Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30793 del 28/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 28/11/2018, (ud. 31/10/2018, dep. 28/11/2018), n.30793

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. BERNAZZANI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13885/2012 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

C.G., in qualità di erede di A.G.;

– intimata –

EQUITALIA NORD SPA (già EQUITALIA SPEZIA SPA);

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Liguria, sezione n. 13, n. 37/13/11, pronunciata il 15/03/2011,

depositata il 12/04/2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31 ottobre

2018 dal Consigliere Riccardo Guida.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. l’Agenzia delle entrate ricorre, sulla base di tre motivi, nei confronti di G.C., in qualità di erede di A.G., e di Equitalia Nord Spa, che non si sono costituite, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria (in seguito: CTR), in epigrafe, che – in controversia concernente l’impugnazione di una cartella di pagamento, notificata (in data 15/06/2007), ai sensi dell’art. 2304 c.c., a A.G., quale socio della Rac Snc, dopo l’infruttuosa escussione della società destinataria della medesima cartella (notificatale l’11/09/2000), conseguente ad un avviso di accertamento, ai fini ILOR, per l’anno 1990 – confermava la decisione del primo giudice, favorevole al contribuente;

la CTR ha motivato la propria decisione concordando con le conclusioni della sentenza di primo grado e con la difesa del contribuente che, innanzitutto, aveva eccepito la decadenza dei termini di iscrizione a ruolo e, inoltre, che nella cartella non era indicata la data di esecutività del ruolo (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata).

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo di ricorso, corredato d’un quesito di diritto, l’Agenzia denuncia la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, comma 1, lett. c) e dell’art. 2967 c.c., l’omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio e la nullità della decisione della CTR che, con una motivazione apparente, limitandosi a confermare la decisione di primo grado, non avrebbe preso posizione sulle specifiche deduzioni dell’Ufficio e, in subordine, non avrebbe considerato che, comunque, nella specie era stato rispettato il termine decadenziale del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, anche perchè la cartella esattoriale, notificata prima alla società (in data 11/09/2000), poi al socio (in data 15/06/2007), faceva seguito ad un avviso di accertamento (notificato alla società il 4/03/1998), divenuto definitivo per mancanza d’impugnazione, onde, una volta effettuata tempestivamente la notifica alla società di persone, l’escussione del socio (quale coobbligato) era soggetta all’ordinario termine decennale di prescrizione e non al termine decadenziale di cui al detto D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, comma 1, lett. c);

2. con il secondo motivo, anch’esso recante un quesito di diritto, l’Agenzia lamenta la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10, l’omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio e la nullità della sentenza che, secondo la sua prospettazione difensiva, limitandosi, con una motivazione apparente, a confermare la decisione di primo grado, non avrebbe preso posizione sulle specifiche deduzioni dell’Ufficio e, in particolare, sulla circostanza che non poteva certo essere addebitata all’Agenzia (sul punto priva di legittimazione passiva) la pretesa (benchè insussistente) tardività della notificazione della cartella di pagamento, in quanto, dopo l’apposizione del visto di esecutività sul ruolo e la consegna del ruolo al concessionario per la riscossione, le successive fasi di predisposizione e di notifica della cartella sono di competenza esclusiva di quest’ultimo;

3. con il terzo motivo – che, come i precedenti mezzi, si conclude con un quesito di diritto -, l’Agenzia si duole della violazione e della falsa applicazione dell’art. 2304 c.c., dell’omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio e, infine, della nullità della sentenza che non avrebbe preso posizione sull’argomento, sviluppato dall’Ufficio fin dal primo grado di giudizio, secondo cui l’avviso di accertamento emesso D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 41-bis, notificato alla società il 4/03/1998, fu iscritto a ruolo nel 1999 e il ruolo divenne esecutivo il 27/12/1999, sicchè, da allora in poi, unico termine applicabile alla fattispecie concreta era la prescrizione decennale, non già il termine decadenziale dedotto dal socio, ferma la considerazione che, come è stato riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, il socio di una società di persone risponde dei debiti della società, senza che sia necessario notificare anche a lui l’avviso di accertamento diretto all’ente collettivo;

4. i tre motivi, nella parte riguardante la censura di nullità della sentenza per motivazione apparente, da esaminare congiuntamente perchè connessi, sono fondati, con conseguente assorbimento delle altre doglianze (violazione di legge e vizio di motivazione) contenute in ciascun mezzo;

4.1. detto che la motivazione della CTR è formulata nei seguenti termini: “La Commissione Tributaria Regionale della Liguria – Genova – sez. 13.a concordando con la difesa del sig. A. e con le conclusioni portate dalla sentenza appellata, ritiene di confermarla.” (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata), è il caso di ricordare l’orientamento pacifico di questa Corte, secondo cui la sentenza motivata “per relationem”, mediante mera adesione acritica all’atto d’impugnazione, senza indicazione nè della tesi in esso sostenuta, nè delle ragioni di condivisione, è affetta da nullità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c, comma 2, n. 4, in quanto corredata di motivazione solo apparente (Cass. 14/10/2015, n. 20648);

nel caso in esame, malgrado l’ampiezza e la complessità degli argomenti difensivi dell’Ufficio, desumibili dal tenore dei motivi di appello (in parte trascritti nel ricorso per cassazione dell’Agenzia, per soddisfare il requisito dell’autosufficienza), la CTR ha rigettato il gravame con una motivazione priva di spessore, per così dire “di stile”, di pura apparenza, inidonea ad illustrare le concrete ragioni di adesione alla linea difensiva del contribuente e alle conclusioni cui era pervenuta la sentenza di primo grado (nello stesso senso: Cass. 26/09/2018, n. 22977);

5. alla stregua di queste considerazioni, accolto il ricorso, la sentenza va cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2018

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