Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30795 del 28/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 28/11/2018, (ud. 31/10/2018, dep. 28/11/2018), n.30795

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. BERRNAZZANI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13960/2012 R.G. proposto da

RISTORANTE IN FIERA SRL, D.B.C., D.B.M.,

rappresentati e difesi dall’avv. Vania Romano, elettivamente

domiciliati presso il suo studio in Roma, in via Mazzini n. 6;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– controricorrente, ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Puglia, sezione n. 25, n. 328/25/11, pronunciata il 18/10/2011,

depositata il 24/11/2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31 ottobre

2018 dal Consigliere Riccardo Guida.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. il Ristorante in Fiera Srl e i soci D.B.C. e D.B.M. ricorrono, sulla base di un unico motivo, nei confronti dell’Agenzia delle entrate, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia (in seguito: CTR), in epigrafe, che – in controversia concernente l’impugnazione di avvisi di accertamento che recuperavo a tassazione, per l’anno d’imposta 2004, ai fini IRES, IVA, IRAP, nei confronti della società, e ai fini delle imposte dirette, nei confronti dei soci, maggiori redditi d’impresa (quanto alla società) e di partecipazione (quanto ai soci), a seguito dello scostamento tra il reddito dichiarato (da cui derivava un’imposta netta “pari a zero”) e i ricavi stimati in base allo studio di settore – in parziale accoglimento dell’appello dell’Ufficio, riformava la sentenza di primo grado che, dal canto suo, aveva annullato gli atti impositivi, e rideterminava il credito tributario abbattendo del 50% i maggiori ricavi accertati dall’Ufficio;

2. la CTR, innanzitutto, ha esposto che la società contribuente non aveva addotto motivi che giustificassero lo scostamento tra ricavi dichiarati e ricavi derivanti dall’applicazione dei parametri standardizzati; ha rimarcato, inoltre, che l’accertamento analitico-induttivo era corroborato anche dall’antieconomicità dell’attività imprenditoriale negli esercizi precedenti, nei quali il ristorante aveva dichiarato perdite anzichè utili; tuttavia, tenendo conto delle giustificazioni fornite dalla società (perdita di capitale sociale; cambio di gestione), ha ridotto del 50% i ricavi accertati dall’Ufficio, portandoli a Euro 165.704,00, con conseguente rideterminazione degli utili distribuiti ai soci;

3. l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso, nel quale propone ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con l’unico motivo di ricorso i contribuenti (richiamando anche la violazione dell’art. 111 Cost. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7) denunciano il vizio di motivazione della sentenza impugnata che avrebbe rideterminato i maggiori ricavi non dichiarati sulla scorta di un criterio equitativo, senza illustrare le ragioni del proprio convincimento; in relazione alla posizione dei soci, inoltre, si fa valere che l’autonomia della società di capitali non consentiva l’estensione ad essi degli effetti dell’accertamento riguardante la società, ferma la costatazione che: “nei confronti dei medesimi soci non risulta effettuata la tracciabilità bancaria” (cfr. pag. 8 del ricorso per cassazione);

1.1. il motivo è fondato;

1.1.1. incontestata, nella specie, la legittimità del ricorso, da parte dell’Organo di controllo, alla procedura di accertamento standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore, si osserva, tuttavia, che la CTR, decurtando del 50% i maggiori ricavi accertati dall’Ufficio, in virtù delle: “motivazioni addotte dalla società, quali la perdita parziale del capitale sociale, nonchè il cambio di gestione della stessa” (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), elabora una trama argomentativa obiettivamente esile, carente e lacunosa;

la “perdita parziale del capitale sociale”, infatti, non è che l’ovvio effetto (in questo caso solo figurativo, apparente, ma non veritiero), dei deficitari risultati di esercizio artatamente esposti in contabilità dalla società, mentre il “cambio di gestione”, in sè considerato, non rappresenta un sicuro sintomo del calo di fatturato di un’azienda;

una volta ricostruiti i ricavi e (conseguentemente) il reddito di una società, secondo la procedura standardizzata, incombe sul contribuente l’onere di dimostrare, allegando dati concreti ed elementi precisi, oppure mediante il ricorso a presunzioni semplici, purchè ancorate ad elementi gravi, precisi e concordanti, che il risultato raggiunto è incongruente rispetto alla concreta realtà economica che contraddistingue la sua azienda;

la sentenza d’appello, discostandosi da questi principi (nello stesso senso: Cass. 15/02/2017, n. 3984), ha ridotto del 50% il reddito della contribuente, in forza di valutazioni generiche ed evanescenti, che tradiscono l’intrinseca fragilità e il vizio logico-giuridico dell’intero impianto motivazionale;

1.1.2. nulla occorre statuire a proposito della (suaccennata) articolata considerazione, svolta dai contribuenti, secondo cui gli effetti dell’accertamento dei maggiori redditi della società di capitali non potevano estendersi ai soci (non interessati da indagini bancarie), a causa dell’operatività dello schermo societario, poichè la stessa asserzione, non trasfusa in un autonomo motivo di ricorso, mirava unicamente a rafforzare il dedotto vizio di motivazione;

2. con l’unico motivo del ricorso incidentale l’Ufficio si duole del deficit dello sviluppo argomentativo della sentenza impugnata che avrebbe immotivatamente abbattuto del 50% il reddito della società, accertato sulla base del pertinente studio di settore;

2.1. il motivo è fondato per le stesse ragioni che giustificano l’accoglimento del mezzo proposto dai contribuenti (cfr. p. 1.);

3. alla stregua di queste considerazioni, accolti entrambi i ricorsi, la sentenza va cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie entrambi i ricorsi; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2018

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