costo: ma nella
fattispecie i costi in contestazione non sono stati documentati
nemmeno nei bilanci successivi.
L’imputazione dei costi, infatti, per il ricordato principio di
competenza,

deve

sorretta

essere

da

una

idonea

documentazione contabile (in base alle sopra richiamate norme
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R.G. 20572/2010 Agenzia delle entrate c/ SHAF s.p.a.

all’attività imprenditoriale, intesa come strumentalità del bene o

del TUIR e ai principi contabili), della quale la C.T.R. ha invece
accertato la mancanza, in quanto i servizi forniti da agenti e
rappresentanti sarebbero stati svolti con incarichi verbali, senza
il relativo documento contabile (fattura).
2.6.Peraltro la verifica fiscale e gli accertamenti impugnati
riguardano tre annualità, per nessuna delle quali risultano

di prova, che la presunzione che assiste l’operato dei
verbalizzanti è legale, nel senso che null’altro l’Ufficio è tenuto a
provare se non quanto emerge dal procedimento deduttivo
fondato sulle risultanze esposte, gravando sul contribuente
l’onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate
documentando l’esistenza e l’inerenza dei costi all’attività
dell’impresa (Cass. n. 13509 del 11/06/2009). Giustificando la
mancata prova del pagamento dei servizi senza limiti temporali,
(oltre agli effetti sulla prescrizione dell’azione accertatrice) si
determinerebbe l’impossibilità per l’Ufficio di accertare il rispetto
del principio di competenza.
3. Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza va cassata, con
rinvio alla C.T.R. del Piemonte, in diversa composizione, che
provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche
per le spese, alla C.T.R. del Piemonte in diversa composizione.
Roma, 16/05/2017

emesse le fatture per gli indicati servizi. Va riaffermato, in punto

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