Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30795 del 26/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 26/11/2019, (ud. 25/09/2019, dep. 26/11/2019), n.30795

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Maria Teresa Liana – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sa ricorso 25240-2013 proposto da:

S.C., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANTONIO

MORDIMI 14, presso lo studio dell’avvocato MICHELE DAMIANI, che lo

rappresenta e di fende;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA GERIT SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PIEMONTE

39, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE VARI’, che la

rappresenta e difende;

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO ROMA (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n, 10/2013 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 19/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/09/2019 dal Consigliere Dott. MARINA CIRESE.

Fatto

RITENUTO

CHE:

S.C. riceveva in data 29.5.2009 la cartella di pagamento n. (OMISSIS) intimante il pagamento di una maggiore imposta dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata (ratei di pensione) per l’anno di imposta 2005.

Proposto ricorso sostenendo di non aver ricevuto in precedenza alcun sollecito di pagamento, la CTP di Roma lo accoglieva ritenendo insufficiente la prova fornita dall’Amministrazione finanziaria dell’avvenuta notifica della comunicazione preventiva con la conseguente illegittimità della cartella di pagamento.

Proposto appello avverso detta pronuncia da parte dell’Agenzia delle Entrate, la CTR del Lazio con sentenza in data 19.3.2013 accoglieva parzialmente l’appello dell’Ufficio ritenendo che quest’ultimo avesse dimostrato l’avvenuta notifica della raccomandata avente ad oggetto l’invio della comunicazione preventiva alla cartella di pagamento perfezionatasi per compiuta giacenza ex art. 140 c.p.c., confermando così la legittimità delle imposte pretese con i relativi interessi mentre, tenuto conto della buona fede del contribuente, annullava le sanzioni iscritte a ruolo.

Avverso detta pronuncia il contribuente proponeva ricorso per cassazione articolato in quattro motivi cui resistevano con controricorso l’Agenzia delle Entrate e la Equitalia Sud s.p.a..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduceva la illegittimità della sentenza impugnata per insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia in quanto la sentenza impugnata non avrebbe motivato 1) in ordine alla tardività dell’appello dell’Agenzia delle Entrate (la decisione di primo grado notificata il 16 giugno 2011 e ricevuta il 20 giugno successivo sarebbe stata impugnata oltre il termine breve in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51) e 2) riguardo all’illegittimità della cartella impugnata in quanto non esisterebbe la raccomandata asseritamente restituita al mittente per compiuta giacenza.

2. Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente deduceva l’illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c., del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, per avere la CTR ritenuto dimostrata l’avvenuta notifica della raccomandata per compiuta giacenza.

3. Con il terzo motivo di ricorso rubricato “Illegittimità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e. Eccesso di potere per insufficienza della motivazione sotto ulteriore profilo” parte ricorrente assumeva che nel caso di specie non sarebbero state osservate neanche le modalità di notificazione di cui alle norme citate.

4. Con il quarto motivo di ricorso rubricato “Illegittimità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., violazione dell’art. 329 c.p.c.. Eccesso di potere per insufficienza della motivazione sotto un diverso ed ulteriore profilo” parte ricorrente assumeva che la sentenza impugnata avrebbe dovuto rilevare l’avvenuta formazione di un giudicato interno.

Il primo motivo di ricorso, da riqualificarsi come omessa pronuncia, nella sua prima parte, afferente alla mancata pronuncia circa l’inammissibilità dell’atto di appello, è fondato.

Ed invero dall’atto di gravame proposto dall’Agenzia delle Entrate, si evince che la sentenza di primo grado era stata notificata dal contribuente in data 21.6.2011, mentre l’appello era stato proposto in data 6.10.2011, quindi oltre il termine “breve” previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51.

Ne deriva, pertanto, che l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate era inammissibile in quanto tardivo.

L’ulteriore censura svolta dal ricorrente nel primo motivo nonchè gli altri motivi di ricorso sono assorbiti.

Pertanto, in accoglimento della prima parte del primo motivo di appello, la sentenza impugnata va cassata con conseguente declaratoria che il giudizio non avrebbe potuto essere proseguito in appello.

Sussistono giusti motivi in ragione dell’esito dei giudizi, per compensare tra le parti le spese relative ai giudizi di merito.

La regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, disciplinata come da dispositivo, segue la soccombenza.

PQM

in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, dichiara che il giudizio non avrebbe potuto essere proseguito in appello. Compensa tra le parti le spese dei giudizi di merito. Condanna l’Agenzia delle Entrate e l’Equitalia Sud s.p.a. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2500,00 oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2019

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