Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30794 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. III, 30/12/2011, (ud. 26/10/2011, dep. 30/12/2011), n.30794

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1679-2007 proposto da:

S.S.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA DEL BANCO DI S. SPIRITO 3, presso lo studio

dell’avvocato CLEMENTI GIORGIO, rappresentato e difeso dall’avvocato

MISSERVILLE ROMANO giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

SHELL ITALIA S.P.A. (OMISSIS) in persona del suo procuratore

generale Dott. M.D.F., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CRESCENZIO 25, presso lo studio dell’avvocato PAPARAZZO

ETTORE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato BUZZONI

ZOCCOLA ANNA MARIA giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5087/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/11/2005 R.G.N. 7313/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/10/2011 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

udito l’Avvocato ENRICO PAVIA per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso con il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 24 novembre 2005 la Corte di appello di Roma accoglieva parzialmente l’appello di S.S. condannando la Monteschell s.p.a., concessionaria dell’impianto di distribuzione dei carburanti in (OMISSIS) al risarcimento dei danni pari ad Euro 4.455,06 oltre accessori corrispondenti ai mancati utili netti per sei mesi di preavviso, secondo l’art. 3 del contratto, sulle seguenti considerazioni: 1) il contratto di gestione ad S.S.E. del 7 giugno 1993 era a tempo indeterminato e per la durata minima di nove anni, secondo il sistema delineato da D.L. n. 745 del 1970, art. 16 modificato con L. n. 1034 del 1970; 2) la Monteschell s.p.a. aveva rinunciato alla concessione assumendo che l’impianto doveva esser demolito a seguito della concentrazione di esso e di quello di (OMISSIS) e perciò aveva anticipatamente risolto il contratto con il … S.S.; 3) non avendo però provato che fin dalla stipula del contratto lo aveva reso edotto che l’impianto locatogli era incluso tra quelli “tollerati” – nè essendo a tal fine idoneo il documento, privo di autenticità, proveniente dall’Anas – ed avendo invece pattuito con costui la durata secondo la precitata normativa, era inadempiente; 4) infatti la Monteschell s.p.a., pur potendo risolvere anticipatamente il rapporto, a norma dell’art. 5 del contratto secondo cui la concentrazione di più impianti in uno nuovo e unico costituisce causa di anticipata risoluzione del contratto, avendo ottenuto il nulla osta – alla fine del 1998 – al trasferimento dell’impianto di (OMISSIS), non poteva però dal 1994 interrompere ogni rapporto con il gestore senza rispondere alle richieste di costui di necessari lavori di manutenzione straordinaria nè comunicargli la prevista anticipata chiusura dell’impianto, tra l’altro avvenuta prima dell’apertura del nuovo.

Ricorre S.S.E.. La s.p.a. Schell Italia ha proposto controricorso e depositato memoria, con procura conferita in calce alla copia notificata del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo il ricorrente deduce: “Violazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione al D.L. n. 745 del 1970, art. 16 convertito nella L. n. 1034 del 1970″ e lamenta che, non potendo il contratto per effetto di detta norma C essere inferiore a nove anni, salvo il mancato rinnovo della concessione, non sussiste la facoltà per il concessionario di ” scioglierlo anticipatamente, e perciò l’art. 3, secondo cpv., per effetto del quale in qualsiasi momento la concessionaria può recedere con un preavviso di sei mesi “salvo risoluzione anticipata per l’eventuale venir meno della concessione rilasciata alla Monteschell dalla P.A. per l’esercizio dell’impianto (e ciò anche a seguito di rinuncia della Monteschell alla concessione stessa) o di altra condizione indispensabile per il permanere in loco dell’impianto” (cpv. successivo), condizioni diverse ed ulteriori rispetto al recesso, su cui la Corte di merito ha basato la propria decisione affermandone la legittimità, va disapplicato per contrasto con norma imperativa.

La censura è inammissibile per mancata correlazione con la ratio decidendi, imperniata su altra causa di risoluzione anticipata del rapporto, contemplata nell’art. 5, come evidenziato in narrativa, e cioè la concentrazione degli impianti, mentre il richiamo all’art. 3 che disciplina il recesso anticipato con preavviso è il criterio utilizzato dai giudici di appello per rapportare ad esso il parametro risarcitorio conseguente al comportamento della concessionaria che non ha informato il gestore nè della possibilità del verificarsi della condizione prevista nella clausola n. 5 all’atto della stipula del contratto, nè del suo avveramento durante l’esecuzione del rapporto.

2.- Con il secondo motivo deduce: “Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Violazione dell’art. 5 del contratto”.

Detta clausola contrattuale disciplina sia il caso in cui è revocata la concessione, sia quello in cui gli impianti sono concentrati in uno solo ed il concessionario ha la facoltà di scegliere il nuovo gestore tra quelli che esercitavano i precedenti impianti e poichè il gestore di (OMISSIS) era andato in pensione l’unico interessato alla nuova gestione era il S.S., che perciò aveva diritto ad esser preferito ad altri nella gestione del nuovo impianto.

Il motivo, privo di censura logico – giuridica delle ragioni in base alle quali la Corte di merito ha escluso che la clausola che da facoltà al concessionario di scegliere il nuovo gestore tra i gestori degli impianti concentrati sia idonea a costituire un diritto di prelazione a favore di costoro per inconciliabilità con la previsione della concentrazione di impianti quale causa idonea per la risoluzione anticipata del rapporto, è inammissibile.

3.- Con il terzo motivo deduce: “Violazione dell’art. 360 c.p.c. in relazione alla norma di cui alla L. n. 1034 del 1970, art. 16 sotto altro profilo” per aver la Corte di merito travisato la domanda di risarcimento dei danni nella misura richiesta per illegittima risoluzione del contratto e l’ha invece limitata al mancato preavviso, senza considerare che l’anticipata risoluzione era vietata.

Il motivo va respinto per le ragioni espresse nei motivi che precedono.

Concludendo il ricorso va rigettato, ma non si deve provvedere sulle spese perchè la procura rilasciata dal controricorrente in calce o a margine della copia notificata del ricorso, anzichè in calce al controricorso medesimo, non è idonea per la valida proposizione di quest’ultimo, nè per la formulazione di memorie, in quanto non dimostra l’avvenuto conferimento del mandato anteriormente o contemporaneamente alla notificazione dell’atto di resistenza, essendo idonea ai soli fini della costituzione in giudizio del controricorrente e della partecipazione del difensore alla discussione orale (Cass. 19066 del 2006), a cui però la s.p.a.

Schell – Italia non ha partecipato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA