Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30791 del 30/12/2011
Cassazione civile sez. III, 30/12/2011, (ud. 19/10/2011, dep. 30/12/2011), n.30791
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –
Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 21268-2009 proposto da:
ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI –
COMMISSIONE MEDICA ISTITUITA IN SENO AL CONSIGLIO (OMISSIS), in
persona del suo presidente dott. G.U., elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA G. FERRARI 12, presso lo studio
dell’avvocato SMEDILE SERGIO, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato PENNASILICO ENRICO giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI, in
persona del Ministro p.t., COMMISSIONE CENTRALE PER GLI ESERCENTI LE
PROFESSIONI SANITARIE, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE MILANO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui sono
difesi per legge;
– controricorrenti –
e contro
F.F.;
– intimato –
avverso la decisione n. 13/2009 della COMMISSIONE CENTRALE PER GLI
ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE di ROMA, depositata il 13/07/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
19/10/2011 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;
udito l’Avvocato SERGIO SMEDILE;
udito l’Avvocato GIACOBBE DANIELE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GOLIA Aurelio che ha concluso per l’inammissibilità o rigetto;
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 21.11.2000 il Tribunale di Milano inviava all’Ordine provinciale dei Medici e degli Odontoiatri di Milano copia del decreto di rinvio a giudizio del dottor F.F., imputato del reato di cui agli artt. 81 e 319 c.p., poichè, in qualità di medico convenzionato con il sistema sanitario nazionale, compiva atti contrari ai propri doveri di ufficio, indirizzando i propri pazienti presso le strutture sanitarie facenti capi a P.L. G., ricevendo da quest’ultimo anche somme di denaro.
A seguito dell’avvio di procedimento disciplinare nei confronti di detto F.F. veniva irrogata la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per due mesi.
Proponeva impugnazione il F. e la Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, con la decisione in esame, depositata in data 13.7.2009, accoglieva il ricorso, annullando il provvedimento impugnato; osservava detta Commissione Centrale che, in via preliminare, decisiva era la circostanza, dedotta dal F., della omessa audizione preliminare prevista dal D.P.R. n. 221 del 1950, art. 39. Ricorre per cassazione con un unico articolato motivo l’Ordine Provinciale dei Medici e degli Odontoiatri, illustrato da memoria; resiste con controricorso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali che eccepisce l’inammissibilità del ricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione degli D.P.R. n. 221 del 1950, artt. 39 e 44 e difetto di motivazione; si afferma che, nella vicenda in esame, “l’audizione preliminare prevista dall’art. 39 non era necessaria per il semplice motivo che il procedimento disciplinare, dopo l’apertura e contestuale sospensione in attesa di pronuncia definitiva, si era incardinato in forza dello stesso D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, art. 44”.
Il ricorso è inammissibile. Deve in proposito ribadirsi quanto già statuito da questa Corte, secondo cui il ricorso per Cassazione contro la decisione della commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, confermativa della sanzione disciplinare inflitta dal consiglio dell’ordine dei medici, deve, a pena d’inammissibilità, essere notificato, oltre che al medico provinciale competente (in sostituzione del prefetto ai sensi della L. 13 marzo 1958, n. 296, art. 6 istitutiva del ministero della sanità) ed al procuratore della Repubblica, anche al detto consiglio dell’ordine, atteso che, a norma della L. 10 marzo 1865, n. 2248, art. 5, all. E, va disapplicato il D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, art. 68, comma 2, nella parte in cui esclude il consiglio dell’ordine che ha inflitto la sanzione disciplinare dal diritto ad avere notificata la decisione della commissione centrale ed a proporre, a sua volta, ricorso per Cassazione, trattandosi di disposizione che, pur avendo natura regolamentare, non ha dettato una norma di esecuzione del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, art. 19 ma ha introdotto, in realtà, una deroga a tale normativa.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese della presente fase che liquida in complessivi Euro 2.600,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali ed accessorie come per legge.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011