Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30793 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. III, 30/12/2011, (ud. 25/10/2011, dep. 30/12/2011), n.30793

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1860-2007 proposto da:

VISALCAR S.R.L. (OMISSIS) in persona del legale rappresentante

pro tempore Sig. B.S., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA L. MANTEGAZZA 24, presso lo STUDIO GARDIN, rappresentata e

difesa dall’avvocato DE MAURO ANTONIO giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

IVECO S.P.A. (OMISSIS) in persona del suo procuratore speciale

Dott. BI.MA., elettivamente domiciliata in ROMA, C. SO

VITTORIO EMANUELE II 229, presso lo studio dell’avvocato FERRARI

ELENA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

PORTIGLIOTTI GIUSEPPE giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1337/2006 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 02/08/2006, R.G.N. 118/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/10/2011 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udito l’Avvocato ANTONIO DE MAURO;

udito l’Avvocato GIUSEPPE PORTIGLIOTTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, in

subordine il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Iveco s.p.a., con decorrenza 1.1.86, stipulava con la Visalcar un contratto di concessione di vendita di veicoli industriali e ricambi, avente ad oggetto anche la prestazione di servizi di assistenza tecnica alla clientela.

In data 1.6.98, l’Iveco recedeva dal contratto con raccomandata ricevuta dalla Visalcar in data 4.6.98.

Con atto di citazione notificato in data 18.9.2001, l’Iveco conveniva davanti al tribunale di Torino, Visacar per far dichiarare che il contratto in questione era definitivamente cessato alla data del 4.6.2000.

Costituitasi la Visalcar (affermando di non aver ricevuto la suddetta raccomandata e che comunque l’Iveco aveva adottato comportamenti incompatibili con la cessazione del contratto), l’adito Tribunale di Torino, con decisione numero 7036/2003 accoglieva la domanda dell’Iveco, dichiarando cessato il rapporto contrattuale in questione alla data del 4.6.2000.

A seguito dell’ appello della Visalcar, costituitasi l’Iveco, la Corte d’ Appello di Torino con la decisione in esame, depositata in data 2.8.2006, rigettava il gravame, confermando quanto statuito in primo grado. Affermava in particolare la Corte che non vi era prova che la Iveco volesse effettivamente recedere dal contratto.

Ricorre per cassazione la Visalcar con quattro motivi e relativi quesiti, illustrati da memoria; resiste con controricorso la Iveco.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 39 c.p.c., comma 2 in quanto la Corte territoriale ha illegittimamente disatteso l’eccezione di continenza formulata negli scritti difensivi.

Con il secondo motivo di deduce difetto di motivazione e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c..

Con il terzo motivo si deduce violazione dell’art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c..

Con il quarto motivo si deduce ancora violazione dell’art. 115 c.c., e art. 1362 c.c. in quanto la sentenza impugnata erroneamente interpretato la volontà di recedere al contratto in questione. Il ricorso è inammissibile in relazione a tutte le suesposte doglianze.

Quanto al primo motivo si osserva che il ricorrente denuncia violazione dell’art. 39 c.p.c. sostenendo erroneamente che “la Corte territoriale ha illegittimamente disatteso la eccezione di continenza” senza però censurare la specifica ratio decidendi sul punto, in base alla quale la Corte di Torino ha affermato che “si osserva che con ordinanza in data 7.2.2005 il Tribunale di Lecce ha sospeso ex art. 295 c.p.c. il processo pendente avanti a sè sino al definitivo accertamento giudiziale circa la cessazione del contratto di concessione tra Iveco s.p.a. e Visalcar s.r.l., come da copia del provvedimento prodotta dall’appellante all’udienza di precisazione delle conclusioni.

Non sono stati comunque prodotti in causa nè l’atto di citazione di T. O., indicato come attore del procedimento avanti al Tribunale di Lecce, nè la comparsa di costituzione in giudizio di Visalcar s.r.l. avanti al Tribunale di Lecce, è appena il caso di osservare che le asserzioni dell’appellante sul contenuto di detti atti non sono altro che prospettazioni di parte non provate, poichè non si possono certo dedurre dalla attestata pendenza del giudizio e dalla concessa autorizzazione a chiamare il terzo Iveco, unici documenti prodotti da Visalcar, e non è dato quindi conoscere precisamente su che cosa verta il giudizio tra i contraddittori principale. L’unico atto prodotto è la comparsa di costituzione di Iveco s.p.a., terza chiamata, dalla quale emerge che effettivamente quel procedimento stato radicato da un terzo contro la Visalcar s.r.l., e che la partecipazione della Iveco s.p.a. allo stesso si è verificata solo a seguito della chiamata in causa da parte dell’appellante, che ha promosso, con notifica successiva a quella dell’atto di citazione che ha radicato il presente giudizio, una causa riconvenzionale risarcitoria nei confronti dell’appellata.

Nemmeno in relazione a detta domanda riconvenzionale è possibile ipotizzare con univocità in questa sede l’esistenza o meno di un’ipotesi di continenza, poichè, si ripete, non si conoscono le domande svolte da Visalcar s.r.l. e le argomentazioni poste a fondamento delle stesse”.

In definitiva l’odierna società ricorrente non ha fornito elementi tali da comportare una decisione di sospensione del processo in ordine alla dedotta continenza.

Con il secondo, terzo e quarto motivo la società ricorrente si limita genericamente a riproporre un esame consentito nella presente sede di legittimità di dati e risultanze documentali, tra cui il contratto di concessione in questione e la raccomandata del 1.6.1998 senza comunque specificare in cosa sono consistite l’omessa pronuncia e l’erronea valutazione delle prove da parte della Corte di merito.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese della presente fase che liquida in complessivi Euro 2.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali ed accessorie come per legge.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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