Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3079 del 11/02/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 3079 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per
legge
Ricorrente
Contro
Albano Anna Rita, elett.te dom.to in Roma, alla via, presso lo studio dell’avv. Paolo Panariti, rapp.to e difeso dall’avv. Sergio Buzzi , giusta procura in atti
Controricorrente
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n.
277/1/2011 depositata il 20/4/2011 ;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 22/1/2014 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Albano Anna Rita contro l’Agenzia delle Entrate è stata
definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dall’ Agenzia
Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n.14437/11
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Data pubblicazione: 11/02/2014
contro la sentenza della CTP di Viterbo n. 91/2/2009 che aveva accolto il ricorso avverso l’avviso di liquidazione n. 20021V567, 20021V633, 20041V1556 per maggiore imposta di registro a seguito della revoca dei benefici concessi per la piccola proprietà contadina. Il ricorso proposto si articola in due motivi. Resiste con controricorso la contribuente.
Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento del ricorso
Consiglio. La ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione
Con primo motivo ( con cui deduce la violazione dell’art. 7 della L. 604/1954) la ricorrente
lamenta che la CTR abbia escluso la decadenza dai benefici pur in assenza di coltivazione
diretta del fondo.
La censura è fondata. Questa Corte ha ripetutamente affermato ( Sent. n. 6115/2011; Sent.
n. 21671/2006) che l’art. 7, primo comma, della legge 6 agosto 1954, n. 604, come integrato
dall’art. 28, primo comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590, là dove prevede la decadenza
dalle agevolazioni fiscali relative all’acquisto della piccola proprietà contadina, non ammette
eccezioni soggettive o di altro genere, al di fuori di quelle esplicitamente previste dalla legge
stessa. La cessione in affitto dei fondi — accertata dalla CTR- deve conseguentemente ritenersi causa della decadenza, indipendentemente dai motivi che l’abbiano determinata.
Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione dell’art. 7 della L. 604/195 laddove
la CTR ha ritenuto comunque la decadenza dell’amministrazione dalla pretesa impositiva.
La censura è fondata alla luce dei principi espressi da questa Corte ( sent. n. 5223/2008;
Ord. n. 1776/2010), secondo cui, in materia di disposizioni speciali per la piccola proprietà
contadina l’art. 7, ultimo comma, 1. 6 agosto 1954 n. 604, che prevede il termine ventennale
di prescrizione per il recupero delle imposte dovute da parte dell’amministrazione, costituisce lex specialis, con la conseguenza che non può trovare applicazione in tale settore l’art. 76
d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, in quanto norma generale in materia di imposta di registro,
come tale non incidente, in mancanza di previsione espressa, sulle disposizioni in materia di
piccola proprietà contadina, sulla base del principio lex posterior generalis non derogat priori speciali.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi
accolti; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c.,
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. Il presidente ha fissato l’udienza del 22/1/2014 per l’adunanza della Corte in Camera di
decidendo nel merito, va rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso l’avviso di
liquidazione n. 20021V567, n. 20021V633, n. 20041V1556 per maggiore imposta di registro
a seguito della revoca dei benefici concessi per la piccola proprietà contadina.
Le circostanze che caratterizzano la vicenda giustificano la compensazione delle spese del
merito e quelle del giudizio di cassazione
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il
ricorso proposto dalla contribuente avverso l’avviso di liquidazione n. 20021V567, n.
20021V633, n. 20041V1556 per maggiore imposta di registro a seguito della revoca dei
benefici concessi per la piccola proprietà contadina, compensando tra le parti le spese del
merito e quelle del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, 22/1/2014
dott.
P.Q.M.