Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30796 del 26/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 26/11/2019, (ud. 25/09/2019, dep. 26/11/2019), n.30796

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Maria Teresa Liana – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sui ricorso 16209-2017 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. BETTOLO

6, presso lo studio dell’avvocato DAVID CASAMONTI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE DI (OMISSIS) TERRITORIO, in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza 3924/2016 della COMM. TRIB. REG. ROMA, depositata

il 21/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/09/2019 dal Consigliere Dott. MARINA CIRESE.

Fatto

RITENUTO

che:

con ricorso per cassazione articolato in quattro motivi C.A. impugnava la sentenza della CTR del Lazio in data 21.12.2016 che, in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, aveva riformato la sentenza della CTP di Roma datata 5.10.2015 che, a sua volta, aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso l’avviso di accertamento con il quale era stata effettuata la revisione parziale del classamento di due immobili di sua proprietà, siti in (OMISSIS), Via (OMISSIS), ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, per carenza di motivazione dell’atto.

A sostegno della decisione, il giudice di seconde cure riteneva l’atto congruamente motivato con riferimento alla peculiare normativa riguardante la revisione del classamento della L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335.

Parte resistente si costituiva con controricorso chiedendo il rigetto del gravame.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo di ricorso rubricato “Violazione e/o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3,” parte ricorrente deduceva che la CTR aveva errato nel ritenere che l’avviso di accertamento fosse sufficientemente motivato non potendosi ritenere tale il richiamo alla normativa citata e non potendosi prescindere dall’esame specifico delle caratteristiche intrinseche delle unità immobiliari oggetto del riclassamento.

Con il secondo motivo di ricorso rubricato “Carente e/omessa motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione alla violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 61,” parte ricorrente deduceva che la CTR aveva errato nel ritenere che l’avviso di accertamento non dovesse riportare anche le modalità di rilevazione degli atti di trasferimento degli immobili.

Con il terzo motivo di ricorso rubricato “Erronea e/o falsa motivazione su un punto decisivo della controversia in particolare sulla asserita inidoneità probatoria di fantomatica “perizia di parte” parte ricorrente deduceva che la CTR aveva errato nel ritenere che il contribuente avesse prodotto una perizia di parte in realtà inesistente.

Con il quarto motivo di ricorso rubricato “Errata o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia” parte ricorrente deduceva che la CTR aveva errato nel ritenere che gli immobili appartenenti al contribuente, solo perchè ubicati nel quartiere (OMISSIS), fossero automaticamente aumentati di valore basandosi sulla semplice presunzione di miglioramento del contesto urbano.

Prima di passare all’esame delle censure svolte da parte ricorrente, va rilevato preliminarmente che l’avviso di accertamento non risulta trascritto nel corpo del ricorso, nè individuato tra gli atti prodotti nè peraltro richiamato nella sentenza impugnata.

A riguardo, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, nel giudizio tributario, in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366 c.p.c., qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso ne riporti testualmente i passi che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentirne la verifica esclusivamente in base al ricorso medesimo, essendo il predetto avviso non un atto processuale, bensì amministrativo, la cui legittimità è necessariamente integrata dalla motivazione dei presupposti di fatto e dalle ragioni giuridiche poste a suo fondamento (vedi in tal senso tra le altre Cass., Sez. 5, n. 9536/2013; in senso più ampio da ultimo Cass., Sez. 5, n. 29093/18).

Ne deriva pertanto, la inammissibilità del ricorso.

La liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, disciplinate come da dispositivo, segue la soccombenza.

Ricorrono le condizioni per l’applicazione al ricorrente del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 2050,00 oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA