Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30791 del 29/10/2021

Cassazione civile sez. lav., 29/10/2021, (ud. 19/05/2021, dep. 29/10/2021), n.30791

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1986-2020 proposto da:

O.P., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato MARIA BASSAN;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA – SEZIONE

DI PADOVA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e

difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui

Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. 10026/2019 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato

il 21/11/2019 R.G.N. 1552/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/05/2021 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con decreto 21 novembre 2019, il Tribunale di Venezia rigettava il ricorso di O.P., cittadino (OMISSIS), avverso il decreto della Commissione Territoriale di Padova, di reiezione della sua domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari;

2. esso escludeva la deduzione dal richiedente, che aveva reiterato la domanda di protezione internazionale già rigettata dal Tribunale con decreto 2 marzo 2018 definitivo, di nuovi elementi rilevanti: a ciò dovendosi limitare in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine. E in proposito rilevava non essere determinante, ai fini del riconoscimento della protezione richiesta, l’integrazione sociale, soltanto concorrente con altre condizioni, ormai accertate con il suddetto decreto di rigetto, in giudicato; né riteneva che la nuova documentazione lavorativa prodotta attestasse un cambiamento della situazione già valutata nel marzo 2018, continuando il richiedente a lavorare in Italia con brevissimi contratti a termine, pur senza soluzione di continuità, tuttavia non sintomatici di una sua stabilità economica;

3. con atto notificato il 23 dicembre 2019, lo straniero ricorreva per cassazione con tre motivi; il Ministero dell’Interno intimato non resisteva con controricorso, ma depositava atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ult. alinea, cui non faceva seguito alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., per omessa valutazione della relazione psicologica del (OMISSIS), successiva alla valutazione di vulnerabilità contenuta nel decreto di rigetto del 2 marzo 2018, evidenziante l’importanza della prosecuzione del percorso di supporto psico-sociale intrapreso dal ricorrente dopo la reiterazione della domanda (primo motivo); nullità del decreto per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per carenza di motivazione in merito alla vulnerabilità del richiedente per motivi di salute psichica alla luce della nuova documentazione (secondo motivo); violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32, comma 3 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, in relazione al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 3, per mancata valutazione della situazione della (OMISSIS), ai fini dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari e della qualità dell’integrazione raggiunta in Italia (a fronte della condizione di deprivazione dei diritti umani fondamentali del Paese di origine), omessa considerazione delle buste paga prodotte da gennaio ad agosto 2019 (ciascuna per retribuzione netta di oltre 1.000,00 Euro al mese) e della lettera Vivai Boschetto s.s. (doc. allegato al ricorso sub 18) di auspicio del datore di lavoro di concessione al lavoratore (dimostratosi “ottimo… disponibile e volenteroso”) di un documento di soggiorno di durata più lunga per una maggiore stabilizzazione del rapporto (terzo motivo);

2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono fondati;

3. in tema di protezione internazionale, i “nuovi elementi”, alla cui allegazione il D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 29, lett. b) subordina l’ammissibilità della reiterazione della domanda di tutela, possono consistere, oltre che in nuovi fatti di persecuzione (o comunque in nuovi fatti costitutivi del diritto) successivi al rigetto della domanda da parte della competente commissione, anche in nuove prove dei medesimi fatti costitutivi, purché il richiedente non abbia potuto, senza sua colpa, produrle in precedenza in sede amministrativa o in quella giurisdizionale, mediante l’introduzione del procedimento di cui all’art. 35 D.Lgs. cit. (Cass. 28 febbraio 2013, n. 5089; Cass. 9 luglio 2019, n. 18440);

3.1. la relazione psicologica del (OMISSIS), successiva alla valutazione di vulnerabilità contenuta nel decreto di rigetto del 2 marzo 2018, rientra pertanto pienamente nella categoria dei “nuovi elementi” allega bili dal richiedente;

3.2. ai fini del riconoscimento del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, occorre accertare la condizione di vulnerabilità del richiedente, in esito alla valutazione comparativa tra l’integrazione raggiunta in Italia e la situazione soggettiva ed oggettiva nella quale il richiedente verrebbe a trovarsi nel paese di origine ove fosse rimpatriato, avuto riguardo al rischio di lesione dei diritti fondamentali, al di sotto della soglia insuperabile del rispetto della dignità umana (Cass. 10 settembre 2019, n. 18805; Cass. s.u. 13 novembre 2019, n. 29459; Cass. 28 luglio 2020, n. 16119; Cass. 12 gennaio 2021, n. 262; Cass. 16 marzo 2021, n. 7396);

3.3. nel caso di specie, la relazione psicologica del (OMISSIS) ha evidenziato l’importanza della prosecuzione del percorso di supporto psico-sociale, intrapreso dal richiedente dopo la reiterazione della domanda, a seguito dello stress post-traumatico dipendente dalle vicende vissute prima del suo arrivo in Italia e comportante una grave compromissione del suo quadro psichico: condizione di vulnerabilità di cui il giudice, ove la peculiare condizione allegata sia accertata, deve specificamente valutare l’incidenza, ben potendo, la valutazione comparativa tra la condizione soggettiva ed oggettiva in cui lo straniero si troverebbe nel paese di provenienza ed il livello di integrazione raggiunto in Italia, porsi giuridicamente in termini attenuati, quando non recessivi, di fronte ad un evento in grado di incidere, di per sé solo, per il forte grado di traumaticità, sulla condizione di vulnerabilità della persona (Cass. 31 marzo 2021, n. 8990; Cass. 2 luglio 2020, n. 13565);

3.4. ebbene, il Tribunale non ha compiuto alcun accertamento in ordine alla condizione di vulnerabilità del richiedente, né alla sua integrazione sociale in Italia, alla luce della documentazione nuova sopravvenuta al rigetto della prima domanda, poi reiterata, tanto meno in via comparativa alla situazione nella quale egli verrebbe a trovarsi in caso di rimpatrio nel Paese di origine, in difetto di esercizio dell’obbligo di cooperazione istruttoria officiosa (Cass. 28 luglio 2020, n. 16119); quanto, in particolare, alla condizione di vulnerabilità, assumendone l’avvenuto esame con il precedente decreto di rigetto e inferendone la copertura da giudicato (al penultimo capoverso di pg. 2 del decreto): affermazione evidentemente erronea, trattandosi di accertamento su diritti fondamentali, reiterabile su domanda fondata sull’elemento nuovo sopra scrutinato;

6. pertanto il ricorso deve essere accolto, con la cassazione del decreto e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Venezia in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Venezia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 19 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2021

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