Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30791 del 26/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 26/11/2019, (ud. 24/09/2019, dep. 26/11/2019), n.30791

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto proposto da:

L.S., elettivamente domiciliato in Roma, via Ippolito

Nievo 61 presso lo studio dell’Avv. Antonio Pancallo che lo

rappresenta e difende, per procura a margine del ricorso.

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 preso gli

Uffici dell’Avvocatura Generale di Stato dalla quale è

rappresentato e difeso.

– resistente –

per la cassazione della sentenza n. 861/15/2014 della Commissione

tributaria regionale della Puglia, depositata in data 11 aprile

2014.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24 settembre 2019 dal relatore Cons. Roberta Crucitti.

Fatto

RILEVATO

che:

L.S. ricorre, affidandosi a quattro motivi, nei confronti dell’Agenzia delle entrate (che ha depositato atto al fine della partecipazione all’udienza) e di Agenzia delle Entrate-Riscossione (che non ha svolto attività difensiva) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Puglia, rigettandone l’appello, aveva confermato la decisione di primo grado, anch’essa sfavorevole, con cui i ricorsi proposti dal contribuente avverso gli avvisi di accertamento relativi a IRPEF degli anni di imposta 2006 e 2007, le successiva comunicazioni dei provvedimenti di autotutela parziale dei suddetti avvisi e la cartella di pagamento relativa all’Iperf dell’anno 2006 erano stati rigettati;

con atto, depositato in prossimità dell’adunanza per la camera di consiglio, il contribuente, premesso di avere aderito alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 148 del 2017, convertito nella L. n. 172 del 2017, e che tale istanza era stata accolta dall’Agenzia delle Entrate e, quindi, era stato integralmente pagato il debito oggetto di definizione, dichiarava di rinunciare al ricorso;

la rinuncia è stata ritualmente notificata alle controparti.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il ricorrente, con nota depositata il 10.7.2019, notificata alle controparti e corredata da dichiarazione di adesione agevolata, documento di accoglimento da parte dell’Agenzia delle entrate e ricevute di versamento, ha dichiarato di rinunciare al ricorso;

pertanto, va dichiarata l’estinzione del giudizio per rinuncia ai sensi del D.L. n. 148 del 2017, art. 11, convertito nella L. n. 172 del 2017, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità, trattandosi di rinuncia determinata dall’adesione alla definizione agevolata di cui al D.L. 148 del 2017, (c.d. rottamazione cartelle bis”; cfr. Sez. 6-5, n. 5497/2017) con l’ulteriore precisazione che, nel caso in esame, non trova applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, (cfr. Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015; conf. Cass. n. 5497 del 2017 nonchè Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 19071 del 18/07/2018).

P.Q.M.

Dichiara il giudizio estinto per rinuncia, ai sensi del D.L. n. 148 del 2017, convertito nella L. n. 172 del 2017, e compensa integralmente tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2019

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