Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30798 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. III, 30/12/2011, (ud. 05/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30798

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA DEL FANTE 2, presso lo studio dell’avvocato ACCIAI

COSTANZA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

NAVARRA ORLANDO giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.M. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 574/2008 del TRIBUNALE di AOSTA, depositata il

02/12/2008, R.G.N. 178/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/12/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IANNELLI Domenico che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. F.L.p.e.m.n.f.

d.p.p.t.q.c.d.s.p.i.

m.d.f.

Ia. proponeva opposizione all’esecuzione, deducendo il versamento di somme, superiori a quelle dovute, mediante il pagamento diretto di spese a favore dei figli.

Nel contraddittorio con L., il Tribunale di Aosta, in persona del giudice monocratico, accoglieva l’opposizione (sentenza del 2 dicembre 2008).

2. Avverso la suddetta sentenza, L. propone ricorso per cassazione con tre motivi.

I., ritualmente intimato, non svolge difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il Tribunale ha fondato l’accoglimento dell’opposizione sulle seguenti essenziali argomentazioni.

a) I documenti prodotti e la consulenza dimostrano “con ragionevole certezza” che I. ha speso – nel periodo 2001-2003, durante il giudizio pendente, sino alla sentenza – somme per il mantenimento dei figli.

Il consulente, “pur rilevando l’insufficienza di parte della documentazione nel rilevare l’imputabilità di tutte le spese a …

I.”, ha dichiarato che sulla base “di abitudini di spese” e “della verifica a campione di alcune voci”, le spese possono attribuirsi all’opponente.

La riferibilità delle spese effettuate a I. risulta dalle testimonianze (figlie E. e El.); d’altra parte, la moglie, tollerando la presenza del marito presso l’abitazione durante la separazione, ha consentito di fatto che il contributo venisse elargito con l’utilizzo diretto di somme.

b) In ordine al quantum, considerato il periodo di riferimento e l’importo all’epoca dovuto, dalla consulenza risulta che I. ha sostenuto spese per oltre Euro 17.000,00, mentre avrebbe dovuto corrispondere circa Euro 13.000,00.

2. Con il primo motivo, si censura la sentenza per contraddittorietà della motivazione (si veda quanto può essere considerato come la prescritta sintesi, ai sensi dell’art. 366-bis cod. proc. civ., p. 52 del ricorso).

In realtà, pur deducendo la contraddittorietà della motivazione della sentenza, la ricorrente critica direttamente la consulenza tecnica e censura quella che ritiene l’acritica adesione ai risultati della stessa da parte del giudice.

Ma, non allega di aver criticato la consulenza nella sede del processo di merito. Conseguentemente, il giudice poteva limitarsi alle argomentazioni spese nella sentenza per aderire ai risultati della consulenza.

Secondo la giurisprudenza consolidata “Il giudice del merito non è tenuto ad esporre in modo puntuale le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, potendo limitarsi ad un mero richiamo di esse, soltanto ne caso in cui non siano mosse alla consulenza precise censure, alle quali, pertanto, è tenuto a rispondere per non incorrere nel vizio di motivazione. Tale vizio è però denunciabile, in sede di legittimità, solo attraverso una indicazione specifica delle censure non esaminate dal medesimo giudice (e non già tramite una critica diretta della consulenza stessa), censure che, a loro volta, devono essere integralmente trascritte nel ricorso per cassazione al fine di consentire, su di esse, la valutazione di decisività.” (Cass. 6 settembre 2007 n. 18688). Conseguente è l’inammissibilità del motivo.

3. Con il secondo motivo, si deduce omessa e insufficiente motivazione nella valutazione delle risultanze testimoniali delle figlie, in ordine alla effettuazione delle spese da parte del padre e alla accettazione da parte della madre della presenza del marito durante la separazione giudiziale. In tutta la parte esplicativa del motivo, non è ricavabile il richiesto momento di sintesi.

I vizio di motivazione non si traduce in un necessario momento di sintesi (Cass. 25 febbraio 2009, n. 4556) e il motivo è, pertanto, inammissibile sulla base della giurisprudenza consolidata.

4. Con il terzo motivo, si deduce omessa pronuncia in ordine all’eccezione, sollevata dalla opponente L., relativa alla impossibilità per il debitore esecutato di opporre in compensazione crediti antecedenti la formazione del titolo esecutivo.

Il motivo è inammissibile.

Prima ancora della adeguatezza del quesito e della stessa pertinenza dell’eccezione di compensazione rispetto alla deduzione, in sede di opposizione, di aver contribuito al mantenimento attraverso l’accollo diretto delle spese, rileva il difetto di autosufficienza del motivo (Sez. Un. 25 marzo 2010, n. 7161, in riferimento, anche, alla tempestività dell’eccezione.

La ricorrente espone di aver sollevato l’eccezione nella risposta alla comparsa conclusionale del settembre 2007, ma in tutta la parte lunga che precede l’esposizione dei motivi, nè nel motivo è riportata tale eccezione; nè è indicato dove l’atto è reperibile;

nè è in alcun modo affrontato il profilo della tempestività di tale eccezione.

5. Il ricorso è inammissibile, stante l’inammissibilità di tutti i motivi; le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso e condanna L.F. al pagamento, in favore di I.M., delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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