Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30797 del 26/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 26/11/2019, (ud. 25/09/2019, dep. 26/11/2019), n.30797

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Maria Teresa Liana – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 868-2318 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTCGHESI 2, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO, STATO, che rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.E., elettivamente domiciliato ROMA VIA JACOPO DA PONTE

45, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO TUMIOTTO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3191/2017 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 31/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/09/2019 dal Consigliere Dott. MARINA CIRESE.

Fatto

RITENUTO

che:

con ricorso per cassazione notificato a mezzo posta elettronica certificata della L. n. 53 del 1994, ex art. 3 bis, ed della L. n. 69 del 2009, art. 5, l’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR del Lazio in data 31.5.2017 che, in riforma della sentenza della CTP di Roma n. 19490/2016 che aveva, a sua volta, rigettato il ricorso proposto da G.E., riteneva non motivato l’avviso di accertamento con il quale era stata effettuata la revisione parziale del classamento dell’immobile di sua proprietà, sito in (OMISSIS), (OMISSIS), ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335.

A sostegno della decisione il giudice di seconde cure argomentava che l’Ufficio aveva omesso di valutare in concreto le caratteristiche degli immobili classificati e sottolineava che l’effettuazione di un sopralluogo avrebbe consentito una valutazione più adeguata.

Parte resistente si costituiva con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo di ricorso rubricato “Violazione e/o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3),” parte ricorrente deduceva l’erroneità della sentenza impugnata laddove afferma che l’avviso di accertamento sarebbe carente di motivazione in quanto invece l’atto in questione richiama il provvedimento di attivazione del procedimento revisionale nonchè le ragioni che hanno giustificato il riclassamento effettuato.

Con il secondo motivo di ricorso rubricato “Violazione e falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nonchè del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 61, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3),” parte ricorrente deduceva che le norme indicate non disciplinano una revisione puntuale del singolo classamento ma un aumento delle rendite catastali in microzone anomale necessario alla luce del mancato aggiornamento delle rendite catastali trattandosi quindi di una revisione generalizzata.

I motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente in quanto entrambi afferenti alla medesima questione della motivazione dell’avviso di accertamento, sono infondati.

Va premesso che, come chiarito dalle sezioni unite (Cass., sez. un., 18 aprile 2016, n. 7665), quando si procede all’attribuzione di ufficio di un nuovo classamento ad un’unità immobiliare a destinazione ordinaria, l’Agenzia competente deve specificare se il mutamento è dovuto ad una risistemazione dei parametri relativi alla microzona in cui si colloca l’unità immobiliare e, nel caso, indicare l’atto con cui si è provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano, trattandosi di uno dei possibili presupposti del riclassamento. Quando si tratta di revisione del classamento delle unità immobiliari private site in microzone comunali ai sensi della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, la ragione giustificativa è l’accertamento di una modifica nel valore degli immobili presenti nella microzona, attraverso le procedure previste dal successivo comma 339, ed elaborate con la Det. direttoriale 16 febbraio 2005, cui sono allegate linee guida definite con il concorso delle autonomie locali. L’intervento è possibile nelle microzone “per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato e il corrispondente valore medio catastale si discosta significativamente dall’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali (comma 335).

Il singolo classamento deve avvenire mediante l’utilizzo e la modifica dell’insieme delle microzone, avente portata generale in ambito comunale. Si tratta di atti amministrativi volti a risolvere specifici problemi tecnico estimativi posti in astratto dall’ordinamento fiscale e destinati ad operare nei confronti di una generalità indeterminata di destinatari, individuabili solo ex post.

La Corte Costituzionale pronunciandosi sulla legittimità dello strumento introdotto con la legge finanziaria 2005, (C. Cost., primo dicembre 2017, n. 249), ha affermato che la scelta fatta dal legislatore con il comma 335, non presenta profili d’irragionevolezza. La decisione di operare una revisione del classamento per microzone si basa sul dato che la qualità del contesto di appartenenza dell’unità immobiliare rappresenta una componente fisiologicamente idonea ad incidere sul valore del bene, tanto che il fattore posizionale già costituisce una delle voci prese in considerazione dal sistema catastale in generale.

Può quindi ritenersi non irragionevole che l’accertamento di una modifica del valore degli immobili presenti in una determinata microzona abbia una ricaduta sulla rendita catastale. Il conseguente adeguamento, proprio in quanto espressione di un’accresciuta capacità contributiva, è volto in sostanza ad eliminare una sperequazione esistente a livello impositivo.

In relazione a tale accertamento assume valore centrale l’obbligo motivatorio in ordine agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere diffuso” dell’operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento.

In tema di motivazione degli atti di riclassamento di immobili già muniti di rendita catastale questa Corte ha precisato che se il nuovo classamento è stato adottato, ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra valore di mercato e valore catastale in tale microzona rispetto all’analogo rapporto nell’insieme delle microzone comunali, l’atto deve essere adeguatamente motivato in merito agli elementi (da individuarsi tra quelli indicati nel D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, quali la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, in modo che il contribuente sia posto in condizione di conoscere “ex ante” le ragioni che ne giustificano in concreto l’emanazione (vedi da ultimo Cass., 6-5, n. 9770/2019; Cass., Sez. 5, n. 19810/2019).

Nella specie l’avviso di accertamento si è limitato a dare conto delle caratteristiche specifiche degli immobili classificabili come A/2 ritenendo tout court che l’immobile oggetto del riclassamento vi rientrasse non rispondendo pertanto ai requisiti richiesti, come correttamente ritenuto dal giudice d’appello.

Sulla scorta di quanto fin qui esposto, il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese di lite vanno compensate in ragione del recente consolidarsi della giurisprudenza in materia.

PQM

Rigetta il ricorso;

compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2019

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