Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30798 del 26/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 26/11/2019, (ud. 25/09/2019, dep. 26/11/2019), n.30798

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5476-2018 proposto da:

P.V., elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA COLA DI

RIENZO 69, presso studio dell’avvocato FERRETTI GIANALBERTO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona de Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4007/2017 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 04/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nel camera di consiglio del

25/09/2019 dal Consigliere Dott. CIRESE MARINA.

Fatto

RITENUTO

Che:

Con ricorso per cassazione articolato in tre motivi P.V. impugnava la sentenza della CTR del Lazio in data 4.7.2017 che, in riforma della pronuncia della CTP di Roma n. 5457/2016, ha ritenuto valido e legittimo l’avviso di accertamento con il quale era stata effettuata la revisione del classamento di due immobili di sua proprietà, siti in (OMISSIS)49, ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335.

A sostegno della decisione il giudice di seconde cure riteneva sufficiente la sola indicazione nell’avviso di accertamento degli atti con cui l’Agenzia aveva provveduto alla revisione dei parametri e che la perizia depositata dalla contribuente, peraltro integrata in sede di appello, oltre a non essere “persuasiva” avesse comunque valore solo indiziario.

Parte resistente si costituiva con controricorso chiedendo il rigetto del gravame.

Parte ricorrente depositava memoria ex art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con il primo motivo di ricorso rubricato “Nullità della sentenza ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 ” parte ricorrente deduceva che nella sentenza impugnata non si rinviene alcuna motivazione a giustificazione nè della asserita congruità e correttezza dell’operato dell’ufficio nè tantomeno dell’asserita non “persuasività” delle perizie prodotte dalla contribuente nei due gradi di giudizio.

Con il secondo motivo di ricorso rubricato “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla L. n. 241 del 1990, art. 3, L. n. 212 del 2000, art. 7,L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, D.P.R. n. 138 del 1998, art. 9 e L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 154, lett. e) ” parte ricorrente deduceva che la CTR aveva erroneamente ritenuto assolto l’obbligo motivazionale per il solo fatto che nell’avviso di accertamento fosse individuata la microzona dove sono ubicate le unità immobiliari senza tenere conto dei c.d. fattori posizionale ed edilizio che caratterizzano la singola unità immobiliare. A riguardo deduceva che l’attività di classamento è una procedura individuale che deve essere effettuata con la specifica considerazione dei fattori riguardanti la singola unità immobiliare.

Con il terzo motivo di ricorso rubricato “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” parte ricorrente deduceva che la sentenza impugnata è altresì viziata per omesso esame delle circostanze di fatto risultanti dagli scritti difensivi della contribuente e dalla perizia peraltro integrata.

I primi due motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente, sono fondati.

Va premesso che, come chiarito dalle sezioni unite (Cass., sez. un., 18 aprile 2016, n. 7665), quando si procede all’attribuzione di ufficio di un nuovo classamento ad un’unità immobiliare a destinazione ordinaria, l’Agenzia competente deve specificare se il mutamento è dovuto ad una risistemazione dei parametri relativi alla microzona in cui si colloca l’unità immobiliare e, nel caso, indicare l’atto con cui si è provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano, trattandosi di uno dei possibili presupposti del riclassamento. Quando si tratta di revisione del classamento delle unità immobiliari private site in microzone comunali ai sensi della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, la ragione giustificativa è l’accertamento di una modifica nel valore degli immobili presenti nella microzona, attraverso le procedure previste dal successivo comma 339 ed elaborate con la determinazione direttoriale del 16 febbraio 2005 cui sono allegate linee guida definite con il concorso delle autonomie locali. Nello specifico, l’intervento è possibile nelle microzone “per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato e il corrispondente valore medio catastale si discosta significativamente dall’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali (comma 335).

Il singolo classamento deve avvenire mediante l’utilizzo e la modifica dell’insieme delle microzone, avente portata generale in ambito comunale. Si tratta di atti amministrativi volti a risolvere specifici problemi tecnico estimativi posti in astratto dall’ordinamento fiscale e destinati ad operare nei confronti di una generalità indeterminata di destinatari, individuabili solo ex post.

La Corte Costituzionale pronunciandosi sulla legittimità dello strumento introdotto con la legge finanziaria 2005, (Corte Cost., 1 dicembre 2017, n. 249), ha affermato che la scelta fatta dal legislatore con il comma 335 non presenta profili d’irragionevolezza. La decisione di operare una revisione del classamento per microzone si basa sul dato che la qualità del contesto di appartenenza dell’unità immobiliare rappresenta una componente fisiologicamente idonea ad incidere sul valore del bene, tanto,che il fattore posizionale già costituisce una delle voci prese in considerazione dal sistema catastale in generale.

Può quindi ritenersi non irragionevole che l’accertamento di una modifica del valore degli immobili presenti in una determinata microzona abbia una ricaduta sulla rendita catastale. Il conseguente adeguamento, proprio in quanto espressione di un’accresciuta capacità contributiva, è volto in sostanza ad eliminare una sperequazione esistente a livello impositivo.

In relazione a tale accertamento assume valore centrale l’obbligo motivatorio in ordine agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere diffuso” dell’operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento.

In tema di motivazione degli atti di riclassamento di immobili già muniti di rendita catastale, questa Corte ha precisato che se il nuovo classamento è stato adottato, ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra valore di mercato e valore catastale in tale microzona rispetto all’analogo rapporto nell’insieme delle microzone comunali, l’atto deve essere adeguatamente motivato in merito agli elementi (da individuarsi tra quelli indicati nel D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, quali la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, in modo che il contribuente sia posto in condizione di conoscere “ex ante” le ragioni che ne giustificano in concreto l’emanazione (vedi da ultimo Cass., 6-5, n. 9770/2019; Cass., Sez. 5, n. 19810/2019).

Contrariamente a tali principi, dalla lettura della decisione impugnata si evince che secondo la CTR il riclassamento L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335, si fonda su una valutazione astratta che prescinde dall’analisi dei fattori specifici riguardanti la singola unità immobiliare.

Il terzo motivo di ricorso è infondato.

Ed invero la CTR non ha omesso di esaminare la perizia depositata dalla contribuente ma ha ritenuto la stessa non persuasiva.

In conclusione, in accoglimento dei primi due motivi di ricorso, rigettato il terzo, la sentenza impugnata va pertanto cassata, e, decidendo nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto ex art. 384 c.p.c., va accolto il ricorso della contribuente con conseguente annullamento dell’avviso di accertamento impugnato.

Le spese di lite vanno compensate in ragione del recente consolidarsi della giurisprudenza in materia.

P.Q.M.

In accoglimento dei primi due motivi di ricorso, rigettato il terzo, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario della contribuente.

Compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2019

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