Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30794 del 26/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 26/11/2019, (ud. 25/09/2019, dep. 26/11/2019), n.30794

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Maria Teresa Liana – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10205-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che a rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CSSG STRATEGIE IMMOBILIARI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA

CASSIODORO 9, presso lo studio dell’avvocato MARIO NUZZO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MICHELE CALANDRUCCIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 125/2012 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 12/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio de

25/09/2019 dal Consigliere Dott. MARINA CIRESE.

Fatto

RITENUTO

che:

con la sentenza n. 166/23/11 del 10.6.2011 la CTP di Milano accoglieva parzialmente il ricorso proposto dalla CSSG Strategie Immobiliari s.r.l. avverso l’avviso di liquidazione con il quale l’Agenzia delle Entrate di (OMISSIS) aveva determinato l’imposta di registro oltre sanzioni ed interessi in relazione all’atto preliminare di compravendita del 10.12.2004 avendo ritenuto illegittima la liquidazione dell’imposta e avendo confermato nel resto l’avviso impugnato.

Proposto appello avverso detta pronuncia da parte dell’Agenzia delle Entrate, all’esito del giudizio in cui si costituiva la società che aveva chiesto il rigetto dell’appello svolgendo altresì appello incidentale, la CTR della Lombardia con sentenza in data 12.10.2012, accoglieva parzialmente il ricorso principale dichiarando dovuta dalla società l’imposta di registro oltre alle sanzioni ed agli interessi.

Avverso detta pronuncia l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione articolato in tre motivi cui resisteva con controricorso la CSSG Strategie Immobiliari s.p.a..

Successivamente con memoria ex art. 380 bis c.p.c., la Real Estate Strategie Immobiliari s.r.l. (già CSSG Strategie Immobiliari s.p.a.) in virtù dei tre provvedimenti di sgravio emessi dalla Agenzia delle Entrate a seguito di accettazione della domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti del D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, conv. nella L. n. 96 del 2017, depositata in data 2.1.2017, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

Questa Corte con ordinanza resa all’esito dell’udienza del 7 novembre 2018 rinviava a nuovo ruolo assegnando termine all’Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento per comunicare l’esito della richiesta di definizione D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, conv. in L. n. 96 del 2017.

Diritto

CONSIDERATO

che:

l’Agenzia delle Entrate in data 13 febbraio 2019 ha presentato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere comunicando che la Direzione Provinciale di (OMISSIS), come da nota allegata, ha reso noto che il contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, provvedendo altresì al pagamento previsto;

stante l’avvenuto pagamento, va dichiarata la cessazione della materia del contendere;

in ragione dell’esito della lite le spese vanno compensate.

P.Q.M.

Dichiara la cessazione della materia del contendere;

compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2019

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