Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30792 del 28/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 28/11/2018, (ud. 31/10/2018, dep. 28/11/2018), n.30792

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. BERNAZZANI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10689/2012 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

G.L.M.I., in qualità di coerede della madre

M.M.P., rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Viglione e

dall’avv. Cataldo D’Andria, elettivamente domiciliata presso lo

studio del primo, in Roma, Lungotevere dei Mellini, n. 17;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana, sezione staccata di Livorno, n. 14, n. 5/14/12, pronunciata

il 14/10/2011, depositata il 9/01/2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31 ottobre

2018 dal Consigliere Riccardo Guida.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. l’Agenzia delle entrate ricorre, sulla base di tre motivi, nei confronti di G.L.M.I., in qualità di coerede della madre M.M.P., che resiste con controricorso, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana (in seguito: CTR), in epigrafe, che, nella causa d’impugnazione di un avviso di accertamento, per il periodo d’imposta 2003, che recuperava a tassazione, ai fini IRPEF, la plusvalenza (non dichiarata) derivante dalla cessione di un terreno edificabile, ha accolto l’appello della contribuente;

2. la CTR ha disatteso l’eccezione d’inammissibilità dell’appello, sollevata dall’Ufficio, perchè proposto da un solo coerede di M.M.P. (deceduta il 4/10/2010, dopo il deposito della sentenza di primo grado), sul presupposto che anche una sola parte interessata mantenga “la propria autonomia di impugnativa” (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) in virtù dell’art. 110 c.p.c., in tema di successione nel processo; ha negato, quindi, la legittimità dell’atto impositivo in quanto, ai sensi del TUIR, art. 81, comma 1, lett. b), vigente ratione temporis, (attuale art. 67 TUIR), le cessioni di terreni agricoli e fabbricati rurali acquistati per successione (nel caso di specie il bene era pervenuto alla contribuente per successione mortis causa del coniuge), non avendo “caratteristiche edificatorie” (ibidem), non generano plusvalenze tassabili; infine, ha affermato che, nel calcolo della plusvalenza, l’Agenzia non aveva valutato le caratteristiche dei terreni e degli annessi immobili.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo di ricorso l’Agenzia denuncia la nullità della sentenza o del procedimento per violazione degli artt. 102 e 331 c.p.c., e per falsa applicazione dell’art. 110 c.p.c., poichè la CTR ha ritenuto contra legem che, in caso di successione a titolo universale per morte di una parte, ove vi siano più eredi, il giudizio possa essere proseguito da uno solo di essi; secondo la prospettazione dell’Ufficio, invece, in tale evenienza si verifica un’ipotesi di litisconsorzio necessario, per ragioni processuali, tra i coeredi, sicchè s’impone l’integrazione del contraddittorio nei confronti di ciascuno di essi;

1.1. il motivo è fondato;

con la morte di una delle parti del giudizio, la legittimazione attiva e passiva ad essa relativa si trasmette ai suoi eredi, i quali vengono a trovarsi in una situazione di litisconsorzio necessario, determinato non dalla inscindibilità del rapporto sostanziale dedotto in causa, bensì dalla successione nel processo al soggetto originario. Conseguentemente, qualora l’impugnazione sia stata tempestivamente proposta da o contro uno solo dei detti litisconsorzi, non si verifica alcuna decadenza, spettando al giudice il potere-dovere di disporre l’integrazione del contraddittorio (Cass. 27/07/1984, n. 4460; in senso conforme: 30/01/2006, n. 1887; 2/04/2015, n. 6780);

posto che, nel caso in esame, è incontestato che la contribuente avesse due coeredi, la CTR, nel consentire la prosecuzione del giudizio, riassunto da un solo coerede, non ha fatto corretta applicazione di tale principio di diritto poichè essa avrebbe dovuto disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’altro coerede, quale litisconsorte necessario che, invece, in questa vicenda processuale, è stato erroneamente pretermesso;

2. con il secondo motivo l’Agenzia fa valere (in subordine rispetto alla prima censura) l’omessa motivazione della sentenza impugnata sulla questione relativa all’edificabilità o meno del terreno, ai fini della determinazione della plusvalenza;

3. con il terzo motivo l’Agenzia deduce, infine, la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1 e del D.P.R. n. 546 del 1992, art. 7, poichè la sentenza della CTR sarebbe, in ogni caso, in contrasto con le disposizioni in tema di giurisdizione tributaria per essersi limitata ad annullare l’avviso di accertamento, senza decidere in merito all’ammontare dell’imposta dovuta;

4. il secondo e il terzo motivo sono assorbiti per effetto dell’accoglimento del primo mezzo;

5. in definitiva, la sentenza va cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, per il riesame della controversia, previa integrazione del contraddittorio nei confronti del coerede pretermesso, quale litisconsorte necessario, e anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti il secondo e il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA